Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26433
Fatto e diritto
1) Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009, la ditta “Trapani Transfert” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 411/2009, emesso dal Giudice di pace di Trapani in data 15.10.2009 e notificato il 23.11.2009.
All’opponente veniva ingiunto, a istanza della ditta “Pubblitech Solution”, il pagamento della somma di 1186,00 Euro, quale corrispettivo della fornitura della progettazione e realizzazione e modifiche grafiche di logo aziendale 3D, 2000 biglietti da visita in quadricromia, 1000 tagliandi 2 colori, 200 biglietti da visita e altro materiale.
La opponente Trapani Transfert eccepiva l’esistenza di una prescrizione presuntiva.
La Pubblitech Solution si costituiva in giudizio, contestando l’eccezione dell’opponente.
Il Giudice di pace di Trapani, con sentenza pubblicata in data 11.05.2011, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Con atto notificato in data 29.06.2011, la Pubblitech Solution proponeva appello.
La Trapani Transfert resisteva al gravame.
Il Tribunale di Trapani, con sentenza depositata in data 07.12.2012, confermava la sentenza impugnata; riteneva integrata la prescrizione presuntiva di cui al n. 5 dell’art.2955 c.c..
La Pubblitech Solution ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, e notificato in data 06.06.2013.
La opponente è rimasta intimata.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
2) Sotto l’unitaria rubrica, che denuncia violazione degli articoli 2946, 2955 n. 5 e 2959 c.c., il ricorso consta di due censure, specificate a pag. 9.
Con la prima lamenta l’applicazione della prescrizione presuntiva di cui al n. 5 dell’art. 2955, assumendo che doveva essere invece applicata la prescrizione decennale, in considerazione della qualifica di piccolo imprenditore rivestita dal titolare della ditta individuale opposta Publitech, sig. P. , e dell'”oggetto della prestazione resa”.
La doglianza è infondata.
Il codice vigente e la giurisprudenza non escludono il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione citata:
L’art. 2955 c.c. dispone, al n. 5, che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio.
L’operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell’acquirente; non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza.
La giurisprudenza esclude l’applicabilità qualora il compratore le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio. (Cass. 7251/2006; Cass. 24759/2013).
Pertanto, l’art.2955, n.5, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il venditore rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di piccolo imprenditore.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi.
3) Anche la seconda censura non merita accoglimento.
La ricorrente ritiene che tanto il giudice di pace quanto il tribunale avrebbero dovuto rigettare l’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché la ditta intimata, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva contestato la prestazione eseguita dalla ricorrente né, soprattutto, aveva eccepito l’estinzione dell’obbligazione.
Va ricordato che l’art. 2959 cod. civ. stabilisce che l’eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non e1 stata estinta.
Il giudice di appello ha esaminato e respinto questo rilievo; ha osservato che vi era stata invece piena contestazione del credito vantato dall’ingiungente, giacché sollevando detta eccezione l’opponente aveva inequivocabilmente dedotto che l’obbligazione era stata estinta con il pagamento.
Nel caso di specie, la ditta ricorrente intende paralizzare gli effetti della prescrizione presuntiva; tuttavia, anziché dedurre nel ricorso che l’intimata abbia contestato l’esistenza dell’obbligazione o il suo ammontare, afferma che quest’ultima, “nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo (introduttivo del giudizio di primo grado) non contestò la prestazione eseguita dalla “Pubblitech Solution”, per come indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, né l’ammontare del credito azionato, né l’acconto di 120,00 Euro corrisposto dalla prima nel momento in cui sorse l’obbligazione, né in ultima analisi eccepì l’estinzione dell’obbligazione”. (pag. 10 del ricorso).
Nessuna di queste circostanze implica ammissione contraria a quanto dedotto con l’eccezione di prescrizione presuntiva.
3-1) In particolare non può essere così intesa la circostanza, su cui fa leva il ricorso, relativa al pagamento dell’acconto di 120 Euro.
A fronte del ricorso per ingiunzione, che esplicitava il pagamento dell’acconto, il dedurre l’eccezione di prescrizione presuntiva andava infatti a confermare tale circostanza, aggiungendo, implicitamente ma inequivocabilmente, che vi era stato integrale pagamento.
3.2) Neppure ha valore di ammissione la frase – riportata in ricorso a pag 6-7 – esposta dall’opponente in comparsa di costituzione in appello.
L’opponente avrebbe dedotto che “la somma di 120 Euro non è stata corrisposta, come sostenuto da controparte, a titolo di acconto in vista di un asserito e pattuito pagamento, frazionato o a rate, della prestazione ricevuta”.
Orbene, a quanto si comprende dallo stralcio riportato, con questa affermazione veniva contrastata la configurabilità della pattuizione di una rateazione del pagamento.
È infatti noto che la prescrizione di cui all’art. 2955 n. 5 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio si riferisce alle ipotesi di alienazioni a titolo oneroso al minuto di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipiche dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato o quasi immediato ed in unica soluzione del corrispettivo, senza il rilascio di quietanza (Cass. 5959/96), restando non applicabile nel caso di vendita con pagamento del prezzo dilazionato in rate (Cass. cit. e inoltre Cass. 1137/77; 3543/77).
Dunque, lo stesso chiaro tenore della risultanza alla quale parte ricorrente attribuisce il valore di ammissione contraria alla prescrizione presuntiva era invece perfettamente coerente con i presupposti dell’istituto, evidentemente ben conosciuti da parte opponente.
Ne discende che il giudice di appello ha fatto buon governo della norma sostanziale, rigettando la doglianza così infondatamente articolata dall’appellante.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
Va invece dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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