Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43330

In materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall’articolo 609-septies, comma 4, numero 4, del Cp si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (articolo 12 del Cpp), ma anche quando v’è connessione investigativa, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela: ciò che si verifica nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, del Cpp.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 13 ottobre 2016, n. 43330

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17 marzo 2015 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12 luglio 2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI PAOLO, che conclude per (OMISSIS): qualificati i fatti contestati al capo O) nn. 9 e 11) della rubrica come concorso in abuso di ufficio ed i rimanenti come concorso in truffa aggravata, annullamento senza rinvio, limitatamente a tale capo perche’ i reati sono estinti per prescrizone, ferme restando le statuizioni civili. Inamissibilita’ per i reati di cui ai capi F, L, e G con rinvio, per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perche’ estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Rigetto del ricorso in ordine al capo B) e inammissibilita’ del gravame per i capi C) e D). Rideterminazione della pena, per i reati di cui ai capi B), C) e D), in anni 2 e mesi 7 di reclusione;
Per (OMISSIS): qualificati i fatti contestati al capo O) nn. 9 e 11 della rubrica come abuso di ufficio ed i rimanenti come truffa aggravata, annullamento senza rinvio limitatamente a tale capo perche’ i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le satuizioni civili. Inammissibilita’ del ricorso relativamente ai reati di cui al capo LL) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la determinazione del trattamento sanzionatorio;
Per (OMISSIS): inammissibilita’ del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) dell’Avvocatura generale dello Stato in difesa delle parti civili Ministero per i beni e le attivita’ culturali e Agenzia delle Entrate insiste per l’inammissibilita’, o in subordine, il rigetto del ricorso;
L’avvocato (OMISSIS) del Foro di Torino in difesa della parte civile (OMISSIS) si riporta alle conclusioni scritte;
L’avvocato (OMISSIS) del Foro di Roma, in sostituzione del’avvocato (OMISSIS) del Foro di Torino, in difesa della parte civile Regione Piemonte insiste per la conferma della sentenza e le statuizioni civili;
L’avvocato (OMISSIS) del Foro di Asti in difesa della parte civile Comune di Costigliole d’Asti insiste per la conferma della sentenza impugnata;
L’avvocato (OMISSIS) del Foro di Torino in difesa della parte civile Comune di Grinzane Cavour si riporta alle conclusioni scritte che deposita assieme alla nota spese;
l’avvocato (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) del Foro di Asti in difesa di (OMISSIS) Luca insistono per l’accoglimento dei motivi e in particolare per la declaratoria di prescrizione;
l’avvocato (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) del Foro di Asti in difesa di (OMISSIS) insistono per l’annullamento senza rinvio per il capo O) e per l’accoglimento degli altri motivi;
l’avvocato (OMISSIS) del Foro di Asti e l’avvocato (OMISSIS) del Foro di Roma in difesa di (OMISSIS) insistono per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino (sent. n. 1467/2013,) ha condannato: (OMISSIS) per maltrattamenti (capi A e E), violenza sessuale (capo B), violazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 5 (capi C e D), malversazione ai danni dello Stato (capo F), truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche (capi G H, I), peculato (capo O), malversazione a danno dello Stato (capo L); (OMISSIS) per peculato (capo O), falsita’ ideologiche di pubblico ufficiale in atto pubblico (capi LL e MM,); (OMISSIS) per truffe aggravate per conseguire erogazioni pubbliche (capi P e Q), falsita’ ideologica di privato in atto pubblico (capo R) e evasione d’imposte (capi T e V). In parziale riforma, la sentenza n. 51275 del 17 marzo 2015 della prima sezione della Corte di appello di Torino ha assolto (OMISSIS) dal reato di maltrattamenti (capo E) per una parte degli episodi dichiarandone prescritti altri e ha disposto non doversi procedere per prescrizione per i capi h e I e MM e per alcuni episodi contestati nei capi l’, L e LL; riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato le pene di (OMISSIS) (capi A, B, C e D, uniti ex articolo 81 c.p., nonche’ O, l’, G e L, uniti ex articolo 81 c.p.); di (OMISSIS), (capi O e LL, uniti ex articolo 81 c.p.) e di (OMISSIS) (capi P, Q, R, T e V, uniti ex articolo 81 c.p.).
2. Nel ricorso e nella memoria difensiva nell’interesse di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. In relazione al capo O (articoli 110, 81 e 314 c.p.), si deduce vizio di motivazione, travisamento del fatto (pagg.3-24) e erronea applicazione dell’articolo 314 c.p. alle determinazioni di impegno di spesa e liquidazione (di competenza del coimputato fratello (OMISSIS)) perche’ adottate prima di una effettiva appropriazione del denaro, non ancora uscito dalla sfera della Pubblica amministrazione per entrare in quella del beneficiario della erogazione, mancando al completamento del procedimento l’emissione del mandato (di competenza della ragioneria) e il pagamento (di competenza della tesoreria). Su questa base si argomenta che la condotta neanche costituirebbe tentativo di peculato – mancando la disponibilita’ giuridica delle somme da parte del pubblico ufficiale che ha assunto le determinazioni di impegno e di spesa – e potrebbe qualificarsi come abuso di ufficio ex articolo 323 c.p., per avere (OMISSIS) destinato denaro non all’interesse pubblico ma a un fine privato (violando l’incompatibilita’ a erogare denaro a un parente), o come malversazione ex articolo 316-bis c.p. o truffa aggravata ex articolo 640 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9 per l’utilizzo dei contributi da parte di (OMISSIS).
2.2. Relativamente ai capi F e L, il ricorso deduce erronea applicazione dell’articolo 316-bis c.p. e illogicita’ della motivazione circa gli episodi 1 e 5 del capo l’ per insussistenza del fatto: per il primo (dichiarato prescritto) esclude un fraudolento aumento del prezzo della sede della associazione per il premio (OMISSIS) per favorire l’acquisto di un immobile privato dell’imputato e per il secondo (del luglio 2008) evidenzia che il termine per l’utilizzo delle somme non era ancora scaduto. Inoltre, assumendo che la malversazione si consuma quando il singolo contributo e’ utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali fu concesso, deduce – circa i casi in cui i contributi furono erogati pur sempre nell’interesse della associazione – che, non essendosi accertato (tranne che per l’erogazione del luglio del 2008) l’effettivo utilizzo di ogni erogazione pubblica, il reato non e’ provato, e – circa i casi di utilizzo dei contributi nell’interesse dell’imputato – che, poiche’ le somme supposte spese nel suo personale interesse sono inferiori a quelle ricevute dal premio (OMISSIS), non puo’ stabilirsi se per i fini indicati nei capi F e L furono utilizzati fondi pubblici. In alternativa, osserva che, se la malversazione si consuma con l’incasso dei singoli contributi, allora gli addebiti relativi gli incassi sino al luglio 2007 sono prescritti nel marzo 2015 e i successivi entro l’agosto del 2015; anche se coincide con l’impiego contra jus delle somme, non essendosene accertato il tempo, per il principio del favor rei occorre riferirsi ai singoli incassi
2.3. In relazione all’episodio 5 del capo l’ e al capo G (articolo 640-bis c.p.), il ricorso deduce nullita’ intermedia generale rilevabile di ufficio per omessa citazione delle persone offese.
2.4. In relazione al capo B (articoli 81 e 609-bis c.p. e articolo 61 c.p., n. 11) deduce erronea applicazione dell’articolo 529 c.p.p., comma 2, essendo stato il reato ritenuto procedibile pur senza querela, mentre la procedibilita’ d’ufficio della violenza sessuale (articolo 609-septies c.p., comma 3) per connessione con reato procedibile d’ufficio (capo A), richiede un collegamento non meramente processuale ma reale ex articolo 12 c.p.p., perche’ ammettere forme atipiche di connessione costituisce interpretazione in malam partem.
2.5. In relazione ai capi A e E, deduce erronea applicazione dell’articolo 572 c.p. e vizio di motivazione, assumendo che solo con la modifica ex L. 1 ottobre 2012m n. 172 il rapporto lavorativo con convivenza rientra fra quelli considerati dall’articolo 572 c.p., mentre i fatti risalgono al (OMISSIS).
2.6. Inoltre, il ricorso deduce erronea applicazione della legge e vizio di motivazione: circa i capi A, B, C, D e E, per il disconoscimento della circostanza del risarcimento del danno, pur considerata nel concedere le attenuanti generiche; circa i capi A, B, C, D, l’, G, L e O, per la eterogeneita’ della riduzioni degli aumenti di pena per i reati-satellite connesse al riconoscimento in secondo grado delle circostanze attenuanti generiche; circa tutti i capi di imputazione, per il rigetto della proposta di patteggiamento.
2.7. Infine, si assume che i reati dei capi, C, F, G e L e nei punti da 1 a 6 e da 7 a 11 del capo O, nonche’ A (seppur contestato fino al (OMISSIS), l’ultimo fatto risale (OMISSIS)) sono prescritti.
3. Nel ricorso nell’interesse di (OMISSIS), si chiede l’annullamento della sentenza per diversi motivi.
3.1. I primi due riguardano l’imputazione di peculato continuato in concorso con (OMISSIS) (capo O) per essersi appropriato, quale dirigente amministrativo nella Regione Piemonte, di somme assegnate a associazioni letterarie, in realta’ gestite esclusivamente dal fratello, per iniziative estranee alla associazione richiedente. Si deduce: a) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione per avere escluso il rilievo pubblico degli eventi finanziati, trascurando che le somme sono state comunque utilizzate per fini pubblici, seppur diversi da quelli previsti; b) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo perche’ (OMISSIS) ignorava che le somme ricevute dal premio (OMISSIS) non venivano usate per organizzare gli eventi per i quali erano stanziate.
3.2. Nel terzo si deduce manifesta illogicita’ della motivazione e erronea applicazione dell’articolo 479 c.p. perche’ le false attestazioni contestate nel capo LL sono penalmente irrilevanti non concernendo fatti dei quali gli atti che le veicolano siano destinati a provare la verita’.
3.3. Nel quarto si deduce che il falso relativo alla determinazione dirigenziale n. 347 del 10 agosto 2007 (n. 5 del capo LL) era gia’ prescritto alla data della sentenza e quello relativo alla n. 221 del 7 luglio 2008 (n. 9 capo LL) si e’ prescritto successivamente.
3.4. Nei motivi di ricorso dal quinto all’ottavo si deducono inosservanza della legge penale e vizio di motivazione: a) perche’ la pena e’ stata determinata sopra il minimo edittale valutando l’insieme dei fatti contestati e non il singolo reato e incongruamente sono stati comminati minimi aumenti ex articolo 81 c.p. pur essendo stata inflitta una pena severa per il reato-base; b) per non essersi applicata nel massimo la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche trascurando, in particolare, che (OMISSIS) non beneficio’ del denaro, e perche’ la riduzione non e’ stata riferita, nell’applicare la continuazione, a ogni singolo aumento ma quantificata unitariamente; c) per la ingiustificata non estensione delle circostanze attenuanti generiche a tutti i reati contestati; d) per non essere state individuate le pene conseguenti all’aumento per la continuazione per i reati di peculato e falso dei numeri 6 e 8 nei capi di imputazione O e LL.
3.5. Nel nono motivo di ricorso, si deduce illogicita’ della motivazione per non essere stato provato il danno all’immagine, al risarcimento del quale il ricorrente e’ stato condannato in favore della Regione Piemonte.
4. Nel ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS), si deducono erronea applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione.
4.1. In relazione ai capi P (artt.110 e 640 bis c.p. e articolo 81 c.p., comma 2) e R (articoli 110 e 483 c.p. in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 19, 47 e 76) si assume fallacemente valutata falsa la dichiarazione di (OMISSIS) alla Regione Piemonte il 28 aprile 2006 e che, mancando l’induzione in errore del pubblico funzionario, non e’ provato il reato ex articolo 640-bis c.p. (pagg.3-17), mentre e’ solo apparente la motivazione sul dolo di (OMISSIS) (pag. 19).
4.2. In relazione ai capi Q (articoli 110, 56 e 640-bis c.p.) e T (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2), si contesta che la falsita’ delle fatture della (OMISSIS) s.r.l. possa inferirsi dalla loro assenza nella contabilita’, trascurandosi che le fatture non furono indicate per ragioni fiscali e il loro valore totale coincide con quello delle opere effettuate (pagg. 23-24).
4.3. In relazione al capo 5 (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8), si assume essersi trascurato che (OMISSIS) ha regolarmente contabilizzato e dichiarato i ricavi e l’IVA relativi alle fatture, come risulta dalle scritture contabili e come argomentato nella consulenza tecnica della difesa.
5. Nella memoria difensiva nell’interesse della parte civile (OMISSIS) (capi A e B) si chiede il rigetto del ricorso di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le questioni processuali poste nel ricorso di (OMISSIS) sono manifestamente infondate.
L’imputato non ha interesse a eccepire l’omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur prevista a pena di nullita’, perche’ unico fine della norma violata e’ consentire al destinatario della citazione l’eventuale costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 12765 del 11 marzo 2011, Rv. 250051; Sez. 4, n. 34784 del 2 marzo 2007, Rv. 237463).
Relativamente al reato di violenza sessuale contestato nel capo B, come puntualmente argomentato dalla Corte di appello (pag.35-36), la connessione che consente la procedibilita’ d’ufficio ex articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 4, non e’ solo processuale (articolo 12 c.p.p.), ma anche investigativa, sicche’ vale pure per gli altri casi previsti dall’articolo 371 c.p.p., comma 2 e ricorre quando l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporta l’accertamento di quello punibile a querela. A questo conduce un’interpretazione teleologica degli istituti: nella fattispecie fu sporta una denuncia-querela unica per i reati contestati nei capi A e B e, avviatesi le indagini sul reato collegato, cadono le esigenze di riservatezza della persona offesa a base della procedibilita’ a querela (Sez. 3, n. 10217 del 10 febbraio 2015, Rv. 262654; Sez. 3, n. 2856 del 16 ottobre 2013, dep. 2014, Rv. 258583).
La richiesta di applicazione pena ex articolo 444 c.p.p. per tutti i reati ascritti a (OMISSIS) e’ stata rigettata perche’ nel capo B e’ contestato reato ex articolo 609-bis c.p. per il quale l’articolo 444 c.p.p., comma 1-bis, esclude l’applicazione della pena su richiesta. Contrasta con la ratio dell’istituto (la rapida definizione del processo per tutti i reati contestati) una sua utilizzazione differenziata che preveda decisioni su alcune delle imputazioni e la prosecuzione del processo per le altre. Ne deriva che la richiesta riguardante solo alcuni dei reati contestati nello stesso procedimento e’ inammissibile (ex multis: Sez. 3, n. 41138 del 23 maggio 2013, Rv.256929; Sez. 1, n. 6703 del 12 gennaio 2006, Rv. 233409), tranne quando la separazione giova alla speditezza del processo perche’ l’azione penale e’ stata esercitata nei confronti dello stesso imputato per fatti tra loro non connessi, ne’ riunibili ex articolo 17 c.p.p. (Sez. 3, n. 10109 del 21 gennaio 2016, Rv.266249), condizione che – per quanto sopra considerato – non ricorre nella fattispecie.
2. Le deduzioni relative alla applicazione dell’articolo 572 c.p. (capi A e E, ricorso (OMISSIS)) sono infondate. Le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012 recepiscono la necessita’ di una condizione di parafamiliarita’ per l’applicazione dell’articolo 572 c.p. ai rapporti lavorativi gia’ indicata dalla giurisprudenza nella interpretazione della originaria formulazione della norma. Nel caso in esame, la persona offesa (OMISSIS) (capo A) conviveva con l’imputato nella abitazione in cui lavorava come domestico, sicche’ evidentemente ricorre la suddetta condizione che la sentenza impugnata ravvisa (pag. 51), con plausibile argomentazione, anche nel rapporto con la persona offesa Giudici (capo E) per relazioni intense ed abituali, consuetudini di vita, soggezione di una parte nei confronti dell’altra, fiducia riposta dal soggetto piu’ debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. Per altro verso, tuttavia, va rilevata la avvenuta prescrizione (maggio 2016) del reato del quale al capo A (mentre gia’ e’ stato dichiarato prescritto il capo E per gli episodi per i quali non vi e’ stata assoluzione), con l’annullamento senza rinvio che ne deriva.
3. Il ricorso di (OMISSIS) relativo ai capi l’ e L e’ infondato.
La Corte di appello confuta l’argomentazione difensiva concernente l’episodio al punto 1 del capo l’ – consistente nell’acquisto contemporaneo di tre locali, uno come abitazione privata di (OMISSIS), nello stesso immobile, con il basso prezzo dell’abitazione ottenuto con un sovraccarico sul prezzo degli immobili comprati per l’associazione (pag. 56) – quando precisa (pag. 82) che la destinazione diversa si e’ realizzata perche’ il denaro pubblico e’ stato dolosamente utilizzato anche per pagare l’alloggio privato dell’imputato:
Relativamente alla prescrizione del reati, va considerato che l’articolo 316-bis c.p. mira a reprimere le frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalita’ per le quali sono stati erogati. Ne deriva che il reato non si perfeziona con l’erogazione del finanziamento ma quando e’ accertato che l’agente non ha realizzato quanto richiesto e risulta compiuta la elusione del vincolo di destinazione alla finalita’ pubblica fissata (Sez. 6, n. 40830 del 3 giugno 2010, Rv.248787Sez. 6, n. 40375 del 8 novembre 2002, Rv. 222987). Nella imputazione sono analiticamente indicate le date delle spese estranee al vincolo di destinazione effettuate con le somme erogate, cosi’ da rendere evidente la definitivita’ della loro distrazione: su questa base, risultano estinti per prescrizione i reati dei quali ai l’ e L, fatta eccezione (computati i 37 giorni di sospensione del processo) per l’episodio n. 6 del capo l’ e per gli episodi relativi a (OMISSIS) e e (OMISSIS) del capo L.
4. I motivi dedotti nei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e nella comune memoria difensiva circa il capo O sono infondati.
Confermando la sentenza del Tribunale, la Corte di appello ha considerato peculato la condotta del pubblico ufficiale che, pur non possedendo materialmente denaro pubblico, si comporti uti dominus rispetto alle somme delle quali puo’ disporre in ragione del suo ufficio (pagg.93-95). Possesso di bene pubblico ex articolo 314 c.p. e’ anche la sua disponibilita’ giuridica, ravvisabile quando l’agente puo’ – mediante atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio – conseguire quanto poi oggetto di appropriazione (Sez. 6, 11 febbraio 2010, n. 5447; Sez. 6, del 22 gennaio 2007, n. 11633 Rv. 236146). Il possesso puo’ anche essere mediato e/o congiunto in capo a piu’ pubblici ufficiali, in questi casi l’atto dispositivo richiede forme di integrazione dei poteri giuridici attribuiti a ciascuno di loro (Sez. 6, 11 gennaio 96, n. 5502, Rv. 204987; Sez. 6, n. 10680 del 31/101988).
Risulta che nelle determinazioni firmate da (OMISSIS) – quale funzionario della Regione Piemonte con poteri dispositivi e di spesa nel settore denominato comunicazione e vicario del direttore (in pensione dal 2005 e non sostituito) – i contributi sono stati erogati a associazioni paravento che non hanno neppure partecipato alle varie iniziative e si sono limitate a girare’ gli importi ad altra associazione presieduta dal fratello (OMISSIS). Egli non si approprio’ personalmente di denaro ma la Corte di appello ha correttamente rilevato (pagg. 102-103) che il concetto di appropriazione comprende quello di distrazione perche’ anche in questo caso la pubblica amministrazione e’ privata della possibilita’ di utilizzare per un interesse pubblico il bene distratto: imprimere al bene destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 4 giugno 2014, Rv. 260070; Sez. 6, n. 1247 del 17 luglio 2013, dep. 2014).
La specificita’ del peculato sta nella relazione che l’agente ha con il bene di cui si appropria, dalla quale deriva un particolare disvalore della condotta che non riguarda il profilo patrimoniale (per il quale non v’e’ differenza con la truffa aggravata), ma l’aspetto pubblicistico connesso alla strumentalizzazione dei poteri esercitati dall’agente sul bene per finalita’ illecite: il peculato principalmente lede il buon andamento della Pubblica amministrazione.
Correttamente la Corte di appello ha qualificato come peculato la condotta di (OMISSIS): egli non realizzo’ artifizi e raggiri carpendo la volonta’ della Regione per impossessarsi del denaro da erogare (nel qual caso avrebbe commesso truffa, aggravata ex articolo 61 c.p., n. 9), perche’ comunque gia’ poteva disporre (e in effetti dispose) del bene oggetto di appropriazione (Sez. 6, n. 50758 del 15 dicembre 2015, Rv. 265931; Sez. 6, n. 15795 del 6 febbraio 2014, Rv. 260154; Sez. 6, n. 5087 del 23 gennaio 2014, Rv. 258051) e le sue azioni servirono solo a mascherare una condotta illecita in atto (Sez. 6, n. 15795 del 6 febbraio 2014, Rv. 260154). Mentre nel peculato il possesso del bene pubblico e’ un antecedente della appropriazione – che a volte e’ necessario occultare con comportamenti fraudolenti, pur potendo l’agente gia’ disporre del bene – nella truffa aggravata ex articolo 61 c.p., n. 9 il possesso del bene viene conseguito con artifici o raggiri. In quest’ottica non rileva la precedenza cronologica o la contestualita’ della condotta fraudolenta rispetto all’appropriazione, ma la modalita’ che nel caso concreto ha consentito all’agente di conseguire il possesso (o la disponibilita’) del bene. Nella fattispecie, emerge che le delibere dirigenziali sono state firmate dall’imputato ordinariamente in assenza di un’istruttoria, pochi giorni dopo la presentazione delle istanze, in favore di associazioni diverse che non hanno svolto alcun ruolo nella realizzazione delle iniziative, senza una giustificazione dell’erogazione del contributo – in alcuni casi superiore alla domanda – che risulti compatibile con le finalita’ istituzionali della Direzione comunicazione istituzionale della Regione Piemonte, da lui all’epoca retta, e che i fondi sono stati di fatto messi a disposizione di soggetto diverso dal richiedente, in definitiva dell’Associazione (OMISSIS) e, per essa, di (OMISSIS), che li distrasse per finalita’ personali. Sulla prova del dolo di (OMISSIS) la sentenza impugnata sviluppa una articolata e congrua motivazione (pagg. 103) fondata sulle anomalie della modalita’ di erogazione, sulla sua ammissione di essere informato del fatto che il denaro pubblico era destinato al premio (OMISSIS) e non alle associazioni figuranti nelle determinazioni e sui contenuti delle conversazioni (pagg.105-108) rivelatori della consapevolezza che il fratello organizzava eventi per ottenere denaro pubblico che la Regione altrimenti non avrebbe erogato. La qualificazione delle condotte come peculato esclude la prescrizione del reato dedotta nei ricorsi.
5. Il ricorso di (OMISSIS) nega rilevanza penale alla falsita’ delle attestazioni indicate nel capo LL perche’ non concernenti fatti dei quali queste sono destinate a provare la verita’. Al ricorrente si imputa che attestava falsamente nella parte descrittiva delle stesse l’esistenza di situazioni di fatto contrarie al vero (le nove falsita’ contestate sono analiticamente indicate nell’imputazione). La Corte di appello correttamente ha ritenuto (pag.109) che l’enunciazione dei fatti indicati dal pubblico funzionario nella motivazione e fondanti la valutazione sulla sussistenza del pubblico interesse devono essere non mendaci, per non viziare la valutazione. Il falso ideologico in atto pubblico non concerne solo gli atti che servono a attestare o a provare fatti verso l’esterno, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche le condotte che – con un contributo di conoscenza o di valutazione – si inseriscono nel procedimento amministrativo come necessario presupposto dell’atto finale (Sez. 5, n. 9368 del 19 novembre 2013, dep. 2014, Rv. 258952; Sez. 6, n. 11425 del 20 novembre 2012, dep. 2013, Rv. 254866).
Deve, per altro verso, registrarsi che, gia’ dichiarati prescritti gli episodi sino al luglio 2007, sono ora (per la sospensione della prescrizione non lo era alla data della sentenza quello del 10/8/(OMISSIS)) prescritti anche quelli successivi (nn. 5, 6, 7, 8, 9) con quanto che ne deriva in dispositivo.
6. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile. Tutti i motivi dedotti entrano nel merito della ricostruzione dei fatti senza evidenziare vizi logici che inficino le convergenti argomentazioni del primo e del secondo giudice di merito. In particolare, la Corte di appello ha rimarcato (pag. 130) che nella data indicata dalla Regione nulla era stato effettuato per rispondere al requisito della prestazione oggetto del finanziamento e che a (OMISSIS) si imputa di avere truccato le carte rappresentando una concreta situazione di fatto non rispondente alla realta’, allo scopo di non perdere il gia’ deliberato finanziamento per una questione di tempistica. Inoltre, ha correttamente distinto il profilo relativo alla tempistica imposta dal finanziamento europeo, artatamente rappresentata, da (OMISSIS) e il profilo dell’interesse pubblico positivamente valutato dalla Regione. Per quel che specificamente riguarda la dichiarazione del 28 aprile 2016, la sentenza (pag. 131) – ritenendo che l’imputato fosse necessariamente consapevole della falsita’ dell’affermazione di avere compiuto precedente attivita’ dell’11 aprile 2016, volta a ottenere illegittimamente il finanziamento e, circa la falsita’ della fatture, argomentando che i fornitori hanno negato di avere ricevuto pagamenti – esprime una plausibile valutazione dei dati probatori senza che emergano profili di travisamento della prova (Sez. 4, n. 35683 del 10 luglio 2007, Rv. 237652; Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, dep. 2007, Rv. 235656).
7. I residui motivi di ricorso riguardano determinazioni relative alla pena e ai risarcimenti e risultano tutti manifestamente infondati.
7.1. Il ricorso nell’interesse di (OMISSIS) deduce – in relazione ai capi A, B, C, D e E – il mancato riconoscimento della circostanza (avente natura oggettiva) dell’avvenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa, richiamata nella applicazione, seppur non nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche. Va rilevato, tuttavia, che la Corte di appello indica come uno dei motivi (oltre l’incensuratezza e la documentata patologia) della concessione delle attenuanti generiche a (OMISSIS) il soltanto parziale risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), mentre per applicarsi la circostanza attenuante ex articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento deve essere integrale e comprendere sia il danno patrimoniale sia quello morale (Sez. 6, n. 6405 del 12 novembre 2015, dep. 2016, Rv. 265831; Sez. 2, n. 1096 del 7 gennaio 1993, Rv. 193505).
In relazione ai capi A, B, C, D, l’, G, L e O (ricorso (OMISSIS)) si deduce erronea applicazione dell’articolo 81 c.p., comma 2 e articoli 133, 62-bis e 65 c.p. e vizio di motivazione per la eterogeneita’ della misura della riduzione degli aumenti di pena per i reati-satellite connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in secondo grado. Ma questo tipo di determinazione non e’ affetta da vizio logico perche’ la Corte di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ne’ ha fissato la misura della riduzione, sicche’ essa e’ espressione dei discrezionali adattamenti delle pene mediante la modulazione delle loro riduzioni.
7.2. Nel ricorso di (OMISSIS) si deduce che la pena e’ stata determinata in misura superiore al minimo edittale con una valutazione dell’insieme dei fatti contestati e non della pena base per il singolo reato e per avere poi incongruamente quantificato minimi aumenti ex articolo 81 c.p. pur dopo avere inflitto una pena severa per il reato-base. Quanto piu’ il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto piu’ deve motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’articolo 133 c.p., quelli che ha ritenuto rilevanti (Sez. 1, n. 24213 del 13 marzo 2013, Rv. 255825). Nella fattispecie, la Corte di appello ha spiegato (pag. 114) le ragioni per le quali ha determinato la pena in misura superiore all’allora minimo edittale e non si profila incongruenza fra il determinare la pena nella misura di quattro anni superiore (ma solo di un anno nell’arco fra i tre e i dieci anni) al minimo (al quale invece secondo le norme ora vigenti corrisponde) e, invece, determinare aumenti di pena che il ricorrente assume modesti perche’, comunque, tali aumenti sono proporzionati alla gravita’ dei reati-satellite e non a quella del reato-base.
Manifestamente infondate sono anche le doglianze circa la quantificazione delle circostanze attenuanti generiche non nel massimo e per la loro mancata estensione a tutti i reati in continuazione. La Corte di appello ha chiaramente espresso la ragioni (pag. 114) del contenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (reiterata violazione del principio di imparzialita’ in favore del fratello con ingenti somme di denaro, intensita’ del dolo, mancanza di comprensione della estrema gravita’ delle sue condotte). Ritenuta la continuazione tra piu’ reati, il giudice puo’ riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, senza che queste, riconosciute solo per il reato piu’ grave, si estendano a quelli satellite (Sez. 3, n. 34782 del 22 giugno 2011, Rv. 250862; Sez. 1, n. 44405 del 23 novembre 2005, Rv. 232704); allora, a fortiori, puo’ diversamente graduare la diminuzione degli aumenti di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Inammissibile e’ la doglianza per la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena ex articolo 81 c.p. per gli episodi di peculato e falso dei quali ai numeri 6 e 8 dei capi di O e LL: nella determinazione della pena nel reato continuato non occorre motivare ogni singolo aumento, bastando indicare le ragioni della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 29847 del 30 aprile 2015, Rv. 264551; Sez. 5, n. 25751 del 5 febbraio 2015, Rv. 264993), a meno che non si tratti di aumenti rilevanti (Sez. 5, n. 25751 del 5 febbraio 2015, Rv. 264993), ma nel caso in esame questi non superano i due mesi.
7.3. Manifestamente infondato e’ il motivo di ricorso relativo al
risarcimento in favore della Regione Piemonte: e’ risarcibile il danno all’immagine alla Pubblica amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali da parte del dipendente condannato per uno dei delitti previsti nel capo 1, , titolo 2, libro 2 c.p. (Sez. 2, n. 14605 del 12 marzo 2014, Rv. 260022; Sez. 6, n. 2963 del 4 ottobre 2004, dep. 2005, Rv. 231031).
8. Nel ricorso di (OMISSIS) si deduce la prescrizione dei reati dei quali ai capo C e G successiva alla sentenza della Corte di appello, ma non si contesta la responsabilita’ dell’imputato. L’acquiescenza della parte interessata, che non propone specifica impugnazione su un capo della sentenza, produce una preclusione processuale alla rivisitazione della decisione sul punto che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno. Ne deriva che la mancata impugnazione del capo che afferma la responsabilita’ penale del soggetto non consente al giudice dell’impugnazione di rilevare l’eventuale verificarsi di causa estintiva ex articolo 129 c.p.p. (Sez.4, n. 7018 del 14 aprile 1999, Rv. 213797; Sez. 4, n. 8310 del 5 febbraio 1999, Rv. 213955). Invece, non essendosi formato il predetto giudicato sul capo LL, puo’ rilevarsi la prescrizione degli episodi nn. 5 e 9 dell’imputazione, non ancora prescritti alla data della sentenza impugnata che ha gia’ dichiarato prescritti gli altri.
9. Dalla elisione delle pene comminate per reati prescritti deriva la rideterminazione della pena: nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui ai capi B), C) e D) nella misura di anni due e mesi sette di reclusione, nonche’ per i reati di cui ai capi O), al n. 6 del capo l’), e per gli episodi (OMISSIS) e (OMISSIS) del capo L, nella misura di anni quattro, mesi uno e giorni diciassette di reclusione; nei confronti di (OMISSIS) per il reato a lui ascritto al capo O) nella misura di anni quattro di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) in riferimento ai reati di cui ai capi A), l’) ad eccezione dell’episodio indicato al n. 6, L) ad eccezione degli episodi (OMISSIS) e (OMISSIS), e nei confronti di (OMISSIS), in riferimento al reato di cui al capo LL) per essere detti reati estinti per prescrizione.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) in riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e O).
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS).
Ridetermina la pena nei confronti di (OMISSIS) per i reati di cui ai capi B), C) e D) nella misura di anni due e mesi sette di reclusione, nonche’ per i reati di cui ai capi O), l’) episodio indicato al n. 6, L) episodi (OMISSIS) e (OMISSIS), nella misura di anni quattro, mesi uno e giorni diciassette di reclusione; e nei confronti di (OMISSIS) per il reato a lui ascritto al capo O) nella misura di anni quattro di reclusione.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Conferma le statuizioni civili nei confronti di tutti i ricorrenti.
Condanna (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili (OMISSIS), Ministero dei beni culturali, Comuni di Grinzane Cavour e Costigliole d’Asti, che liquida in Euro 3.500, oltre ad accessori di legge, per ciascuna di esse, nonche’ tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile Regione Piemonte, che liquida in Euro 3.500, oltre ad accessori di legge.
Condanna (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 3.000, oltre ad accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *