I vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto illegittimamente impediscano la difesa inerente alla contestazione, e poiché la funzione del verbale notificato al contravventore è quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale essa è preordinata, e solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 15 marzo 2017, n. 6647
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25649/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1799/2015, del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 12 marzo 2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 2598/2012, e nei confronti della Prefettura di Palermo, confermando il rigetto dell’opposizione all’ordinanza prefettizia e al verbale di contestazione che, in data 18 luglio 2011, aveva accertato la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7 (C.d.S.). La vettura del sig. (OMISSIS) era in sosta nel parcheggio di (OMISSIS), all’interno dello stallo blu a pagamento, senza l’esposizione della scheda di parcheggio.
2. Il Tribunale ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. (OMISSIS), la delimitazione degli stalli, che lungo la Via (OMISSIS) fiancheggiano la carreggiata, non era impeditiva del transito di una fila di veicoli, ne’ rilevava l’assenza di striscia bianca di delimitazione tra area di parcheggio e carreggiata di transito, a fronte della individuazione degli stalli destinati al parcheggio a pagamento con strisce di colore blu.
Neppure sussisteva la violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, comma 8, in quanto nei pressi di Via (OMISSIS) esistevano strade in cui era possibile il parcheggio gratuito.
Gli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l’infrazione, erano dotati di potere accertativo, come da Delib. di conferimento di incarico a tempo indeterminato, indicata dall’amministrazione convenuta e l’atto di accertamento era specifico, in quanto indicava la norma violata.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giovanni (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Non ha svolto difese la Prefettura di Palermo.
4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel seno della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.
5. Con il primo motivo e’ denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e si contesta il difetto di motivazione con riferimento alla dedotta violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3.
5.1. La doglianza e’ inammissibile.
Il ricorrente censura come vizio di motivazione su fatto decisivo quella che risulta, dalla illustrazione del motivo, un’omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo di gravame con il quale lo stesso ricorrente assume di avere contestato la carenza di motivazione sia dell’ordinanza prefettizia, sia del verbale di contestazione.
Anche cosi’ riqualificata, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilita’ per violazione del criterio dell’autosufficienza, in applicazione del quale il ricorso per cassazione con cui si lamenti la mancata pronuncia del giudice d’appello su uno o piu’ motivi di gravame deve riportarli nella loro integralita’, si’ da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (ex plurimis, Cass., 20/08/2015, n. 17049).
6. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione di legge (L. n. 127 del 1997, articolo 17, commi 131 e 132) e vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l’infrazione.
6.1 La doglianza e’ infondata.
Il Tribunale ha dato atto dell’esistenza di Delib. Comunale relativa all’incarico a tempo indeterminato conferito all’ausiliario del traffico che aveva proceduto alla contestazione, cosi’ facendo corretta applicazione del riparto dell’onere della prova. La legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice della strada concernenti le disposizioni in materia di sosta, e’ ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, e, qualora nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento tale potere sia contestato, grava sull’autorita’ amministrativa convenuta l’onere di provare la legittimita’ della loro nomina (ex plurimis, Cass. 24/04/2010, n. 9847).
Deve essere esclusa in ogni caso la nullita’ del verbale di contestazione. Come piu’ volte affermato da questa Corte, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto illegittimamente impediscano la difesa inerente alla contestazione, e poiche’ la funzione del verbale notificato al contravventore e’ quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validita’ della contestazione, quale che sia la forma usata, e’ condizionata unicamente alla sua idoneita’ a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale essa e’ preordinata, e solo la accertata inidoneita’ a tal fine puo’ essere causa di nullita’ del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (ex plurirnis, Cass. 15/01/2010, n. 532).
7. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, comma 6 e vizio di motivazione e si contesta la valutazione espressa dal Tribunale in riferimento alla posizione dell’area di parcheggio rispetto alla carreggiata.
8. Con il quarto motivo e’ denunciata violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, comma 8 e si contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui esistevano aree di parcheggio gratuito nelle vicinanze di Via (OMISSIS), ove era stata rilevata l’infrazione.
9. Le doglianze sono entrambe inammissibili in quanto, pur denunciando formalmente violazione di legge, in realta’ sollecitano il riesame della ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito circa la configurazione dei luoghi.
9. Con il quinto motivo e’ denunciata violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3 e si contesta la valutazione di sufficienza delle indicazioni contenute nel verbale di contestazione, avuto riguardo alla mancata indicazione del conferimento delle funzioni all’ausiliario del traffico.
10. La doglianza e’ infondata per le ragioni gia’ esposte nell’esame del secondo motivo.
11. Il ricorso e’ rigettato e, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata, non si fa luogo a pronuncia sulle spese. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis
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