Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 7 maggio 2015, n. 19070
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente
Dott. SAVANI Piero – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 67/2008 GIUDICE DI PACE di OLBIA, del 18/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/11/2013 il Giudice di pace di Olbia ha condannato l’avv. (OMISSIS) al pagamento della multa di euro 400,00, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all’articolo 594 c.p., per avere offeso l’onore dell’avv. (OMISSIS) proferendo al suo indirizzo l’espressione “ma va a cagare”.
2. L’imputata ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con i primi due motivi si reitera l’eccezione di illegittimita’ costituzionale, in relazione all’articolo 111 Cost., comma 2, articolo 24 Cost., e articolo 3 Cost., dell’articolo 11 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sua applicabilita’ al caso in cui un avvocato assuma la qualita’ di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimenti attribuiti a un giudice di pace che svolga l’attivita’ di avvocato nel medesimo distretto di Corte d’appello.
2.2. Con il terzo motivo, rubricato con il n. 2, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli articoli 192 e 533 c.p.p., sottolineando: a) che la documentazione prodotta all’udienza del 15/05/2003 dimostrava l’assenza di qualunque ragione idonea ad alterare l’imputata, inducendola a proferire l’espressione contestata; b) che le dichiarazioni della teste (OMISSIS) erano inattendibili, poiche’ la stessa svolge la professione di avvocato ed e’ iscritta nel medesimo Ordine della persona offesa; c) che illogicamente, peraltro, erano state ritenute inattendibili le dichiarazioni del teste (OMISSIS), peraltro valorizzando il rapporto professionale con l’imputata, nonostante quest’ultimo avesse escluso che la (OMISSIS), peraltro rivolgendosi al teste stesso e senza avvedersi della presenza del (OMISSIS), avesse pronunciato l’espressione contestata, essendosi limitata a dire “ma che gare”, con una possibilita’ di equivoco percettivo che, anche con riferimento alla stessa deposizione testimoniale, si era registrato nella verbalizzazione della deposizione, laddove il cancelliere per due volte aveva corretto “va a cagare” con “ma che gare”.
2.3. Con il quarto motivo, rubricato con il n. 3, si lamentano vizi motivazionali, per avere il giudice di merito ritenuto offensiva l’espressione di cui al capo di imputazione sebbene essa, secondo la medesima sentenza impugnata, fosse stata proferita da un soggetto nei confronti di un altro, mentre entrambi erano spogliati del ruolo di difensori.
2.4. Con il quinto motivo, rubricato come n. 4, si lamenta violazione di legge, per avere il giudice di pace irrogato una pena illegale, avendo assunto come pena base euro quella di euro 600,00 di multa, superiore all’importo di euro 516,00 indicato dall’articolo 594 c.p., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premessa la sicura inapplicabilita’ dell’articolo 11 c.p.p., al caso di specie, dal momento che nessuno dei soggetti coinvolti nel procedimento svolge le funzioni di magistrato, osserva la Corte che la questione di illegittimita’ prospettata con i primi due motivi di ricorso e’ manifestamente infondata, dal momento che le problematiche legate all’attribuzione delle funzioni di giudice di pace ad avvocati sono state risolte dal legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalita’, prevedendo delle cause di incompatibilita’ nella Legge n. 374 del 1991, articolo 8, commi 1 bis e 1 ter, e, in particolare, sancendo nel comma 1 bis cit., che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Tale scelta normativa dimostra che il legislatore ha inteso razionalmente risolvere il problema del principio di imparzialita’ del giudice di pace e del possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni non attraverso una deroga alle regole di competenza, ma utilizzando il regime dell’incompatibilita’ e circoscrivendolo, con una soluzione espressiva della sua discrezionalita’, al circondario anziche’ al distretto di Corte d’appello.
Del resto, poiche’ gli avvocati possono esercitare le loro funzioni dinanzi a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 4, conv. con Legge n. 36 del 1934, quale che sia l’albo presso il quale sono iscritti, e’ assolutamente ragionevole che sia stata adottata una soluzione che circoscrive la rilevanza del rapporto di colleganza, ai fini dell’astratta valutazione di imparzialita’ del giudice, in relazione a criteri distinti da quelli che operano per i magistrati.
Va esclusa, in definitiva, l’omogeneita’ tra l’ipotesi in cui un magistrato assuma la qualita’ di persona sottoposta ad indagini, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di Corte d’appello in cui il primo eserciti le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto e quella in cui un avvocato iscritto in un albo circondariale assuma la medesima qualita’ in un procedimento dinanzi a giudice di pace, che eserciti la professione forense in distinto circondario ricadente, tuttavia, nel medesimo distretto di Corte d’appello.
2. Il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimita’, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacita’ dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimita’ le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Cio’ posto, osserva la Corte che del tutto fuori fuoco e’ il richiamo alla sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 – dep. 10/01/2012, Rossi, Rv. 251499, giacche’ il motivo di ricorso non prospetta questioni di diritto, ma nella sostanza investe l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’imputata abbia pronunciato la frase contestata.
E, tuttavia, la critica all’interpretazione fornita dal giudice di merito alle risultanze istruttorie, oltre a non accompagnarsi alla riproduzione del contenuto delle deposizioni, le quali vengono presentate in sintesi e accostate secondo un percorso assolutamente poco lineare (e cio’ a tacere delle considerazioni relative a fatti, quali l’altezza dell’imputata e del teste (OMISSIS) o la distanza del cancelliere dal teste durante l’esame, non agganciate ad alcun dato processuale obiettivamente verificabile), non riesce a mostrare alcuna manifesta illogicita’ della motivazione che ha fondato la responsabilita’ dell’imputata sulle univoche dichiarazioni della persona offesa e della teste (OMISSIS) (la cui attendibilita’ e’ genericamente criticata in forza dell’astratto criterio del rapporto di colleganza), svalutando le contrarie affermazione del teste (OMISSIS) in forza del concreto rapporto professionale con la (OMISSIS) (cio’ che rende palese l’insussistenza della denunciata contraddittorieta’ motivazionale), che ha riferito di una distinta espressione (“ma che gare”), il cui significato, nel contesto del quale si discute, la ricorrente neppure indugia a specificare.
3. Il quarto motivo di ricorso e’ infondato.
Al riguardo, proprio con riferimento ad un caso nel quale era stata proferita l’espressione della quale si discute, questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di tutela dell’onore, ancorche’ in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall’articolo 594 c.p., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalita’ dell’offeso e dell’offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall’articolo 2 Cost., a tutela della dignita’ umana, di guisa che alcune modalita’ espressive sono oggettivamente (e dunque per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volonta’ di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate foci causa (Sez. 5, n. 11632 del 14/02/2008, Tessarolo, Rv. 239479).
Al riguardo, va poi aggiunto che la configurabilita’ del delitto prescinde dai motivi a delinquere e dall’animus nocendi vel iniuriandi, che e’ del tutto irrilevante perche’ estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo e’ configurabile, senza necessita’ di una particolare dimostrazione, qualora l’espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, in definitiva, da offendere, con il suo significato univoco, la dignita’ della persona.
Del resto, le manifestazioni di insofferenza o disappunto nulla hanno a che vedere con il diritto di critica, che consiste, non certo in una scomposta invettiva verso il criticato, ma nella ragionata, argomentata e documentata contestazione dell’altrui operato o delle altrui convinzioni o manifestazioni di pensiero.
Ne’ appare condivisibile la distinzione che la ricorrente mira ad introdurre, in ragione del fatto che l’espressione della quale si discute fu pronunciata non nel corso dell’udienza, ma dopo che essa era terminata, giacche’ la puntualizzazione, oltre a non elidere la portata offensiva della frase, comunque non coglie l’evidente nesso funzionale tra la frase e il precedente svolgimento della attivita’ difensiva.
4. Il quinto motivo di ricorso e’ infondato, dal momento che il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 52, comma 2, lettera a), espressamente modifica le sanzioni in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, disponendo che, laddove sia, come nel caso dell’articolo 594 c.p., prevista la pena della reclusione alternativa a quella della multa, si applica la multa da euro 258 ad euro 2.582,00.
5. Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita’ costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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