Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 maggio 2016, n. 21991

La frode carosello commessa all’estero è sufficiente per dare esecuzione al mandato d’arresto europeo. Questo perché la fattispecie di riferimento – trattandosi di materia fiscale, in cui le leggi statali quasi mai coincidono – non è tanto il mancato versamento dell’Iva (con pena base insufficiente per l’estradizione), ma piuttosto l’omessa dichiarazione (articolo 5 del dlgs 74/2000)

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 26 maggio 2016, n. 21991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

Avverso la sentenza del 24/03/2016 della Corte di appello di Roma;

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;

Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito il difensore, Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/3/2016 la Corte di appello di Roma ha ordinato la consegna all’Autorita’ Giudiziaria austriaca di (OMISSIS), in accoglimento di M.A.E. processuale emesso il 20/8/2014 dall’A.G. austriaca per i reati di truffa e di evasione fiscale commessi tra il 2011 e il 2014 in Austria, nel contempo respingendo la richiesta di differimento della consegna in relazione allo svolgimento in Italia di processo che vede il (OMISSIS) imputato del delitto di bancarotta fraudolenta.

2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) tramite il suo difensore. Dopo aver riepilogato la vicenda processuale, dato conto del M.A.E. e dell’ordine di arresto sul quale lo stesso si fonda nonche’ delle integrazioni richieste dalla Corte territoriale e delle risposte fornite dalla A.G. austriaca, e fatto riferimento ad una sentenza nel frattempo pronunciata dal Tribunale di Vienna nei confronti dei correi, il ricorrente passa ad indicare nel dettaglio i motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 6, comma 1, lettera d), e) e f), e comma 3, dell’articolo 17, comma 4 e dell’articolo 18 lettera t), e vizio di motivazione, agli effetti dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).

La Corte aveva rilevato che i reati erano puniti con pena superiore al limite di cui all’articolo 7, comma 3, L. n. 69 cit. e che era rispettato il requisito della doppia punibilita’ in relazione ai reati di associazione per delinquere, evasione fiscale e truffa.

Viene contestata tale affermazione innanzi tutto in relazione alla ritenuta sussumibilita’ della condotta nel reato di associazione per delinquere, non essendo dimostrato che la richiesta dell’A.G. austriaca concernesse anche quel reato.

Non si sarebbe potuta invocare la causa di consegna obbligatoria di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), L. n. 69, dovendo essere dimostrato il presupposto della sussistenza sul piano indiziario di una struttura associativa e della partecipazione del ricorrente al sodalizio.

Il M.A.E. era in realta’ riferito al reato di evasione fiscale e a quello di truffa professionale, ma senza riferimento all’appartenenza della persona ad una banda operante in Austria composta da almeno tre persone, con distinzione di ruoli, avente il programma criminoso di commettere una serie di evasioni fiscali.

Le fonti di prova desumibili dal M.A.E. e delle informazioni integrative riguardavano solo l’ipotesi dell’evasione fiscale, con conseguente violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 6, comma 1, lettera d), e) e f).

La pena massima contenuta nel M.A.E. corrispondeva a quella della truffa professionale, mentre per l’evasione fiscale nell’ordine di arresto si faceva riferimento alla possibilita’ di infliggere pena fino a cinque anni.

In concreto era del tutto mancante la motivazione nel M.A.E. in relazione al reato associativo, in violazione dell’articolo 18, lettera t), L. n. 69, ferma restando la violazione dell’articolo 17, comma 4, L. n. 69.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 7, comma 2, con riferimento all’evasione dell’IVA.

La Corte non aveva considerato che si sarebbe dovuto aver riguardo in materia di tasse e imposte all’assimilabilita’ con fattispecie previste dalla legislazione italiana, essendo inoltre richiesta la previsione di pena pari o superiore ad anni tre.

Ma nel caso di specie si sarebbe dovuta prendere in considerazione in materia di evasione dell’IVA la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, che prevede pena non superiore a due anni di reclusione, con conseguente insussistenza dei presupposti per la consegna.

In ogni caso non si rinveniva alcuna motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’ipotizzata evasione dell’IVA, non essendo dato comprendere perche’ egli avrebbe dovuto risponderne, visto che il ricorrente non era amministratore ne’ di diritto ne’ di fatto delle societa’ di diritto austriaco.

E neppure era dato comprendere con quali condotte il ricorrente avrebbe istigato (OMISSIS) e gli altri membri della banda a evadere l’IVA.

La Corte avrebbe dovuto comunque rifiutare la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera t), per mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente, stante l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato tributario.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando circa il reato di truffa professionale aggravata e violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 17, comma 4, e dell’articolo 18, lettera t), agli effetti dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).

La Corte aveva ritenuto che fosse sufficiente che le fonti di prova relative all’attivita’ criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta fossero astrattamente idonee a fondare la gravita’ indiziaria, pur con la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico, essendo la valutazione in concreto demandata all’A.G. del Paese emittente.

Nella verifica delle evidenze fattuali la Corte aveva pero’ fornito una motivazione carente, perche’ priva di indicazioni sulle specifiche fonti di prova relative al coinvolgimento del ricorrente e perche’ priva dell’allegazione delle evidenze fattuali a carico del consegnando.

Inoltre la Corte aveva pregiudizialmente negato l’esame della valenza probatoria dei fatti accertati dal Tribunale di Vienna nel processo a carico di presunti correi, dando conto della risposta del Pubblico Ministero austriaco, nella quale era precisato che (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Vienna aveva confessato, che il mandato di cattura a carico del (OMISSIS) si basava anche su altre prove documentali e dichiarative, che l’udienza dinanzi al Tribunale di Vienna non aveva mutato il grave sospetto di reato contro il ricorrente. Ma non era specificato in che consistessero le altre prove in funzione delle indicazioni specifiche sulle fonti di prova relative all’attivita’ criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta.

Era peraltro irrilevante che il (OMISSIS) avesse confessato, fermo restando che la sentenza del Tribunale di Vienna avrebbe consentito di verificare l’assunto secondo cui nulla era mutato in ordine alla posizione del ricorrente, diversamente risultando invero dalla lettura delle valutazioni contenute alla pag. 21 di quella sentenza.

2.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, il ricorrente denuncia apparenza o contraddittorieta’ della motivazione in ordine al diniego del differimento della consegna richiesto ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 24, in modo da consentirgli di partecipare a processo a suo carico in Italia per bancarotta fraudolenta.

La Corte aveva enunciato principi affermati in materia dalla Corte di cassazione ma in concreto non aveva operato alcun vaglio delibativo, essendosi privilegiata l’esecuzione del M.A.E. con motivazione illogica e contraddittoria, a fronte di ragioni che avrebbero dovuto condurre alla conclusione opposta, come la pendenza per fatti risalenti al 2010, la maggior gravita’ del reato per cui si procede in Italia, l’impossibilita’ di svolgere celermente il relativo processo.

Ne’ la Corte aveva assolto l’obbligo di sentire il Tribunale dinanzi al quale pende il processo in Italia.

3. Nell’interesse del ricorrente e’ stata presentata anche una memoria difensiva, nella quale si ribadiscono le ragioni per cui la consegna deve essere rifiutata in relazione ai motivi gia’ presentati e si chiarisce, con riguardo al quarto motivo, volto a far valere l’illogicita’ della motivazione relativa al mancato differimento della consegna, che il processo per il quale il M.A.E. e’ stato emesso non e’ stato fissato e che avverso l’imputazione, formulata solo il 29/4/2016, e’ stato presentato ricorso sul quale la Corte d’appello viennese dovra’ pronunciarsi nei prossimi due o tre mesi, prima dei quali non e’ possibile fissare udienza: ne discende che mancano le ragioni per cui al ricorrente dovrebbe essere impedito di esercitare il suo diritto di difesa nel processo pendente in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ incentrato sulla configurabilita’ dell’associazione per delinquere.

Si tratta in realta’ di una questione irrilevante, che “vitiatur sed non viziat”, in quanto il M.A.E. risulta chiaramente emesso per due tipologie di reati, l’evasione fiscale, come membro di una banda di almeno tre persone che si sono unite per compiere reati, e la c.d. truffa professionale, reati di cui sono specificamente indicati negli atti trasmessi dall’A.G. austriaca i precisi riferimenti normativi.

L’ipotesi dell’associazione per delinquere in realta’ non e’ di per se’ conferente, anche se in taluni passi della sentenza impugnata si fa ad essa riferimento.

Va per vero rilevato che il fatto-reato va inteso in relazione alla sua inquadrabilita’ in fattispecie previste dall’ordinamento interno, ma nel caso di specie non e’ la sussistenza della banda che costituisce il fulcro della violazione bensi’ l’evasione fiscale.

Il problema e’ dunque quello di verificare se i presupposti per la consegna ricorrano o meno in relazione ai due reati configurati nel M.A.E. e nell’ordine di arresto sulla cui base il M.A.E. e’ stato emesso.

2. Nel secondo motivo si contesta la disposta consegna in relazione al reato di evasione fiscale.

In primo luogo si sostiene che l’ipotesi formulata corrisponderebbe a quella prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter e dunque non consentirebbe la consegna, essendo in Italia prevista una pena inferiore ad anni tre.

Per quanto posto in luce dall’A.G. austriaca in risposta alle note di richiesta integrativa del 16 febbraio e del 2 marzo 2015, risulta che le evasioni fiscali sono state realizzate da imprese “missing trader” che hanno importato quantita’ di prodotti elettronici e hanno esposto l’IVA nelle loro fatture, che pero’ non ha poi formato oggetto ne’ di comunicazione al competente ufficio ne’ di pagamento: i compratori della merce parimenti coinvolti nell’evasione fiscale nell’ambito delle proprie dichiarazioni hanno fatto valere l’IVA esposta nelle fatture ma non versata, come IVA a credito.

Le imprese “missing trader”, avvicendatesi in vari periodi, acquistavano la merce da societa’ aventi sede in Svizzera o a Malta o in Romania, e in genere lo stesso giorno la rivendevano a compratori, costituiti da imprese austriache, che erano coinvolte nell’evasione fiscale.

Le condotte assumevano rilevanza il giorno 15 del secondo mese successivo, allorche’ doveva essere dato un avviso al competente ufficio ed effettuato il versamento di un acconto.

In tale quadro il ricorrente aveva, secondo l’A.G. austriaca, il ruolo dell’organizzatore, avvalendosi di (OMISSIS), che in accordo con il ricorrente aveva l’amministrazione delle imprese “missing trader”. Il ruolo del (OMISSIS) era stato confermato da altri soggetti, come (OMISSIS), o (OMISSIS), secondo cui il (OMISSIS) era il finanziatore e in un’occasione si era presentato minacciosamente a casa sua.

Altrettanto aveva sostenuto di aver agito in accordo con il ricorrente e con (OMISSIS).

Nell’ordine di arresto sulla cui base e’ stato emesso il M.A.E. si fa riferimento oltre che alle dichiarazioni del (OMISSIS), a quelle di (OMISSIS), secondo cui (OMISSIS) era il capo, e di (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che alle dichiarazioni rese dai citati (OMISSIS) e (OMISSIS).

Cio’ posto, e’ d’uopo rilevare che ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 7, comma 2, in materia di tasse, imposte, dogana e cambio, la doppia punibilita’ non opera in senso stretto, dovendosi invece aver riguardo all’assimilabilita’ di tasse e imposte e alla previsione per le analoghe tasse e imposte italiane di una sanzione della reclusione pari o superiore ad anni tre.

Nel caso di specie la complessa e articolata attivita’ criminosa non puo’ risolversi nel riferimento all’ipotesi contemplata dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, incentrata sul mancato versamento dell’IVA dovuta in base a dichiarazione annuale.

In realta’ la nota saliente della condotta e’ ravvisabile nella mancanza di preavviso e nel mancato versamento degli anticipi dovuti alle scadenze previste, secondo lo schema dettagliatamente esposto nella sopra citata nota di risposta dell’A.G. austriaca, dal quale risulta il mancato versamento di una cifra considerevole per ciascuna delle societa’ missing trader coinvolte.

Anche a non voler considerare la componente di frode insita nel meccanismo, e’ d’uopo comunque rilevare che l’evasione, rispetto alle citate societa’ missing trader, non si correla ad una dichiarazione annuale ma ne prescinde, il che sostanzialmente consente di assimilare la condotta quanto meno all’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 per la quale e’ prevista la pena di anni tre.

D’altro canto risultano indicati gli elementi di prova e le relative fonti.

A tal fine costituisce ius receptum che “in tema di mandato di arresto Europeo, l’autorita’ giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilita’ del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorita’ giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna” (Cass. Sez. U. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, rv. 235348). D’altro canto con riguardo al tipo di motivazione del provvedimento cautelare che e’ alla base del M.A.E., “e’ sufficiente che l’autorita’ giudiziaria emittente abbia dato “ragione” del provvedimento adottato; il che puo’ realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna” (Cass. Sez. U. n. 4614, Ramoci, cit., rv. 235349).

Ne discende che nel caso di specie la documentazione inviata da’ modo di comprendere il percorso seguito dall’A.G. austriaca e di ravvisare gli elementi che sono stati, nei termini sopra lumeggiati, ritenuti evocativi del fatto-reato commesso dalla persona di cui e’ chiesta la consegna, nulla significando la circostanza che il ricorrente non rivestisse formalmente ruoli amministrativi nelle societa’ austriache coinvolte.

Deve corrispondentemente escludersi la violazione sia della L. n. 69 del 2005, articolo 17, comma 4, sia dell’articolo 18, lettera t).

3. Il terzo motivo concerne il reato di truffa professionale.

In questo caso dall’ordine di arresto interno si desume che il (OMISSIS) e’ raggiunto da elementi indiziari in ordine alla sua partecipazione nei mesi di maggio e giugno del 2013 ad un’operazione fraudolenta, compiuta in accordo con (OMISSIS) e altri, avendo indotto in errore i responsabili di due societa’ sulla originalita’ dei prodotti (OMISSIS) e (OMISSIS) e convinto i predetti ad acquistare numerosi pezzi in realta’ falsificati, in cambio di un cospicuo prezzo.

Le accuse a carico del (OMISSIS) si fondano sulle indagini condotte dalla Direzione di Polizia giudiziaria della Bassa Austria, in particolare sulla deposizione di (OMISSIS), secondo cui il denaro riveniente dalla vendita di pezzi in apparenza della (OMISSIS) erano stati divisi tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ sulle risultanze degli estratti conto, che hanno posto in luce che una somma di Euro 600.000,00 era stata versata ad un’impresa del ricorrente.

Quanto all’ulteriore affare truffaldino risultava inoltre che secondo il (OMISSIS) lo stesso era stato concepito dal (OMISSIS) ed inoltre era avvenuta una consegna di denaro in Bratislava.

Posto che i riferimenti normativi specificati in allegato alla documentazione inviata dall’A.G. austriaca valgono a delineare la fattispecie ipotizzata, in questo caso sostanzialmente concidente con quella della truffa, si contesta la concreta configurabilita’ dei gravi indizi e di una congrua motivazione sul punto, tanto piu’ in relazione alle risultanze della sentenza nel frattempo emessa dal Tribunale di Vienna nei confronti dei correi.

Ma in realta’ deve ribadirsi che lo standard richiesto in questa sede si risolve nell’indicazione di un compendio che l’A.G. dello Stato di emissione ha ritenuto seriamente evocativo del fatto-reato e della responsabilita’ del soggetto di cui e’ chiesta la consegna.

In tale ottica merita condivisione la sentenza impugnata, in quanto in effetti la documentazione originariamente e successivamente trasmessa dall’A.G. austriaca consente di ricostruire quel compendio indiziario, non essendo possibile in questa sede proporre un ragionamento probatorio alternativo, di esclusiva pertinenza di quell’A.G..

Ed invero risultano indicate le fonti dichiarative che convergono sul (OMISSIS), suffragate dal riscontro della somma entrata nelle casse di un’impresa del predetto.

Quanto alla sentenza del Tribunale di Vienna, nella risposta fornita dall’A.G. austriaca alla nota del 17 luglio 2015 si assume che la stessa non avrebbe in alcun modo inciso sul quadro indiziario, basato non solo sulle dichiarazioni del (OMISSIS), ma anche su altre dichiarazioni, oltre che sulle risultanze di estratti conto e e-mails.

Peraltro, considerando l’invocato passaggio di pag. 21, si rileva come in esso si sottolinei che il (OMISSIS) aveva dichiarato di aver paura per la propria vita poiche’ egli stesso sarebbe stato vittima di (OMISSIS), e che peraltro progressivamente la credibilita’ del (OMISSIS) era stata riconsiderata, apparendo che egli ammetteva le circostanze per le quali la situazione degli elementi di prova era schiacciante.

In tale ottica il (OMISSIS) aveva ammesso, dopo aver inizialmente addossato ogni responsabilita’ al (OMISSIS), che egli stesso aveva avuto un ruolo predominante, per lo meno in relazione alle societa’ austriache, cio’ che aveva indotto il Tribunale a ritenere che lo stesso dirigesse le aziende indicate negli accertamenti.

Tale passaggio peraltro non puo’ essere isolatamente valutato, giacche’ il M.A.E. si fonda su un complessivo compendio probatorio, che non puo’ dirsi radicalmente e ineluttabilmente smentito, fermo restando che a tal fine occorre comunque una valutazione dell’A.G. dello Stato di emissione.

Correttamente l’A.G. austriaca in sede di chiarimenti ha rilevato che le dichiarazioni del (OMISSIS) non costituivano unica prova a carico di (OMISSIS), fermo restando che anche nella sentenza del Tribunale di Vienna compare il riferimento al versamento di somme dirette al ricorrente.

Pertanto il quadro evocativo del fatto-reato e del ruolo del ricorrente permane, non potendosi dire acquisiti elementi dirimenti di segno contrario.

Ne discende che il motivo di ricorso e’ come gli altri infondato.

4. Il quarto motivo deduce il tema del differimento della consegna in relazione alla pendenza di altro procedimento in Italia a carico del ricorrente.

Deve rilevarsi come il giudizio si fondi su una valutazione di opportunita’, che deve tener contro di alcuni parametri, come la gravita’ dei reati e la data di consumazione, lo stato di restrizione della liberta’, la complessita’ dei procedimenti, la fase o il grado in cui si trovano (Cass. Sez. 6, n. 14860 del 27/3/2014, Dumitran).

In tale ottica la valutazione operata dalla Corte territoriale risulta aver dato conto di quei parametri, valutando il fatto che a fronte di un procedimento pendente in primo grado con l’imputato in stato di liberta’, sia pure per un reato di non modesta gravita’ risalente al 2010, e’ preferibile disporre la consegna in esecuzione del M.A.E. processuale, che comunque non pregiudica la posizione del ricorrente, il cui processo in Italia e’ destinato a rimanere sospeso nel periodo di detenzione all’estero.

Non incidono su tale valutazione gli elementi prospettati nella memoria difensiva da ultimo depositata, a fronte del fatto che un’imputazione e’ stata comunque formulata dall’A.G. austriaca ae che semmai potra’ determinarsi un ritardo di due o tre mesi.

5. In conclusione il ricorso va per intero rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

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