Rimesso alle sezioni unite la richiesta di un intervento chiarificatore volto a definire in particolare:
a) la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (articolo 6 ecc.) e opposizione al verbale di accertamento (articolo 7 ecc.);
b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle Sezioni Unite.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4176
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Tribunale di Roma, con ordinanza n. 36038/2015 del 15/06/2016 nel procedimento pendente tra:
(OMISSIS);
(OMISSIS) (OMISSIS);
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. U. DE AUGUSTINIS che chiede di dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI.
PREMESSO IN FATTO
che il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, avanti al quale la causa era stata ritualmente riassunta in seguito a declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Roma, dopo aver ordinato la integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di Roma Capitale – titolare della pretesa sanzionatoria – effettuata dalla parte opponente con atto notificato in data 1.2.2016, con ordinanza comunicata alle parti in data 20.6.2016 ha richiesto “ex officio”, ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., il regolamento di competenza sulla controversia, iscritta al RG n. 36008/2015 di quel Tribunale e proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., osservando che il Giudice di Pace adito aveva erroneamente dichiarato la propria incompetenza per “materia”, ai sensi dell’articolo 9 c.p.c., comma 2, ritenendo trattarsi di opposizione alla procedura esecutiva, mentre nel caso di specie trattavasi di opposizione avverso misura coercitiva distinta dagli atti di espropriazione (come stabilito da questa Corte SS.UU. n. 15354/2015) e l’opponente attraverso la impugnazione del “preavviso di fermo” aveva inteso censurare il titolo portato dalle cartelle, facendo valere il fatto estintivo del credito, sicche’ la competenza andava fissata in relazione al criterio di riparto per materia delle cause a cognizione ordinaria, come disciplinato per quanto concerne le controversie aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada – dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7, come affermato nei precedenti di legittimita’ Cass. ord. n. 21914/2014 e Cass. ord. n. 383/2015.
– che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo la competenza del Giudice di Pace ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7.
OSSERVA IN DIRITTO
§1. Come emerge dalla lettura degli atti di causa, (OMISSIS) ha adito il Giudice di Pace di Roma proponendo, con “atto di citazione ex articolo 615 c.p.c.”, opposizione a “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo….sulla propria autovettura” – notificato da (OMISSIS) s.p.a., quale agente per la riscossione della Provincia di Roma, in relazione a tre “cartelle di pagamento” emesse per il complessivo importo di Euro 1.589,76 richiesto a titolo di sanzioni pecuniarie, irrogate per violazioni di norme del Codice della Strada commesse negli anni 2005-2007, oltre interessi – instando, sul presupposto della inesistenza del credito, per la dichiarazione di illegittimita’ e nullita’ del preavviso di fermo, con conseguente condanna di (OMISSIS) s.p.a. a revocare il predetto atto ovvero a cancellare il fermo eventualmente iscritto, ed a risarcire i danni determinati dalla indisponibilita’ dell’autoveicolo.
§2. Tale essendo l’oggetto del giudizio appare evidente come la risoluzione del conflitto di competenza presupponga la previa qualificazione dell’azione giudiziaria proposta dalla (OMISSIS), questione gia’ affrontata dalle SS.UU. di questa Corte che hanno ravvisato nell’atto comunicativo del preavviso di fermo di beni mobili registrati, un atto, “autonomamente impugnabile”, volto a portare direttamente a conoscenza del destinatario la pretesa della Amministrazione pubblica (v. Cass., sez. un., 7/05/2010, n. 11087; Cass., sez. un., 12/10/2011, n. 20931), e che, in quanto misura puramente afflittiva, “volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione”, deve “ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sara’ devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (v. Cass., sez. un., 22/07/2015, n. 15354).
6. Tanto premesso, nel caso in cui si intenda ricollegare la competenza dell’azione di accertamento negativo a quella prevista per la contestazione del diritto sostanziale fatto valere dall’Amministrazione, e’ opportuno ripercorrere brevemente l'”iter” delle modifiche normative della disciplina del riparto di competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario in materia di controversie concernenti la irrogazione di sanzioni amministrative.
§3. L’articolo 7 c.p.c., come modificato in seguito alla legge istitutiva del Giudice di Pace (L. 21 novembre 1991 n. 374, articolo 17), ripartiva la competenza tra Giudice di Pace e Pretore, in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in base al criterio del valore (art.7, comma 3, in relazione al comma 2), fissando fino a lire trenta milioni la competenza del Giudice di Pace, che veniva ad essere derogata dalla competenza “per materia” del Pretore – concernente le opposizioni ad ingiunzioni irrogative soltanto di sanzioni “non pecuniarie” – qualora la sanzione pecuniaria, pur se di importo inferiore a trenta milioni di lire, fosse stata applicata “congiuntamente” ad una sanzione amministrativa accessoria.
L’abrogazione dell’articolo 7 c.p.c., comma 3, – disposta dal Decreto Legge 18 ottobre 1995, n. 432, articolo 1, conv. con mod. in L. 20 dicembre 1995, n. 534 – determino’ il ripristino della generale competenza per materia del Pretore – ed a seguito della soppressione di tale ufficio, la competenza esclusiva del Tribunale (Corte, sez. 3, 6/09/1999, n. 9403; Cass., sez. 1, 23/11/1999, n. 12992) – prevista dall’articolo 22, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689 in ordine alle controversie concernenti le opposizioni ad ordinanze-ingiuntive irrogative di sanzioni amministrative.
§4. L’istituzione del Giudice di Pace aveva, peraltro, indotto il Legislatore del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a disciplinare in modo analogo il riparto di competenza in ordine alle controversie di opposizione ad ordinanze-ingiunzione emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, prevedendo all’articolo 205, comma 2, che “Nei casi indicati dall’articolo 7 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, articolo 17, l’opposizione e’ proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, con la sanzione pecuniaria, sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria”.
§5. La disciplina del riparto di competenza in tema di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, successivamente alla soppressione delle preture circondariali ed alla istituzione del “giudice unico di primo grado” con Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e’ stata innovata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, (recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi della L. 25 giugno 1999, n. 205, articolo 1”) che e’ intervenuto su entrambi i plessi normativi che disciplinano gli illeciti amministrativi (legge n. 689/1981) e le violazioni delle norme del Codice della strada, operando le seguenti modifiche:
– sopprimendo – con l’articolo 23 – il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 205, comma 2, e modificando il comma 3, del medesimo testo legislativo, che risultava pertanto cosi’ riformulato: “3. Il giudizio di opposizione e’ regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articoli 22, 22 bis e 23”, dove il richiamo anche del – nuovo – L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, individuava la competenza per materia e per valore, prima affidata al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 205, comma 2, (restando invece affidata al rinvio disposto alla L. n. 689 del 1981, articolo 22, comma 1, come modificato, la individuazione della competenza territoriale);
– modificando – con l’articolo 98 – la disposizione della L. n. 689 del 1981, articolo 22, che, al primo comma, definiva la “competenza territoriale” e rinviava al successivo articolo 22 bis per la disciplina degli altri criteri di riparto della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale Ordinario (la nuova formulazione della L. n. 6898 del 1981, articolo 22, comma 1, prevedeva che: “Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e’ stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22 bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”);
– aggiungendo – con la L. n. 689 del 1981, articolo 98, il nuovo articolo 22 bis, che disponeva: “1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22, si propone davanti al giudice di pace. 2. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e’ stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di societa’ e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. 3. L’opposizione si propone altresi’ davanti al tribunale: a) se per la violazione e’ prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e’ stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando e’ stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386, e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge” (la modifica operata dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 66, non rileva ai fini che interessano in questa sede, essendosi limitata soltanto ad aggiungere al comma 2 la “lettera g-bis antiriciclaggio”).
§6. Pertanto, in tema di sanzioni amministrative, alla stregua delle disposizioni indicate, era prevista, per le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, una competenza generale del Giudice di Pace (L. n. 689 del 1981, articolo 22, comma 1; Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 205, comma 3, per le violazioni delle norme sulla circolazione stradale), ad esclusione delle controversie riservate al Tribunale Ordinario ed indicate alla L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, comma 2, lettera a – g bis), e con il “limite di valore”, fissato all’importo di trenta milioni di lire, calcolato con riferimento al massimo edittale previsto dalla norma sanzionatoria od alla sanzione in concreto irrogata (L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, comma 3, lettera a), e lettera b)). Alla competenza generale del Giudice di Pace era inoltre imposta un’ulteriore limitazione individuata per relationem nella natura della sanzione amministrativa “diversa da quella pecuniaria” irrogata (da sola o congiuntamente ad altre sanzioni pecuniarie) con la ordinanza-ingiunzione, che, tuttavia, non operava “per le violazioni previste… dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, comma 3, lettera c)).
§7. In seguito alle modifiche introdotte al Codice della Strada dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 4, comma 1 octies, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 205, comma 3, e’ stato sostituito dal seguente: “3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo’ delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208” (la disposizione del comma 3, e’ stata successivamente soppressa dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, articolo 39, comma 2).
La medesima legge di conversione n. 214/2003, ha introdotto, inoltre, in tema di violazioni del Codice della strada, un rimedio oppositorio preventivo (rispetto all’opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione) “alternativo” al ricorso amministrativo al Prefetto Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 203, – da proporsi avverso il “verbale di contestazione della infrazione”, consegnato o notificato all’autore dell’illecito -, consistente nel ricorso diretto al Giudice di Pace, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204 bis, che, nel testo modificato dalla L. n. 120 del 2010, dispone ai primi due commi: “1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e’ stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. 2. Il ricorso e’ proposto secondo le modalita’ stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22, e secondo il procedimento fissato dalla medesima L. n. 689 del 1981, articolo 23, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie”.
§8. Il predetto assetto normativo e’ stato quindi ancora modificato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150 – adottato in conformita’ alla norma di delega “in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 54 -, operando sia sul testo della L. n. 689 del 1981, della quale sono stati abrogati gli articoli 22 bis e 23 (v. Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 34, comma 1, lettera c)), e riformulato l’articolo 22 (“Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 6”); sia sul testo del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, del quale sono stati riformulati – dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 34, comma 6, lettera a) e b), – l’articolo 204 bis (“Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7”) e l’articolo 205 (“Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria. L’opposizione e’ regolata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 6”).
§9. A seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 6 e 7, costituiscono pertanto l’unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (L. n. 689 del 1981, articolo 22, ed Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 205, da un lato; Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204 bis, dall’altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all'”autorita’ giudiziaria ordinaria”, dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all'”ordinanza-ingiunzione” emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 18, ed ai sensi dell’articolo 204 C.d.S., regolato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204 bis, – in via alternativa al ricorso al Prefetto – avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7.
§10. Le nuove norme hanno ridefinito i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa e tributaria, rideterminando le “materie” attribuite al Tribunale (articolo 6, comma 4), ed hanno unificato la disciplina processuale secondo il rito del lavoro (articolo 6, comma 1; articolo 7, comma 1), senza tuttavia apportare modifiche al precedente assetto della competenza, in conformita’ al criterio direttivo imposto dalla Legge Delega n. 69 del 2009, articolo 54, comma 4, lettera a), (“restando fermi i criteri di competenza, nonche’ i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente”).
Pertanto, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza sembrerebbe potersi affermare che:
– quanto alle “opposizioni alla ordinanza-ingiunzione” emesse dalla autorita’ amministrativa ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 18, ovvero emesse dal Prefetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204, in materia di violazioni del Codice della Strada, sarebbe stato confermato il criterio di riparto della competenza fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad “ordinanza-ingiunzione” in cui e’ stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro 15.493,00 ovvero le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato;
– quanto alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada” di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204 bis, e Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, esse sembrerebbero attribuite alla competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore ne’ di natura accessoria della sanzione – del Giudice di Pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 2), a meno di non voler ritenere – al fine di scongiurare una non troppo ragionevole divaricazione nella disciplina della competenza a seconda che risulti proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6) ovvero avverso il verbale di accertamento (articolo 7 della medesima fonte), che il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, al pari dell’articolo 204 bis, ante riforma del 2011, e’ norma che disciplina la sola competenza per territorio nonche’ il procedimento da osservare davanti al Giudice di Pace, ferma la distribuzione del contenzioso tra Giudice di Pace e Tribunale secondo i criteri indicati nella L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, e ora nella L. n. 150 del 2011, articolo 6.
§11. Ritiene il Collegio opportuno un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima importanza ex articolo 374 c.p.c., in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme del codice della strada, in quanto l’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui la azione di accertamento negativo dei presupposti legali della misura coercitiva (preannunciata od applicata) rimane assoggettata alle ordinarie regole di attribuzione della competenza “per materia e valore e territorio”, deve confrontarsi con precedenti non sempre coerenti e uniformi della giurisprudenza di legittimita’ sul punto.
Si ricorda in proposito che:
– Cass., sez. un., Ordinanza, del 22/07/2015 n. 15354 del 2015, ha affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati (nella specie conseguente al mancato pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative (contravvenzioni al codice della strada, di importo pari a Euro 4.042,41)) ha natura non gia’ di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicche’ la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore, ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale – indicato come competente per materia dal Giudice di pace per primo adito e davanti al quale la causa era stata riassunta -, che aveva ritenuto spettante la competenza ad altro organo giudiziario (nella specie, il medesimo Giudice di pace) per ragioni di valore;
– Cass., sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015, e Cass., sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15143 del 22/07/2016 hanno affermato che la controversia (opposizione a preavviso di fermo amministrativo od a provvedimento di fermo) deve essere “regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, piu’ in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria”, sostenendo che “per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, (oggi dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articoli 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso di specie, e’ il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11 e, da ultimo, Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914 e 15 giugno 2016 n. 12373)”, specificando ulteriormente che “Sotto entrambi gli aspetti, la peculiare competenza coinvolta va qualificata come prioritariamente per materia e non invece esclusivamente per valore, operando quest’ultimo criterio solo in via sussidiaria”;
– Cass., sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, cui adde Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12373 del 15/06/2016, ha ritenuto che “Avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7, la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, cosi’ come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento presupposto”. Ad analoghe conclusioni perviene anche Cass., sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, in relazione alla opposizione proposta avverso l'”intimazione di pagamento” conseguente all’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Appare opportuno evidenziare come tali ultime decisioni, a differenza delle precedenti rese in materia di opposizione a fermo (che individuano la competenza “per materia” e “sussidiariamente” anche “per valore” del Giudice di Pace, nel previgente L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, e dopo la abrogazione di questo, indifferentemente, tanto nell’articolo 6 – che disciplina la opposizione alla “ordinanza-ingiunzione” quanto nell’articolo 7 – che disciplina la opposizione al “verbale di contestazione ed accertamento infrazione” del Codice della Strada – del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150), sembrano, invece, radicare la “competenza per materia” del Giudice di Pace esclusivamente nel Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, soluzione che, come sopra evidenziato, implica “a monte” la insussistenza di una ordinanza-ingiunzione;
– Cass., sez. 2, Ordinanza n. 15694 del 27/07/2005 e Cass., sez. 2, Ordinanza n. 6463 del 21/03/2011 ravvisano una competenza esclusiva “ratione materiae” del Giudice di Pace, ma con specifico riferimento alla impugnazione diretta dei “verbali di accertamenti di violazione” (cd. VAV) regolata dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204 bis;
– Cass., sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24753 del 23/11/2011, ancora il criterio di competenza “per materia e valore” direttamente alla L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, statuendo che “l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex articolo 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493,00 (corrispondenti alle originarie Lire 30.000.000)”, pervenendo poi ad escludere nella specie (cumulo di sanzioni pecuniarie) l’applicazione della deroga alla competenza per valore ex articolo 104 c.p.c., e articolo 10 c.p.c., comma 2, trattandosi di “competenza per materia” devoluta al Giudice di Pace; Cass., sez. 2, Sentenza n. 3878 del 12/03/2012, Cass., sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16894 del 5/07/2013 e Cass., sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22782 del 6/11/2015 risolvono la questione di competenza, le prime due a favore del Giudice di Pace, escludendo la deroga alla competenza per valore in conseguenza del cumulo di domande ex articolo 104 c.p.c., e articolo 10 c.p.c., comma 2, la terza a favore del Tribunale, ritenendo sussistere la “vis attractiva” degli articoli 9, 27 e 617 c.p.c..
§12. Le incertezze che si registrano nelle pronunce di legittimita’ richiamate, in ordine alla esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace ed al Tribunale nella materia indicata, rendono opportuno un intervento chiarificatore volto a definire in particolare:
a) la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del giudice di pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (articolo 6 ecc.) e opposizione al verbale di accertamento (articolo 7 ecc.);
b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, nei termini delineati dalle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Collegio, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada.
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