Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 22 settembre 2014, n. 19965


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17883-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore (presidente del consiglio di amministrazione), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/04/2011 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 19.4.2011, depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

OSSERVA
La CTR di Bologna ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza della CTP di Modena n. 53-06-2008 che aveva accolto il ricorso della ” (OMISSIS) spa” avverso avviso di accertamento ai fini IRAP-IRES per l’anno 2005, emesso a seguito di PVC, nel quale erano state contestate indebite detrazioni, in relazione ad operazioni ritenute inesistenti.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’inesistenza delle operazioni qui in discorso non poteva risultare dimostrata con le circostanze indicate in appello (una per una indicate) perche’ esse “costituiscono elementi assolutamente irrilevanti, poiche’ da tali fatti non e’ possibile risalire convincentemente all’inesistenza dell’operazione contestata, in assenza di un nesso causale esclusivo ed univoco tra il fatto noto e quello ignoto, ovvero in assenza di una elevata probabilita’ che un fatto sia conseguenza dell’altro”. La CTR ha inoltre ritenuto che “neppure le dichiarazioni del legale rappresentante della (OMISSIS) srl sull’inesistenza dell’intermediazione non possono costituire indizio decisivo, tenuto conto che tale affermazione non e’ stata presa in contraddittorio e che nel processo tributario non e’ ammessa la prova testimoniale”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte intimata si e’ difesa con controricorso.
11 ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Infatti, con il secondo motivo (rubricato come: “violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7, comma 4 e dell’articolo 2729 cod. civ. e dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ e che, per il fatto di essere di piu’ pronta liquidazione puo’ essere anteposto nell’esame), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia escluso dal novero degli elementi di prova le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai legali rappresentanti della ditta fornitrice della merce, atteso che esse non sono state assunte in contraddittorio e che nel processo tributario non e’ ammessa la prova testimoniale.
Il motivo appare fondato e puo’ essere accolto, essendo l’argomento del giudice del merito in contrasto con il consolidato orientamento della Corte Suprema a proposito dell’efficacia delle dichiarazioni di terzi raccolte dai verbalizzanti e valorizzate nel processo tributario.
Ed infatti, si confronti, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20032 del 30/09/2011:” In tema di contenzioso tributario, la disposizione contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7, comma 4, – secondo cui nel processo tributario “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale” – in quanto limitativa dei poteri delle commissioni tributarie e non pure dei poteri degli organi amministrativi di verifica, disciplinati da altre disposizioni, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del giudice tributario, nel contraddittorio delle parti, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovverosia per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Le dichiarazioni, invece, dei terzi raccolte dai verificatori, quand’anche nell’ambito di un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova”.
Consegue da cio’ che la censura avente ad oggetto la violazione della disciplina di legge puo’ essere accolta e che la causa (previo assorbimento del primo motivo di ricorso) debba essere rimessa al giudice del merito come giudice del rinvio affinche’ torni a valutare la concludenza del materiale probatorio prodotto in causa, anche alla luce di quello che e’ stato illegittimamente escluso dal novero dell’ammissibile da parte della sentenza qui impugnata.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce questa Corte a rimeditare le ragioni poste dal consigliere relatore a sostegno della proposta di soluzione della controversia;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

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