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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 13 febbraio 2015, n. 6476

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
avverso l’ordinanza del 30 maggio 2014 emessa dal Tribunale di Venezia;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a il (OMISSIS);
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona ricorre per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe indicata, deducendo una violazione della legge processuale in quanto il Tribunale di Venezia, accogliendo parzialmente l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS), ha ritenuto preclusa la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 comma 5, come modificato dalla Legge n. 79 del 2014, e ha sostituito tale misura con l’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria, sulla base di una errata valutazione.
2. Il ricorso e’ fondato.
Il Tribunale e’ incorso in un errore la’ dove ha ritenuto che per il reato di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 73, comma 5, nella nuova formulazione contenuta nella Legge n. 79 del 2014, non sia applicabile la misura degli arresti domiciliari.
Si osserva che l’articolo 274 c.p.p., lettera c), come novellato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94, ha introdotto diversi limiti edittali: per i reati per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e’ possibile l’applicazione della custodia cautelare in carcere; per i reati per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni – tra i quali rientra il delitto oggetto del presente ricorso – e’ possibile l’applicazione delle altre misure di custodia cautelare, tra cui deve ritenersi ricompresa anche la misura degli arresti domiciliari.
3. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia

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