Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 marzo 2017, n. 6634

Sommario

L’attivita’ lavorativa quando si tratta di lavoro subordinato, non e’ qualificabile come “attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro “attivita’”, e’ esclusa la qualita’ di consumatore, subentrando invece la qualita’ di professionista.

Il rapporto di lavoro subordinato non integri “attivita’ professionale”, idonea (ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3) a far ritenere sussistente la qualita’ di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un’attivita’ imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale.

Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attivita’ economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l’inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro e solo l’attivita’ di quest’ ultimo e’ un’attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale. In definitiva con il sintagma “attivita’ professionale”, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto – persona fisica – come professionista, deve intendersi solo l’attivita’ consistente nella prestazione autonoma d’opera professionale intellettuale (oltre all’attivita’ imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell’attivita’ di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Nella fattispecie, poiche’ si versa in ipotesi di un contratto d’opera professionale intellettuale tra l’avvocato ed il consumatore, trova applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo, a norma del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u).

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 14 marzo 2017, n. 6634

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al N. R.G. 335/42016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 25, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AVV. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di mandato a margine al controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che chiede dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

avverso la sentenza n. 2821/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa il 24/12/2015 e depositata il 28/12/2015.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.2821/15, pubblicata il 28-12-15, il Tribunale di Benevento ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo competente il tribunale di Nola, a conoscere della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’avv. (OMISSIS) di risarcimento del danno subito a seguito dell’inesatto adempimento dell’attivita’ professionale da parte del convenuto.

Il Tribunale di Benevento ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il foro del consumatore, invocato dalla (OMISSIS), sul rilievo che costei non rivestiva la qualita’ di consumatore,ma quella del professionista esercente attivita’ imprenditoriale o professionale.

Propone regolamento di competenza (OMISSIS) denunziando l’erronea decisione del Tribunale che non aveva considerato che ella agiva per recuperare un credito nei confronti della ditta fallita (OMISSIS), di cui era stata dipendente dal 1994 al 2000.

Pertanto operava nella fattispecie il foro del consumatore e la competenza spettava al Tribunale di Benevento, avendo ella la residenza in (OMISSIS).

Resisteva l’avv. (OMISSIS) chiedendo la conferma della competenza del Tribunale di Nola.

Il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente (OMISSIS) si era rivolta all’avvocato (OMISSIS) per insinuare nel fallimento della ditta (OMISSIS), di cui ella era stata dipendente, crediti di lavoro.

Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che la (OMISSIS) vantasse crediti di lavoro costituiva prova che ella aveva fatto valere in giudizio, con il patrocinio dell’avv. (OMISSIS), una situazione subiettiva “si come correlata a un credito di lavoro o ad esso strettamente ancillare, dunque nel flagrante esercizio di una attivita’ imprenditoriale o professionale o per uno scopo a questo connesso”.

Questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la circostanza che la ricorrente fosse ex dipendente della ditta fallita nei cui confronti vantava crediti da lavoro giustifica l’applicazione alla presente fattispecie del foro del consumatore.

Questa Corte ha gia’ affermato (Cass. ordinanza 12685/2011) che l’attivita’ lavorativa quando si tratta di lavoro subordinato, non e’ qualificabile come “attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”.

Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro “attivita’”, e’ esclusa la qualita’ di consumatore, subentrando invece la qualita’ di professionista. Ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro subordinato non integri “attivita’ professionale”, idonea (ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3) a far ritenere sussistente la qualita’ di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un’attivita’ imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale.

Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attivita’ economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l’inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/09/2009, n. 19770), e solo l’attivita’ di quest’ ultimo e’ un’attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale. In definitiva con il sintagma “attivita’ professionale”, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto – persona fisica – come professionista, deve intendersi solo l’attivita’ consistente nella prestazione autonoma d’opera professionale intellettuale (oltre all’attivita’ imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell’attivita’ di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Nella fattispecie, poiche’ si versa in ipotesi di un contratto d’opera professionale intellettuale tra l’avvocato ed il consumatore, trova applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo, a norma del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 2, lettera u).. Quindi va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Benevento.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *