Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242

Il giudice d’appello può ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado senza obbligo di rinnovazione del dibattimento, a condizione che l’imputato avesse scelto in origine il rito abbreviato non condizionato

La corte di appello, qualora intenda riformare in peius  una sentenza assolutoria, emessa all’esito di giudizio abbreviato, non è obbligata alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, quale presupposto necessario per neutralizzare il ragionevole dubbio;  salvo, ovviamente, il potere del giudice di appello di incrementare il compendio probatorio, se e qualora lo reputi necessario nel caso concreto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/01/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO, che ha concluso per annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv.ti (OMISSIS) foro di Roma, (OMISSIS) foro di Roma, (OMISSIS) foro di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9-26 gennaio 2015 la Corte d’appello di Roma, accogliendo appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e dalla parte civile (OMISSIS) avverso sentenza del 28 ottobre 2011 del G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia – che, all’esito di rito abbreviato, aveva ex articolo 530 c.p.p., comma 2, assolto perche’ il fatto non sussiste (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, articolo 81 cpv. c.p., articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1, articolo 609 ter c.p., u.c., per abusi sessuali a lui addebitati come compiuti nei confronti della figlia (OMISSIS) dal (OMISSIS) al dicembre (OMISSIS), e dunque in parte anche quando la vittima era infradecenne, essendo nata il (OMISSIS) -, riformava la sentenza impugnata condannando l’imputato alla pena di cinque anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.
2. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, articolandolo su due motivi: il primo denuncia nullita’ della sentenza nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), perche’ nel confutare la decisione del primo giudice la corte territoriale non avrebbe fornito una motivazione adeguata, onde la sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio, e solo in subordine con rinvio; il secondo denunciando ancora nullita’ della sentenza nonche’ mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per motivazione apparente e comunque inidonea in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.
3.1.1 Con il primo motivo il ricorrente imputa alla corte territoriale di non aver condiviso le valutazioni del primo giudice “senza in alcun modo indicare le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla condanna dell’imputato ad la’ di ogni ragionevole dubbio” e non rispettando, pertanto, il “dovere di motivazione rafforzato” gravante sul giudice d’appello che riforma una sentenza assolutoria. Il ricorrente, allo scopo di supportare tale asserto, trascrive anche stralci delle ordinanze del Tribunale del riesame del 15 marzo 2011 e del 13 agosto 2010, aggiungendo che pure questa Suprema Corte, “investita in sede cautelare a seguito di impugnazione da parte del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che disponeva la liberazione di (OMISSIS) (ad incidente probatorio gia’ espletato) rigettava il ricorso”, affermando che “correttamente il Tribunale ha evidenziato l’anomalia costituita dalla smentita della minore circa le indicazioni di soggetti diversi autori dell’abuso fatte confidenzialmente ad un adulto ( (OMISSIS)) non appena appreso che il proprio genitore ne sarebbe stato immediatamente informato”; e, ben consapevole della incidenza delle dichiarazioni della (OMISSIS), aggiunge il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe deciso “arbitrariamente” di non crederle. Della sentenza di questa Suprema Corte riporta altresi’ un ulteriore, ampio stralcio in cui viene dichiarato corretto l’operato del Tribunale del riesame quanto alla revoca degli arresti domiciliari. Viene poi offerta una sintesi degli esiti del compendio probatorio secondo la prospettazione difensiva, per concludere che il giudice d’appello ha riformato la sentenza d’assoluzione senza riuscire “a confutare adeguatamente gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e senza dimostrare l’incompletezza o l’incoerenza del ragionamento seguito dal primo giudice” e comunque senza tenere in alcun conto “gli elementi emersi nel corso del procedimento” che “dovevano determinare il giudizio di assoluzione dell’imputato”. Pertanto il motivo termina con la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, solo in subordine chiedendo l’annullamento con rinvio.
Deve in primo luogo rilevarsi che il fatto che questa Suprema Corte abbia respinto un ricorso del PM avverso un’ordinanza Tribunale del riesame relativa a una cautela de libertate non ha alcuna incidenza sulla cognizione del giudice di legittimita’ in questa sede, che concerne un ricorso contro una sentenza in cui si e’ espressa una piena cognizione, anziche’ una cognizione limitata e sommaria quale e’ quella del Tribunale del riesame. Per di piu’, come si vedra’ infra, dalla pronuncia del giudice di legittimita’ sull’ordinanza del Tribunale del riesame il giudice di primo grado non ha tratto argomenti per sostenere la propria valutazione del compendio probatorio, a differenza, invece, di quanto ha fatto in relazione alle ordinanze del Tribunale del riesame emesse in data 13 agosto 2010 (concessione degli arresti domiciliari) e in data 15 marzo 2011 (revoca degli arresti domiciliari).
Per meglio comprendere, allora, la consistenza del motivo in esame quanto alla pretesa violazione dell’obbligo motivazionale del giudice di secondo grado nel riformare la sentenza del primo, e’ il caso di sintetizzare il contenuto di quest’ultima, per quanto qui interessa.
3.1.2 Il G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia, in ordine alla attendibilita’ della persona offesa, ha dato atto che la minore (OMISSIS) all’epoca in cui cominciarono le indagini era seguita, per decisione della madre (OMISSIS), da una psicologa, (OMISSIS), “a causa di un riferito problema di ritardo cognitivo e difficolta’ di apprendimento” – il ritardo cognitivo era stato definito dalla psicologa e dalla madre “lieve” -; quindi ha esposto che ella era stata “escussa dal PM alla presenza del consulente tecnico dott.ssa (OMISSIS) e dell’assistente di P.G. (OMISSIS). Il PM aveva conferito alla dott.ssa (OMISSIS) “l’incarico di verificare il rapporto di (OMISSIS) con la realta’ e il grado di sviluppo intellettivo, la presenza di disturbi della sfera cognitiva e/o affettiva che interferissero con la percezione della realta’ o con la capacita’ di ricordare o riferire a terzi”, con particolare riferimento a quanto contestato all’indagato. La consulente allo scopo incontrava due volte la bambina e la madre, e faceva sottoporre la minore a test da parte di uno psicologo; concludeva quindi nel senso che la bambina le aveva “fatto un racconto sovrapponibile a quanto rivelato al PM, con l’aggiunta di un ulteriore fatto, che la bambina riferiva rifiutando di essere ripresa dalle telecamere, ossia di rapporti orali”, e che la minore aveva “un rapporto non patologico con la realta’”, “un grado di sviluppo intellettivo nella norma” e non presentava “disturbi della sfera cognitiva e affettiva tali da influire sulla sua capacita’ di ricordare e riferire il reale a terzi”. Ed era poi sulla base di tali premesse che il gip emetteva ordinanza di custodia cautelare a carico dell’indagato.
Successivamente, in incidente probatorio (avvenuto, per quel che si evince dalla motivazione di primo grado, nel secondo semestre del 2010) (OMISSIS) confermava le accuse al padre e “il perito, dott.ssa (OMISSIS), dopo aver effettuato colloqui individuali con la mamma e la nonna materna di (OMISSIS), con la minore e con l’imputato, e aver preso cognizione delle valutazioni psicodiagnostiche, logopediche e neurologiche, rilevava che l’intera procedura valutativa faceva ritenere le dichiarazioni rese dalla minore credibili, come valutazione dell’accuratezza e della sincerita’-genuinita’ delle stesse, precisando in particolare che il racconto risultava caratterizzato da spontaneita’ e ricco di dettagli specifici allo scenario del presunto abuso nonche’ di dettagli tipici della fenomenologia (quali minacce e segreto), che era presente un’affettivita’ appropriata, in termini di corrispondenza tra il contenuto narrato e il comportamento non verbale, che le dichiarazioni in sede di incidente probatorio risultavano coerenti con quelle stesse dichiarazioni rese al PM, che non erano state riscontrati moventi per il rilascio di false dichiarazioni, che ancora non emergevano processi patologici tali da compromettere grandemente l’esame e il senso della realta’, sebbene questi ultimi potessero risentire dell’elemento immaturativo soggettivo della minore, che infine si riscontrava una certa tendenza all’imitazione e alla dipendenza; e quanto alla attitudine a rendere testimonianza “i riscontri oggettivi evidenziavano un ritardo cognitivo lieve, con eta’ mentale di anni 7 e mesi 4, con funzionamento cognitivo adeguato all’eta’ mentale di riferimento”. Sempre secondo la dottoressa (OMISSIS), in conclusione, nella minore “erano presenti buone capacita’ percettive, tali da permettere alla minore di osservare accuratamente fatti e situazioni”, e doveva riconoscersi che “esistevano capacita’ di memoria sufficienti per ritenere un ricordo, che vi erano adeguate capacita’ linguistiche per comprendere le domande e riferire il ricordo dell’esperienza vissuta, che non era stata riscontrata l’esistenza di situazioni di plagio, tali da determinare nella minore costruzioni non veritiere, che non era stata riscontrata nel funzionamento mentale della minore la presenza di patologie cliniche significative, e la lieve disarmonia in relazione allo sviluppo cognitivo non interferiva con la precisione, la serenita’ di percezione, la conservazione, la rievocazione del ricordo”.
Riporta a questo punto il G.u.p. l’esito della valutazione psicodiagnostica, effettuata dal dottor (OMISSIS) quale ausiliario della dottoressa (OMISSIS): questa dava conto “di un ritardo mentale lieve, con eta’ mentale di anni 7 e mesi 4, di un tipo di ragionamento del tutto astratto, con una predilezione a considerare le situazioni e gli accadimenti nel loro insieme, nella loro globalita’, ma totalmente disancorate dalla realta’ fattuale e concreta, mentre il ragionamento si mostrava affaticato da problematiche di natura cognitiva e l’esame di realta’ era carente”; adeguato era il processo di adattamento al contesto socioculturale, “mentre i valori affettivi segnalavano un’affettivita’ coartata”; e “l’alto numero di rifiuti poteva in parte ricondursi alla difficolta’ di natura interpretativa e di performance incontrata dalla bambina nel corso della prova giustificabile con il livello cognitivo riscontrato”.
Infine, dalla valutazione logopedica sortivano punteggi medi rispetto all’eta’ cronologica, tranne per il test di comprensione linguistica dove l’esito era paragonabile a quello di una bambina di sei o sette anni.
Il G.u.p. richiama poi quanto dichiarato in udienza dal “perito” – quindi dalla dottoressa (OMISSIS) – in relazione a domande del giudice e delle parti, in particolare sull’origine dell’atteggiamento emotivo coinvolto nella minore durante le proprie dichiarazioni, “se cioe’ detto atteggiamento fosse dovuto al ricordo di momenti di disagio e di sofferenza ovvero al fatto di rappresentare notizie inveritiere”: il perito negava di avere una risposta certa, “evidenziando tuttavia che gli atteggiamenti non verbali della minore, da valutare unitamente alla iniziale reticenza, deponeva (sic) per una espressione emotiva appropriata e pertinente rispetto alle dichiarazioni rese”; ed escludeva altresi’ influenze esterne. Sul linguaggio della minore, il perito lo qualificava “non inappropriato rispetto all’eta’ di riferimento” e, quanto alle imprecisioni della minore durante l’esame, le giustificava “con la pressione psicologica e il blocco emotivo conseguenti a tutta una serie di fattori, quali il trovarsi in un Ufficio Giudiziario e dinanzi a persone non conosciute dinanzi ai quali (sic) dover rivivere determinate vicende, situazioni che si riscontravano in tutti i bambini, anche in quelli normodotati intellettivamente”. E davanti alla critica dei metodi con cui era stato condotto l’esame dal consulente del PM, il perito la definiva “circostanza ininfluente perche’ il rapporto con la bambina da ella (sic!) e dai suoi ausiliari era da considerarsi interamente nuovo e sganciato dalla precedente esperienza, sebbene le due testimonianze risultassero coerenti”. Segnalava altresi’ il perito – sempre secondo quanto riportato dal primo giudice – “in ordine al diagnosticato ritardo cognitivo lieve e al carente esame di realta’ denotati a livello testologico” che cio’, rispetto alla realta’ esterna, porta la minore ad essere accondiscente con l’interlocutore, per insicurezza, sfiducia e paura di essere rifiutata, “denotando cosi’ un grado di vulnerabilita’ maggiore rispetto a bambini normodotati”.
Rileva infine il giudice di primo grado che i consulenti tecnici della difesa dell’imputato avevano argomentato sulla loro non condivisione delle valutazioni del perito.
3.1.3 Nella parte centrale della sua motivazione, a questo punto, il G.u.p. “smonta” l’attendibilita’ della persona offesa con gli argomenti che ora si vengono a riassumere.
In primo luogo, dopo aver richiamato la – notoria e consolidata – giurisprudenza di legittimita’ sulla particolare necessita’ di approfondimento dell’attendibilita’ della pretesa vittima in casi come quello in esame, il giudice afferma che “a fronte della versione della minore…militano le dichiarazioni rese dall’imputato”, le quali radicalmente escludono quanto ella dichiara. Del tutto superfluo, peraltro – si nota per inciso -, era richiamare queste dichiarazioni come “militanti” in senso contrario dal momento che era indiscusso che l’imputato non aveva confessato alcunche’.
Segue il riferimento a un provvedimento cautelare de libertate: il Tribunale del riesame, con ordinanza del 13 agosto 2010, aveva sostituito gli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere disposta dal gip, ritenendo di non potersi discostare dalle risultanze della consulenza tecnica della dott.ssa (OMISSIS), ma evidenziando come la portata di quest’ultima avrebbe dovuto essere completata con altri elementi, e in particolare: l’ingresso in un sito pornografico che (OMISSIS) aveva attribuito alla figlia nelle s.i.t. rese al PM il 19 maggio 2010; l’approfondimento di un “possibile movente di una possibile invenzione dei fatti da parte della bambina, legato alla richiesta di affidamento congiunto minacciata dal padre nel caso di richieste di aumento del contributo di mantenimento” (elemento questo riferito dalla psicologa (OMISSIS)); “l’approfondimento della personalita’ della minore, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla vicina di casa dell’imputato, (OMISSIS)”.
Quindi il G.u.p. richiama l’accoglimento di appello con ordinanza 15 marzo 2011 dello stesso Tribunale del riesame, che aveva revocato gli arresti domiciliari, in quanto dopo l’incidente probatorio, “pur in presenza di una reiterazione delle accuse, il quadro probatorio non poteva ritenersi rafforzato dagli esiti delle prove”: e cio’ perche’ in sede di audizione protetta la minore aveva aggiunto “segmenti fattuali” mai prima esternati sugli abusi del padre, il che poteva non escludere una “vittimizzazione secondaria” fondata sull’assorbimento da parte della minore delle aspettative e del linguaggio degli adulti; inoltre le conclusioni della valutazione psicodiagnostica del dottor (OMISSIS) si sarebbero discostate “sensibilmente, anche per il metodo, da quelle a cui era giunta la dr.ssa (OMISSIS)”; e infine erano rimasti inesplorati elementi introdotti dalla difesa relativi a un movente possibile di accuse fantasiose, legato alla questione dell’affidamento congiunto, e relativi altresi’ alle dichiarazioni di (OMISSIS) “quale testimone neutrale”.
Ritiene, allora, il G.u.p. che “gli elementi valorizzati dal Tribunale del Riesame” non consentano di ritenere accertata la colpevolezza. E dunque li approfondisce.
Osserva che le conclusioni del dottor (OMISSIS) nel suo esame psicodiagnostico “sono abbastanza nette” e si dissociano dai dati emergenti dai test grafici effettuati dalla dott.ssa (OMISSIS) “non aventi alcuna garanzia di scientificita’” (non si puo’ non rilevare, ancora per inciso, che quest’ultima e’ un’asserzione che il giudice formula senza alcuna spiegazione, nonostante il suo conflitto con il fatto che anche la dott.ssa (OMISSIS), essendo stata nominata consulente tecnico del PM, non poteva non avere competenze scientifiche). Sposando allora l’opinione del dott. (OMISSIS), il giudice segnala che quest’ultimo “sottolineava la inesistenza di indicatori di abuso specifici ovvero di strumenti scientifici atti a rilevare siffatti indici”, evidenziando pure l’impossibilita’ di diagnosticare un disturbo post-traumatico da stress (della cui esistenza, peraltro, a giudicare dalle precedenti pagine della sentenza di primo grado, non era stato posto specifico quesito), nonche’ l’improbabilita’ di un legame tra l’abuso e la difficolta’ di apprendimento (e anche per questo vale quanto appena rilevato). Dalla valutazione del dottor (OMISSIS) il G.u.p. desume poi che il ritardo mentale lieve e il carente esame di realta’ che avrebbe portato la minore a un tipo di ragionamento del tutto astratto, disancorato totalmente dalla realta’ fattuale, sono gli elementi che “caratterizzano la personalita’ della minore” e che ne implicano “una maggiore suggestionabilita’ rispetto alla realta’ esterna, e dunque una maggiore esposizione al rischio di condiscendenza rispetto alla interpretazione della realta’ proveniente dall’esterno”, rischio riconosciuto dalla stessa dottoressa (OMISSIS), la quale peraltro aveva “sostenuto che una lettura di detti elementi congiunta alle altre emergenze istruttorie permetteva di giungere a una conclusione di idoneita’ della minore a testimoniare, rilevando in particolare la genesi delle dichiarazioni della minore, la coerenza del narrato e l’appropriatezza dell’affettivita’ manifestata durante la sua audizione”. Secondo il G.u.p., invece, cio’ non e’ condivisibile, e per dimostrarlo indica, come conclusione del suo percorso motivativo, gli elementi seguenti.
Il primo viene identificato nell’avere la minore deciso di raccontare i fatti dopo aver assistito a una telefonata in cui il padre minacciava la madre di chiedere l’affido congiunto. Questo avrebbe dovuto segnalare la conflittualita’ genitoriale quando la bambina ha parlato. La psicologa (OMISSIS), poi, aveva consigliato la madre di far sottoporre la figlia una visita ginecologica, ma la (OMISSIS) non aveva seguito il consiglio, e questo secondo il giudice sarebbe in sostanza correlato con “come (OMISSIS) abbia stratificato le sue versioni”, ingenerando il segnalato rischio della vittimizzazione secondaria.
Il secondo riguarda proprio questa “stratificazione” che non renderebbe coerenti le dichiarazioni della bambina.
Il terzo consiste nel fatto che, anche se il perito (OMISSIS), a proposito dell’appropriatezza della affettivita’, aveva valutato che complessivamente il comportamento della minore “fosse riconducibile al disagio e alla sofferenza che inevitabilmente caratterizza chi ha subito degli abusi ed e’ costretto a rievocarli” anziche’ “al disagio di chi rappresenta fatti non corrispondenti a verita’”, secondo il giudice “il coacervo degli altri elementi” (qui non identificati, peraltro) non e’ “certo rassicurante sulla sussistenza degli elementi di colpevolezza a carico del prevenuto, sicche’ i dubbi emersi finiscono con il non essere superati dalle altre emergenze” (passo, questo, di non agevole comprensione per un carattere implicito che lo conduce alla genericita’ assertiva, a fronte della specificita’ del richiamo alla opposta opinione del perito da cui prende le mosse per contrapporsi).
Il quarto viene identificato nel “problema del linguaggio”: qui il giudice inserisce che la madre aveva dichiarato di essersi accorta che la bambina era entrata in un sito pornografico, “pur senza essere in grado di precisare quando fosse avvenuto il detto collegamento, se prima o dopo delle confidenze fattele dalla figlia”, e conclude comunque nel senso che il perito “ritiene il linguaggio utilizzato compatibile con l’eta’, avuto riguardo alle influenze esterne derivanti dal gruppo dei pari e dai mass media”.
Ma il reale perno del ragionamento del giudice di primo grado, che infatti lo pone a conclusione del suo percorso come una sorta di fonte probatoria generale che tutto assorbe e rinsalda, sono le dichiarazioni di (OMISSIS), che “del tutto chiaramente denotano una certa capacita’ e inclinazione all’invenzione, nonche’ – decisivamente – l’esistenza di precedenti specifici della minore in ordine a dinamiche accusatorie di tipo sessuale” nonche’ l’esistenza nella minore di “sentimenti altamente conflittuali” nei confronti “della terza moglie del padre e della loro figlia”, sentimenti che (OMISSIS) confidava alla (OMISSIS) come condivisi con la madre, venendo cosi’ in luce una “conflittualita’ che non puo’ non rappresentare ulteriore elemento atto a inficiare la validita’ e l’idoneita’ delle accuse mosse nei confronti dell’odierno imputato”.
In sostanza, allora, gli elementi portanti su cui realmente si struttura la decisione del primo giudice sono le valutazioni del dottor (OMISSIS), la “stratificazione” delle dichiarazioni della minore, le sue precedenti esperienze sessuali (che sarebbero attestate anche dalla entrata nel sito pornografico) con correlata tendenza alla menzogna nonche’ la sua conflittualita’ verso il padre e la di lui nuova famiglia, questi ultimi elementi tutti scaturiti dalle dichiarazioni di (OMISSIS).
3.1.4 Il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte impone al giudice d’appello che riforma l’assoluzione dichiarata dal giudice di primo grado di confutare con particolare intensita’ e specificita’ – ovvero con maggior forza persuasiva cosi’ da scardinare la precedente soluzione opposta – tutti gli argomenti che sono realmente fondanti l’accertamento che intende riformare (cfr. S.U. 30 ottobre 2003 n. 45276; S.U. 12 luglio 2005 n. 33748; e tra le pronunce delle sezioni semplici, ex multis, Cass. sez. 5, 5 maggio 2008 n. 35762; Cass. sez. 4, 7 luglio 2008 n. 37094; Cass. sez. 6, 29 aprile 2009 n. 22120, Cass. sez. 5, 6 maggio 2014 n. 21008; Cass. sez. 3, 27 novembre 2014-17 febbraio 2015 n. 6817). Da ultimo, cio’ e’ stato espressamente ed energicamente ribadito, in motivazione, da S.U. 28 aprile-6 luglio 2016 n. 27620 (che richiama la consolidata giurisprudenza nel senso che “il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza” raggiungendo una “forza persuasiva superiore” tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio); ed e’ ontologicamente collegato alla presunzione costituzionale di non colpevolezza e al fatto che quest’ultima sia stata corroborata dal primo grado di merito, cosi’ gia’ pervenendosi ad un accertamento, seppur contingente e dunque superabile, della impossibilita’ di ritenere l’imputato colpevole al di la’ di ogni ragionevole dubbio. Il che non toglie, tuttavia, che la motivazione della pronuncia riformante di secondo grado non deve essere un minuzioso elenco di tutti gli elementi che sono stati richiamati dal giudice di prime cure: il criterio secernente, anche in questo caso, e’ la decisivita’. Confutando con superiore persuasivita’ (la quale, a ben guardare, altro non significa che confutare con successo) gli elementi decisivi della struttura motivazionale del primo giudice, il secondo giudice adempie al proprio obbligo motivazionale, implicitamente assorbendo gli eventuali elementi ulteriori che non siano idonei a scalfire l’accertamento contrario cui perviene, cosi’ come, correlativamente, non erano idonei a sorreggere l’accertamento riformato. In questo senso, vale anche per l’ipotesi della riforma in secondo grado di una sentenza assolutoria il principio della motivazione implicita.
E la corte territoriale, come si verra’ ora a illustrare, nel caso in esame non ha violato il proprio obbligo motivazionale, neppure sotto il profilo dell’intensita’ persuasiva superiore richiesta dalla reformatio in peius per estinguere ogni dubbio ragionevole.
3.1.5 In primo luogo, infatti, la corte territoriale focalizza con attenzione il profilo della genesi delle dichiarazioni accusatorie della figlia nei confronti del padre identificandone “le due ipotesi alternative” – rapportandosi anche alle dichiarazioni stesse dell’imputato che le hanno piu’ o meno esplicitamente prospettate – pure in relazione a “quanto osservato sul punto dal Riesame e ripreso dal primo giudice: 1. sarebbe stata istigata dalla madre, suggestionata e preparata dalla stessa per danneggiare il (OMISSIS) e avanzare eventualmente piu’ pretese economiche; 2. (OMISSIS) avrebbe percepito e ascoltato telefonate nelle quali il padre minacciava di chiedere l’affidamento congiunto e, per scongiurare tale evenienza, avrebbe inventato accuse tali da metterla al sicuro con la sua mamma”. Quindi la corte confuta questa coppia di moventi della menzogna, evidenziando l’assenza di prova che la denuncia anonima dei fatti in danno della bambina da cui e’ partita l’indagine provenga dalla madre o da un familiare (richiamando anche le dichiarazioni del comandante dei carabinieri di Cerveteri, (OMISSIS), in ordine alle sue prime mosse al riguardo), e altresi’ “smontando” quello che definisce “il tema dell’affido congiunto”, rimarcando tra l’altro che tale movente “e’ escluso dalla (OMISSIS) e indirettamente dallo stesso (OMISSIS)”, il quale d’altronde “difficilmente avrebbe prospettato, anche solo come minaccia, un affido congiunto a fronte delle sue chiare dichiarazioni sulla mancanza di un rapporto reale padre-figlia con (OMISSIS)”.
E ancora a proposito di un’induzione esterna che abbia inquinato l’attendibilita’ delle dichiarazioni della bambina, la corte affronta pure “il tema dell’accesso a un qualche sito pornografico, che potrebbe aver influenzato (OMISSIS) e datole quelle informazioni specifiche sul sesso e sessualita’”, rimarcando che “la madre non sa quando potrebbe essere avvenuto” e che comunque l’elemento “e’ a doppio senso poiche’ la bambina, proprio a seguito degli atti sessuali subiti, potrebbe aver avuto la curiosita’ e l’esigenza di capire di piu'”, cio’ riscontrando implicita conferma nelle dichiarazioni della madre per cui la bambina le aveva riferito gli eventi “in modo ingenuo, come se non fossero fatti gravi e si stupiva della sua reazione di pianto”.
Ne’ dimentica la corte l’ulteriore possibile movente che avrebbe mosso la figlia ad accusare falsamente il padre consistente nella conflittualita’ genitoriale, anche questo confutando con un’argomentazione ben convincente ed esente da illogicita’, che evidenzia come da un lato lo stesso imputato aveva ammesso di avere, per cosi’ dire, cancellato la figlia dalla propria vita quando la bimba aveva due anni e di avere poi ripreso contatto con lei proprio su richiesta della madre, e dall’altro come era regolare il pagamento del contributo economico paterno, giungendo cosi’ a constatare, infine, che, “piu’ che soffrire per contrasti genitoriali, la bambina soffriva il disagio…della mancanza della figura paterna”, mancanza che fu colmata come descritto nello stesso modo da entrambi i genitori.
Considera poi la corte il cosiddetto “teste neutrale” (OMISSIS) (cosi’ definita dal primo giudice e dal Tribunale del riesame) evincendo acutamente – cosi’ da mostrare con chiarezza una superiore forza persuasiva – dal contenuto delle sue dichiarazioni una sua del tutto esigua, se non inesistente, attendibilita’ e parimenti una sua netta parzialita’ a favore dell’imputato: rilievi basati su elementi emergenti ictu oculi che desta proprio perplessita’ che non fossero stati percepiti dal giudice di primo grado (e neppure dal Tribunale del riesame), il quale in effetti non aveva minimamente vagliato l’attendibilita’ della teste. Il (OMISSIS) che la vicina di casa aveva descritto, infatti, non era compatibile neppure con quello che lo stesso imputato aveva ammesso di essere, ovvero un uomo che non si interessava affatto dei propri figli e che per anni aveva letteralmente abbandonato (OMISSIS) tornando in contatto con lei solo per le ripetute insistenze della (OMISSIS): un uomo, quindi, privo di ogni sentimento paterno (il che, si nota per inciso, non e’ certo d’ostacolo, ma anzi e’ un’agevolazione psicologica ad una condotta incestuosa), il quale, al contrario, era stato rappresentato dalla (OMISSIS) come un soggetto “uso a trascorrere ore con la figlia della vicina, fare da baby sitter, recarsi a prenderla a scuola”. E segnala altresi’ la corte che non emerge alcun rapporto di confidenza tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) – a dire della teste “ci sarebbe stato un intenso rapporto con (OMISSIS)”, eppure ” (OMISSIS) non dimostra ne’ rivela alcuna particolare vicinanza in rapporto con la (OMISSIS), al di la’ di qualche sporadica occasione di trattenersi con la figlia di costei” -, il che certo non corrobora l’attendibilita’ delle dichiarazioni di quella che e’ soltanto una vicina di casa dell’imputato (che, come si e’ visto, dipinge in modo inverosimile) su tutte le confidenze oggettivamente intime che a suo dire le avrebbe fatto (OMISSIS), quasi fosse per lei una seconda madre. Non si puo’ non cogliere l’occasione per rilevare che la necessita’ di una peculiare attenzione nel vaglio dell’attendibilita’ delle dichiarazioni di una pretesa vittima non si ripercuote in una sorta di esonero del giudicante dall’attento scrutinio della attendibilita’ delle dichiarazioni degli altri testimoni rispetto alle quali dovrebbe, in caso di esito positivo, venire a misurarsi l’attendibilita’ estrinseca della parte offesa.
Infine, la corte territoriale si confronta anche con salda specificita’ con gli esiti degli accertamenti tecnici e con la pretesa “stratificazione” delle dichiarazioni della minore. Riguardo a quest’ultimo profilo, viene esaminato analiticamente il racconto della bambina per quanto concerne le asserite divergenze, giungendo attraverso un lucido e logico iter argomentativo alla conclusione che non vi era stata una modificazione tra la versione fornita al PM, alla sua consulente (OMISSIS) e all’assistente (OMISSIS) e quella resa nell’incidente probatorio, bensi’ una precisazione (“la bambina sin dal primo esame offre in modo piu’ sintetico tutti quegli elementi, i segmenti fattuali, che sarebbero stati sviluppati nel corso dell’incidente probatorio con l’aiuto del perito (OMISSIS), in molto piu’ tempo, a voce bassa, con modi sempre timidi e vergognosi”, non aggiungendo fatti nuovi ma riuscendo “a descrivere meglio”), tenuto conto dell’eta’ mentale di sette anni e mezzo della bimba e di certi specifici elementi (come la definizione del sapore dello sperma) che non avrebbe potuto attingere da fonti diverse dalla sua esperienza personale. Ne’ la corte si dimentica di quei dettagli che sono stati indicati come contraddittori (il letto o il divano letto, la presenza della moglie del padre) analizzando anch’essi con lucida congruita’ e pervenendo in perfetta linea argomentativa a escludere la contraddizione.
A questo punto, logicamente, la corte fronteggia l’ipotesi della vittimizzazione secondaria e del carente esame di realta’ proveniente in sostanza dall’opinione del testista (OMISSIS), confutando validamente anche questa in relazione a quanto emerso dall’esame del perito (OMISSIS) e rimarcando come la minore gli adulti non “potesse compiacerli addirittura con la descrizione precisa di un’eiaculazione e del sapore dello sperma, laddove le domande erano sufficientemente distaccate e tali da non suggerire o favorire le risposte”, risposte per cui “la bambina si vergognava e cercava di sottrarsi alle domande su temi che lei percepiva come “brutti” (con questo passo, implicitamente ma ictu oculi, la corte esclude anche che l’imbarazzo della minore nel narrare derivasse da una consapevolezza di menzogna).
Non manca neppure nella motivazione una piu’ che adeguata e logica considerazione sulla avversione – naturale – che la bambina potesse avere nei confronti della sorellastra: considerazione ormai ad abundantiam, essendo anche in questo caso la fonte la tutt’altro che sufficientemente attendibile teste (OMISSIS).
In conclusione, tutti gli elementi che realmente integrano la struttura motivazionale della sentenza di primo grado sono stati specificamente vagliati e nitidamente confutati con successo persuasivo dal giudice d’appello, che ha fornito una motivazione del tutto conforme alla intensa esigenza di confronto che l’insegnamento nomofilattico pone in risalto nel caso di condanna in riforma dell’assoluzione del primo grado. Il primo motivo, di per se’, e’ dunque infondato.
3.1.6 Deve peraltro valutarsi officiosamente un altro profilo in ordine agli obblighi del giudice d’appello che opera una reformatio in peius radicale come nel caso di specie.
Con un recentissimo intervento, gia’ sopra citato a proposito di diversa questione (sentenza 28 aprile-6 luglio 2016 n. 27620) le Sezioni Unite hanno dichiarato che e’ affetta da vizio motivazionale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancato rispetto del canone di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ex articolo 533 c.p.p., comma 1, la sentenza d’appello che, a seguito di impugnazione del PM, riformi in peius una sentenza assolutoria operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non ha disposto rinnovazione ex articolo 603 c.p.p., comma 3; e pertanto, in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il giudice di legittimita’, se la impugnazione non e’ inammissibile, deve annullare la sentenza con rinvio; lo stesso vale anche in caso di riforma su appello della parte civile.
Il caso esaminato dalle Sezioni Unite era stato trattato in merito con l’ordinario rito dibattimentale. Come obiter dictum, tuttavia, nella motivazione della suddetta pronuncia si rinviene il rilievo che “a non dissimile approdo deve coerentemente pervenirsi nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito del giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui valore sia posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante” dovendo “il giudice di appello porre in essere i poteri di integrazione probatoria adottabili anche in questo speciale rito” (qui si fa riferimento alla sentenza n. 470/1991 della Corte Costituzionale) “ed essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti d’indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell’articolo 438, comma 5, o dell’articolo 441 c.p.p., comma 5”; danno atto peraltro le Sezioni Unite della contrarieta’ a una siffatta interpretazione di un recente arresto (Cass. sez. 2, 23 maggio 2014 n. 33690), ma rilevando che tale contrarieta’ si fonda “sulla sola base delle indicazioni desumibili dalle fattispecie considerate dalla giurisprudenza della Corte EDU e senza valorizzazione del principio del ragionevole dubbio, da ritenere di carattere generalissimo”.
Se tale rilievo non costituisse un obiter dictum, dovrebbe questo collegio adeguarsi al suo contenuto, e pertanto, essendo stata impugnata, con ricorso ammissibile, per vizio motivazionale la sentenza del giudice d’appello e non avendo quest’ultimo svolto alcuna attivita’ istruttoria integrativa rispetto al compendio probatorio ereditato dal primo giudice, la pronuncia dovrebbe essere annullata con rinvio affinche’ anche in secondo grado siano sentite (OMISSIS) e (OMISSIS). Il che non e’. Peraltro, considerata l’autorevolezza della fonte dell’obiter dictum, non puo’ non porsi la questione ivi prospettata, ovvero deve valutarsi d’ufficio se nel caso in esame di rito abbreviato non condizionato il giudice d’appello sarebbe stato tenuto comunque ad acquisire ulteriori elementi probatori quale strumento predeterminato e necessario per sconfiggere ogni ragionevole dubbio.
Deve pertanto esaminarsi sulla base di quale percorso il giudice nomofilattico sia pervenuto a un simile rilievo.
3.1.7 Si trattava di una sentenza di assoluzione in primo grado che la corte d’appello aveva riformato ritenendo raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, ravvisando l’insussistenza di motivi idonei a inficiare l’attendibilita’ della persona offesa e ritenendo invece inverosimile la versione dell’imputato stesso. Tra i vari dati probatori, mentre in primo grado si era ritenuta attendibile la testimonianza della moglie di quest’ultimo, il giudice di secondo grado aveva riscontrato elementi oggettivi per dubitare della credibilita’ della versione dei fatti da lei riportata.
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, vizio motivazionale sulla valutazione di attendibilita’ della presunta persona offesa e illegittima valutazione di inattendibilita’ della testimonianza della moglie.
La questione rimessa alle Sezioni Unite concerneva il fatto che la valutazione del giudice d’appello su un elemento decisivo per l’accertamento della responsabilita’ dell’imputato si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni rese in primo grado dalla persona offesa, ritenute credibili in secondo grado con un ribaltamento della decisione assolutoria del primo giudice sulla base di un mero riscontro cartolare, senza diretta assunzione della prova dichiarativa. Era stata richiamata la giurisprudenza della Corte EDU in relazione all’articolo 6 CEDU, sottolineando come in casi come quello in esame – in cui l’assoluzione e’ impugnata sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una testimonianza decisiva assunta in primo grado – si deve effettuare la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, tranne nell’ipotesi in cui il giudice di secondo grado, riformando, fondi il proprio convincimento su altri elementi di prova, non considerati o addirittura travisati dal primo giudice. L’intervento avrebbe dovuto chiarire, in punto specifico, se, nel caso in cui la questione del mancato rispetto dei parametri di legalita’ convenzionale non sia dedotta dal ricorrente, la Corte di cassazione fosse legittimata a rilevarla d’ufficio, in quanto violazione dell’articolo 6 CEDU concretizzata nella mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cosi’ pervenendo a una riforma peggiorativa. Il quesito, pertanto, posto alle Sezioni Unite concerneva la rilevabilita’ d’ufficio in sede di giudizio di cassazione della violazione dell’articolo 6 CEDU “per avere il giudice d’appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilita’ penale dell’imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi”. Si puo’ quindi rilevare fin d’ora che trattavasi di un giudizio in cui la prova si era formata seguendo il canone dell’oralita’: il primo giudice aveva in tal modo formato egli stesso la prova escutendo il teste.
Le Sezioni Unite, dato atto che nel ricorso per cassazione l’imputato aveva “criticato la tenuta logica della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni e quelle conformi rese dalla moglie, e, per converso, attendibile la versione dei fatti resa dalla persona offesa”, e dopo avere richiamato come risolutive della questione del rapporto tra parametri convenzionali e norme interne le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, ricordano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l’affermazione in appello della responsabilita’ dell’imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative e’ consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio d’appello, pena la violazione dell’articolo 6, par. 3, lettera d), CEDU che garantisce il diritto dell’imputato di “esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico”; e cio’ anche nel caso in cui nel giudizio di impugnazione ne’ l’imputato ne’ il suo difensore abbiano chiesto una nuova escussione dei testi.
Rievocato poi il principio della specificita’ e della intensita’ del dovere confutativo del giudice di secondo grado nella sua motivazione rispetto alla motivazione del primo, le Sezioni Unite lo connettono con il principio di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, rimarcando come la motivazione del giudice d’appello che riforma una sentenza assolutoria deve avere una “forza persuasiva superiore” cosi’ da sopprimere “ogni ragionevole dubbio”, in considerazione anche del logico rilievo che la condanna presuppone un accertamento certo, mentre per l’assoluzione e’ sufficiente “la mera non certezza della colpevolezza”.
Viene dunque esaminato l’istituto della rinnovazione dibattimentale, dando atto che la sua disciplina “non prende in considerazione l’ipotesi in cui il giudice d’appello interpreti le risultanze di prove dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado”: ma in tal caso, mentre la riforma assolutoria del giudizio di condanna “pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale e’ perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all’articolo 533 c.p.p., diversamente e’ da dire nell’ipotesi inversa”. Infatti il nostro ordinamento processuale “ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralita’ della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione”; e in tale struttura il giudice d’appello, che “ripete tutti i poteri decisori” del primo giudice, rispetto al quale non ha autorevolezza maggiore, puo’ ribaltare la decisione assolutoria di quest’ultimo sulla base delle prove dichiarative da lui assunte solo qualora “nel giudizio d’appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado”. E infatti – nota con assoluta chiarezza il giudice nomofilattico – nel modello di giudizio ordinario, “contraddittorio”, ” oralita’”, “immediatezza” nella formazione della prova e “motivazione” del giudice di merito sono entita’ strettamente correlate. E cio’ perche’ la percezione diretta da parte del giudice “e’ il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa”: l’apporto informativo derivante dalla diretta percezione della prova orale “e’ condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull’apprezzamento degli elementi di prova” e tanto piu’ quando la motivazione deve essere parametrata dall'”accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del “ragionevole dubbio” “, direttamente collegata al principio della presunzione d’innocenza. Dal punto di vista dell’imputato, poi, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa “sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell’appello del PM che possa trarre argomenti dall’interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa”. Pertanto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale risulta “assolutamente necessaria” ex articolo 603 c.p.p., comma 3, se l’impugnazione del pubblico ministero concerne “una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative”.
3.1.8 E’ all’esito di questo percorso sistemicamente ricostruttivo (dopo alcune argomentazioni sull’identificazione del concetto di prova dichiarativa) che viene inserito l’obiter dictum da cui ha preso le mosse la presente analisi. Ed e’ proprio questo percorso che dimostra come l’obiter dictum in effetti non sia coerente con quanto dalle stesse Sezioni Unite ricostruito ed evidenziato, e non superi il recente arresto ivi citato come contrario (Cass. sez. 2, 23 maggio 2014 n. 33690; in realta’, non si tratta di una pronuncia isolata, in quanto un consistente orientamento di legittimita’ afferma che il giudice d’appello, qualora il primo grado si sia svolto con rito abbreviato non condizionato, non e’ tenuto alla rinnovazione dell’istruzione: Cass. sez. 2, 12 giugno 2014 n. 40254; Cass. sez. 2, 15 luglio 2014 n. 32655; Cass. sez. 6, 2 ottobre 2014 n. 14038; Cass. sez. 3, 24 febbraio 2015 n. 11658; Cass. sez. 3, 23 giugno 2015 n. 38786; contra Cass. sez. 6, 11 febbraio 2014 n. 8654 e Cass. sez. 3, 29 novembre 2012 n. 5854, peraltro senza approfondimento della questione).
Le Sezioni Unite, invero, hanno costruito sulla base della impostazione dell’ordinamento processuale propria del rito ordinario, e dunque sulla base di un “modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralita’ della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione”; ma un ulteriore fondamento della conformazione della cognizione penale e’ attualmente la varieta’ dei riti, che con il codice del 1988 ha aperto anche nel settore penale uno spazio al potere dispositivo processuale gia’ ben sviluppato nel settore civile. E nella cognizione penale tale potere dispositivo si manifesta nella negoziazione delle modalita’ di accertamento, sulla base di un intento semplificatorio, acceleratorio e deflattivo, come fin dalla introduzione del codice di rito vigente e’ stato vivacemente evidenziato dagli interpreti come una delle caratteristiche innovative maggiormente rilevanti, id est piu’ connotanti rispetto al sistema precedente. I riti negoziali sono identificabili nel rito abbreviato e nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, e hanno in comune il fondamento probatorio dell’accertamento – nei limiti in cui questo si forma, assai ridotti nel c.d. patteggiamento ma corrispondenti a quelli del rito ordinario nel rito abbreviato – su quanto prima della loro celebrazione e’ stato acquisito. Il rito abbreviato, peraltro, e’ stato successivamente “corretto” introducendo la species che non cristallizza in quanto gia’ acquisito la fonte dell’accertamento, ovvero il rito abbreviato condizionato. Ma nel rito abbreviato non condizionato l’imputato, a fronte di un consistente sconto sanzionatorio (come nel c.d. patteggiamento) che rappresenta la logica premiale del rito, rinuncia a che il giudice assuma prove, vale a dire rinuncia all’oralita’ della formazione della prova rispetto all’organo giudicante, cosi’ circoscrivendo il contraddittorio alla fase antecedente al giudizio e quindi alla misura in cui in essa vi si dispiega. L’accertamento e’ percio’ fortemente relativizzato sotto il profilo del contraddittorio ed e’ comunque cartolare. Si perviene, pertanto, alla decisione senza che il giudice abbia percezione diretta delle prove dichiarative e senza che il contraddittorio nella pregressa acquisizione delle fonti di conoscenza sia equiparabile a quello proprio del giudizio dibattimentale.
Se cosi’ e’, illogico e’ obbligare il giudice d’appello a ricondurre nei canoni propri di un giudizio dibattimentale il rito speciale in questione; e parimenti illogico e’ obbligare il giudice d’appello ad un contatto diretto con la fonte della prova dichiarativa che il giudice di primo grado non ha avuto, e non ha avuto per espressa scelta – supportata da un corrispettivo sul piano sanzionatorio – dello stesso imputato. Sono questi gli argomenti, in sostanza, che hanno indotto la gia’ citata giurisprudenza delle sezioni semplici a escludere che nel caso di rito abbreviato non condizionato il giudice d’appello debba rinnovare alcunche’ anche qualora operi una reformatio in peius.
Le Sezioni Unite, nell’obiter dictum in esame, tentano di superare questa indubbia dicotomia dei modelli accertatori (da un lato, giudizio ordinario, governato dalla oralita’ e del contraddittorio; dall’altro, giudizio negoziale, di fondamento cartolare) attraverso il canone “generalissimo” del necessario superamento del ragionevole dubbio. L’argomento, pur assai suggestivo, in effetti prova troppo. Se, invero, venisse in gioco nella suddetta dicotomia il principio di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1, nel senso che soltanto tramite una diretta percezione della prova dichiarativa, con correlato esercizio del diritto al contraddittorio da parte dell’imputato, il giudice puo’ portare la sua cognizione “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, dato che – ovviamente – quest’ultimo principio funge da ipostasi nel codice di rito della presunzione di non colpevolezza presente nella Carta costituzionale la conseguenza sarebbe porre in discussione la legittimita’ costituzionale dei cosiddetti riti alternativi, che da cio’ prescindono, anzi cio’ invertono, cartolarizzando, per cosi’ dire, l’accertamento, e dunque vincendo per via cartolare la presunzione di non colpevolezza quando il giudizio sfocia in condanna. Invero, il giudice d’appello – osservano proprio le Sezioni Unite, come si e’ visto “ripete tutti i poteri decisori” del primo giudice (nel senso che li deve ripetere se non conferma la sentenza di assoluzione): se si intende includere in essi l’acquisizione rinnovata della prova dichiarativa secondo il canone dell’oralita’, logicamente si dovrebbe ritenere, essendo una ripetizione, che sia necessario acquisirla oralmente anche in primo grado. E allora, se per condannare in rito abbreviato occorresse l’acquisizione orale della prova, cio’ verrebbe a essere necessario anche in primo grado, tranne nell’ipotesi in cui la sentenza sia assolutoria, demolendo cosi’ la struttura del rito pur mantenendone una conseguenza in termini sanzionatori che piu’ non avrebbe logica premiale (con agevoli echi di irragionevolezza/disuguaglianza del diniego di tale sconto sanzionatorio nel rito ordinario). Ma quel che connota il rito in questione e’, si ripete, proprio la rinuncia all’oralita’ (cfr. Cass. sez, 6, 2 ottobre 2014 n. 14038, cit., che sottolinea come il rito abbreviato sia frutto di una scelta dell’imputato per un processo gia’ in primo grado fondato su principi diversi da oralita’ e immediatezza): e la negoziazione della verita’ giuridica come esercizio di un potere dispositivo sulle modalita’ per pervenirvi non e’ riconducibile a una criticita’ costituzionale, costituendo, al contrario, come si evince dalla giurisprudenza della Consulta, l’attuazione di un diritto costituzionale dell’imputato, ovvero il diritto di difesa. Si tratta, invero, di una forma peculiare di esercizio del diritto di difesa rimessa alla libera scelta del titolare del diritto (sulla libera scelta dell’imputato del rito alternativo come facolta’ difensiva, v. le sentenze della Corte Costituzionale n. 265/1994, n. 333/2009, n. 273/2012 e n. 139/2015); e la liberta’ della scelta e’ particolarmente elevata – perche’ sciolta dall’ingerenza degli altri soggetti processuali – nel rito abbreviato, come mette in luce la sentenza n. 115/2001, nella quale il giudice delle leggi riconosce la costituzionalita’ dell’articolo 438 c.p.p., laddove rimette la scelta del rito abbreviato non condizionato esclusivamente all’imputato, senza alcun veto del PM e senza interferenze (a parte il – peraltro successivo, e quindi non pregiudiziale alla scelta – esercizio del potere ex articolo 441 c.p.p., comma 5) del giudice. E se non sussiste, d’altronde, nelle pronunce della Corte di Strasburgo supporto a un obbligo di decartolarizzazione in capo al giudice d’appello nel rito abbreviato da adempiersi per legittimare una reformatio in peius (su questo qui non si indugia, dal momento che e’ dato riconosciuto nell’obiter dictum stesso, che richiama al riguardo Cass. sez. 2, 23 maggio 2014 n. 33690), deve darsi atto che neppure la Corte Costituzionale, allo stato, ha aperto una via in tale direzione, i limiti accertatori della cartolarizzazione essendo gia’ stati fronteggiati su suo impulso con la species del rito condizionato e la stessa sentenza invocata nell’obiter dictum – la n. 470/1991 – essendosi limitata a riconoscere al giudice d’appello nel rito abbreviato il potere, se lo ritiene assolutamente necessario ai fini decisori, di assumere d’ufficio nuove prove o riassumere prove gia’ acquisite agli atti: un potere da cui, logicamente, non puo’ dedursi un dovere.
Tirando le fila di quanto finora rilevato, allora, deve darsi atto che, alla luce anche degli interventi piu’ recenti della Corte Costituzionale, l’accertamento cartolare non e’ incompatibile con il superamento del principio del ragionevole dubbio, ovvero che una condanna che non si e’ nutrita dell’oralita’ nell’acquisizione della sua base probatoria non confligge con la presunzione di non colpevolezza dell’articolo 27 Cost., comma 2, bensi’ correttamente l’affronta e la supera.
Se dunque questa e’ la irrevocabile natura cartolare del rito abbreviato, non incide, infine, neppure il fatto che, nel caso concreto, vi sia stata un’acquisizione orale della testimonianza della parte offesa mediante l’incidente probatorio: l’esercizio del diritto di scelta dell’imputato del rito abbreviato cartolarizza giuridicamente – a prescindere, quindi, da come in concreto fu raccolto – il compendio probatorio quale corrispettivo indispensabile dell’effetto premiale. D’altronde, si osserva meramente per inciso, la ripetizione da parte del giudice di secondo grado di quello che ha fatto il giudice di prime cure in relazione alle prove dichiarative non potra’ mai essere una vera e propria riproduzione di quanto e’ gia’ successo. Tale ripetizione nel secondo grado e’, a ben guardare, una fictio, poiche’ una siffatta fonte probatoria non si cristallizza, in quanto e’ notorio che si evolve nel tempo la personalita’ umana. Nel caso in esame, per esempio, la vittima era all’incirca dodicenne quando fu espletato l’incidente probatorio, nel secondo semestre del 2010, e quindi avrebbe avuto cinque anni di piu’ pertanto sarebbe diventata prossima alla maggiore eta’ – se il giudice d’appello, anziche’ procedere alla decisione assunta in udienza camerale il 9 gennaio 2015, ne avesse disposto l’escussione per confrontarne le dichiarazioni con quelle rese quando era bambina.
Sotto ogni aspetto, pertanto, a questo collegio risulta del tutto condivisibile l’orientamento manifestato dalla ben prevalente giurisprudenza ut supra richiamata, per cui nel rito abbreviato non condizionato la condanna in secondo grado che riforma l’assoluzione pronunciata nel primo non ha come presupposto neutralizzante il ragionevole dubbio un obbligo di rinnovazione istruttoria, salvo, ovviamente, il potere del giudice d’appello di incrementare il compendio probatorio, qualora lo reputi necessario nel caso concreto. E cio’ assorbe, logicamente, il profilo del rilievo d’ufficio da parte del giudice di legittimita’ per inadempimento di un obbligo che si rivela insussistente.
3.2 Il secondo motivo censura la motivazione con cui la corte territoriale supporta il diniego delle attenuanti generiche, motivazione che sarebbe “del tutto apparente” e inidonea laddove afferma che gli abusi si sarebbero protratti nel tempo. E ad avviso del ricorrente, in sostanza, la motivazione avrebbe dovuto far riferimento “agli elementi positivi emersi a favore dell’imputato”, incensurato – e non si comprenderebbe “perche’ tale dato venga considerato ininfluente” – che ha partecipato a tutte le udienze e risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia.
La valutazione delle attenuanti generiche, come ogni valutazione dosimetrica, e’ una questione di merito, che il giudice di legittimita’ puo’ quindi considerare solo indirettamente attraverso il vaglio dell’eventuale vizio motivazionale, a sua volta circoscritto cosi’ da non portare ad una “supplenza” correttiva rispetto al giudice di merito. Va infatti ricordato che “la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo” (Cass. sez. 6, 28 ottobre 2010 n. 41365), la ratio dell’articolo 62 bis c.p., non imponendo d’altronde al giudice di merito, in caso di diniego, di esprimere una valutazione su ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi di prevalente rilevanza che ostano alla concessione (Cass. sez. 2, 20 gennaio 2016 n. 3896; sulla stessa linea cfr. pure Cass. sez. 4, 23 aprile 2013 n. 23679 e Cass. sez. 2, 18 gennaio 2011 n. 3609).
Non compete, pertanto, al giudice di legittimita’ valutare la sussistenza o meno di elementi giustificativi della concessione delle attenuanti generiche, ne’ valutare la positivita’ in se’ di elementi specifici nel contesto della vicenda sostanziale e processuale (come mira in effetti a ottenere il ricorrente adducendo congiuntamente incensuratezza e comportamento processuale). Nel caso di specie, peraltro, la motivazione non e’ qualificabile apparente, in quanto, pur concisa, richiama da un lato l’irrilevanza della incensuratezza di per se’ sola che discende dalla norma, e dall’altro – ed e’ questo il vero fondamento del diniego – focalizza l’intensita’ criminosa della condotta dell’imputato, tale da costituire, appunto, impedimento ostativo alla concessione delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p. (fa riferimento la corte territoriale all’essersi gli abusi “protratti, sia pure in modo molto discontinuo, per quattro o cinque anni, iniziando quando (OMISSIS) aveva meno di dieci anni”).
Anche questo motivo, dunque, non merita accoglimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) – costituitasi in proprio e quale responsabile genitoriale della figlia minore (OMISSIS) -, liquidate come da dispositivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 52, in quanto disposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) in proprio e quale responsabile genitoriale della figlia minore (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 4500, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto dalla legge.

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