In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione della sua pendenza, l’articolo 51 della legge fallimentare possa giustificare la sua improcedibilita’
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In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione della sua pendenza, l’articolo 51 della legge fallimentare possa giustificare la sua improcedibilita’

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9624. In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, tanto prima che successivamente alla riforma del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo dalla L. n. 228 del 2012, si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione...

Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 15 marzo 2017, n. 6643
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 15 marzo 2017, n. 6643

In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 2, il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali: sicche’, pur...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5608
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5608

L’opposizione all’esecuzione già iniziata ex articolo 615 cpc, costituisce un giudizio unico sia quando il processo nel merito segua davanti allo stesso giudice dell’esecuzione perché competente, sia quando prosegue a seguito di riassunzione davanti al giudice competente nel merito Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 7 marzo 2017, n. 5608 REPUBBLICA ITALIANA IN...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2490. In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile contro l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l’hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito, nonché quando si contesti la misura del credito assegnato, assumendosi che l’ordinanza sia stata emessa per un importo inferiore al dovuto. E’ stato disatteso l’assunto del resistente secondo cui l’opposizione proposta contro l’ordinanza di assegnazione dovesse essere qualificata come opposizione all’esecuzione. Si è trattato invece, nel caso di specie, di opposizione agli atti esecutivi, così qualificabile alla stregua del principio di cui sopra.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 febbraio 2016, n. 2490 Svolgimento del processo l. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla A. S.r.l., ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata del giudice dell’esecuzione nel processo di espropriazione presso terzi promosso...