Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 15 marzo 2017, n. 6643

In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 2, il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali: sicche’, pur dovendo escludersi la configurabilita’ di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entita’ della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della citata legge n. 89/2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente; ne’, d’altra parte, la indennizzabilita’ del danno di cui si tratta puo’ essere esclusa sul rilievo dell’esiguita’ della “posta in gioco” nel processo presupposto, in quanto l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la “posta in gioco” e’ esigua, onde tale aspetto puo’ avere solo un effetto riduttivo dell’entita’ del risarcimento, ma mai escluderlo totalmente.

In rapporto a tal ultimo rilievo, ai sensi della legge n. 89/2001, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, puo’ scendere al di sotto del livello di “soglia minima” la’ dove l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entita’ del pregiudizio sofferto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 15 marzo 2017, n. 6643

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11542/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso l’ordinanza (recte, decreto) dei 16.9/19.11.2014 della corte d’appello di Catanzaro, assunta nel procedimento iscritto al n. 114/2013 R.E.R.;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 5 dicembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato (OMISSIS) per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 3, alla corte d’appello di Catanzaro depositato in data 20.12.2012 (OMISSIS) si doleva per l’eccessiva durata, pari a nove anni e sedici giorni, di un’espropriazione presso terzi da ella intrapresa dinanzi al g.e. del tribunale di Reggio Calabria con atto di pignoramento notificato il 9.5.2003, espropriazione poi sospesa ai sensi dell’articolo 624 c.p.c., a seguito della proposizione di opposizione ex articolo 615 c.p.c., comma 2, da parte dell’I.N.P.S., debitore esecutato, e definita, a seguito del rigetto dell’opposizione con sentenza n. 1851/2011 della corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza di assegnazione in data 25.5.2012.

Chiedeva che si ingiungesse al Ministero della Giustizia di corrisponderle un equo indennizzo, da determinarsi secondo i parametri di legge, a ristoro dei danni tutti subiti oltre interessi e spese.

Con decreto n. 208/2013 la corte d’appello di Catanzaro, in persona del giudice designato, rigettava il ricorso.

Avverso tale decreto (OMISSIS) proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter.

Resisteva il Ministero.

Con ordinanza (recte, decreto) dei 16.9/19.11.2014 la corte d’appello di Catanzaro rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.

Esplicitava – la corte – che nell’ambito del giudizio “presupposto” l’ammontare della somma assegnata era pari ad Euro 643,35; che dunque l’esiguita’ dell’importo era tale da indurre a ritenere che l’irragionevole durata del processo non avesse avuto conseguenze stressanti per l’interessato, sicche’ correttamente la richiesta di indennizzo era stata respinta.

Avverso tale ordinanza (recte, decreto) ha proposto ricorso sulla scorta di due motivi (OMISSIS); ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese – da attribuirsi al difensore antistatario – dei giudizi di merito e di legittimita’.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiarare infondata la domanda ex adverso azionata con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2; l’assoluta carenza di motivazione.

Deduce che la controversia “presupposta” non e’ di modesto valore ed in ogni caso che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la scarsa entita’ della “posta in gioco” incide solo sul quantum dell’indennizzo.

Con il secondo motivo la ricorrente principale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 35 della Convenzione E.D.U., come modificato dall’articolo 12, del Protocollo 14 della stessa Convenzione; l’assoluta carenza di motivazione.

Deduce che l’applicazione dell’articolo 35 C.E.D.U., quale effettuata dalla corte di merito, contrasta palesemente con i principi elaborati dalla Corte E.D.U. propriamente in sede di interpretazione del medesimo articolo 35.

Deduce segnatamente che la valutazione della “modestia della causa”, quale operata dalla corte distrettuale, e’ del tutto ingiustificata; che invero il credito azionato e’ di natura previdenziale ed e’ di importo rilevante in relazione al suo status di bracciante agricola con un modesto livello di reddito.

Deduce quindi che le lungaggini dell’espropriazione presso terzi le hanno cagionato ansia e patema d’animo in dipendenza dell’impossibilita’ di fruire di un beneficio economico destinato alla soddisfazione di esigenze primarie.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.

Deduce che la corte territoriale ha errato allorche’ ha opinato per l’operativita’ della sospensione feriale dei termini con riferimento al termine decadenziale semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4; che infatti il termine di cui all’articolo 4 cit. ha natura sostanziale e non processuale.

Deduce su tale scorta che il dies a quo coincide con il 25.5.2012, di dell’ordinanza di assegnazione pronunciata dal g.e., ed il dies ad quem con il 25.11.2012, sicche’ il ricorso L. n. 89 del 2001, ex articolo 3, siccome depositato in data 20.12.2012, deve reputarsi tardivamente proposto.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4.

Deduce che, pur ad attribuire natura processuale al termine di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, deve opinarsi per l’inapplicabilita’ della sospensione dei termini ex L. n. 742 del 1969.

Si impone dapprima la disamina del ricorso incidentale in considerazione della sua valenza preliminare.

Ambedue i motivi del ricorso incidentale, da trattare contestualmente giacche’ strettamente connessi, sono comunque destituiti di fondamento.

E’ sufficiente richiamare l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, poiche’ fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, articolo 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895).

Alla data del 20.12.2012, di del deposito del ricorso L. n. 89 del 2001, ex articolo 3, non era percio’ decorso il termine decadenziale semestrale di cui alla medesima L. n. 89 del 2001, articolo 4.

Strettamente correlati sono del pari i motivi del ricorso principale.

Se ne giustifica pertanto la disamina simultanea.

Entrambi i motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento.

Alla luce dell’insegnamento n. 633 del 14.1.2014 di questa Corte il giudizio “presupposto” non puo’ a rigore reputarsi di carattere bagattellare; ne’ la relativa “posta in gioco”, quanto meno in dipendenza dello status di bracciante agricola con un modesto livello di reddito della ricorrente, puo’ considerarsi esigua.

In tal guisa va ribadito l’ulteriore insegnamento a tenor del quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 2, il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali: sicche’, pur dovendo escludersi la configurabilita’ di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entita’ della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della citata legge n. 89/2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente; ne’, d’altra parte, la indennizzabilita’ del danno di cui si tratta puo’ essere esclusa sul rilievo dell’esiguita’ della “posta in gioco” nel processo presupposto, in quanto l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la “posta in gioco” e’ esigua, onde tale aspetto puo’ avere solo un effetto riduttivo dell’entita’ del risarcimento, ma mai escluderlo totalmente (cfr. Cass. 13.4.2006, n. 8714; Cass. 3.10.2005, n. 19288; Cass. sez. un. 26.1.2004, n. 1339).

Ovviamente, in rapporto a tal ultimo rilievo, va reiterato l’insegnamento secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, puo’ scendere al di sotto del livello di “soglia minima” la’ dove l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entita’ del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. 24.7.2012, n. 12937).

In accoglimento del ricorso principale l’ordinanza (recte, decreto) dei 16.9/19.11.2014 della corte d’appello di Catanzaro va cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – giusta la previsione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovra’ uniformare in sede di rinvio – puo’ farsi luogo per relationem, nei termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti nn. 8714/2006, 19288/2005 e 1339/2004 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, non e’ soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende in ogni caso, al di la’ del buon esito del ricorso principale, inapplicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa in relazione ai motivi del ricorso principale l’ordinanza (recte, decreto) dei 16.9/19.11.2014 della corte d’appello di Catanzaro; rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’

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