cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 7 maggio 2015, n. 19105

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 536/2014 pronunciata in data 8.4.2014 nei confronti di:

(OMISSIS);

sentita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Mogini;

udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro ha, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 7.3.2013, assolto (OMISSIS) dal delitto di abuso di ufficio a lui ascritto perche’ il fatto non sussiste. Il (OMISSIS) e’ imputato del reato di cui all’articolo 323 c.p. perche’, nello svolgimento delle sue funzioni di assistente amministrativo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “(OMISSIS)” di (OMISSIS), a cio’ istigato dal fratello, padre del minore (OMISSIS), consentiva la partecipazione di quest’ultimo agli esami di idoneita’ per la frequenza della classe 3 Liceo Scientifico nell’anno scolastico 2007/2008 nonostante il candidato non fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge (non avendo il minore conseguito la promozione a seguito della frequenza della classe 5 Ginnasio), istruendo la relativa pratica e occultando al dirigente scolastico, al responsabile dei servizi amministrativi dell’Istituto (OMISSIS) e alla commissione esaminatrice per gli esami di idoneita’ e integrativi istituita presso il Liceo Scientifico di (OMISSIS) che il nipote non era in possesso dei requisiti per sostenere gli esami. Dall’ulteriore reato di cui all’articolo 483 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9 a lui contestato, in concorso col fratello, in riferimento alla domanda di partecipazione del nipote agli esami di idoneita’ sopra descritti, (OMISSIS) era stato assolto ad esito del giudizio di primo grado con sentenza sul punto divenuta definitiva.

2. Con unico motivo il pubblico ministero ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento all’articolo 323 c.p. e articolo 97 Cost., e vizi di motivazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del delitto di abuso d’ufficio in base alla circostanza che la verifica dei presupposti per l’ammissione agli esami di idoneita’ fosse un atto esulante dai poteri d’ufficio dell’imputato, in quanto di competenza del dirigente scolastico e della commissione esaminatrice, e non avendo l’imputato posto in essere alcuna condotta di occultamento della pratica a tali organi. Al contrario, la condotta del (OMISSIS) – il quale, nella sua qualita’ di assistente amministrativo presso l’Istituto presso il quale veniva presentata e protocollata la domanda del nipote e nella piena consapevolezza della mancanza in capo al candidato dei requisiti allo scopo richiesti dalla legge, aveva taciuto tale circostanza istruendo personalmente la pratica fino al suo formale esito – aveva permesso al nipote di partecipare agli esami senza averne titolo in violazione del parametro normativo di cui all’articolo 97 Cost. – di carattere immediatamente precettivo in relazione al divieto di favoritismi che costituisce il nucleo essenziale del principio di imparzialita’ della pubblica amministrazione – e del generale obbligo di collaborazione che incombe sui pubblici dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ non si confronta con il percorso argomentativo – adeguato e immune da vizi logici e giuridici – della sentenza impugnata, fondato sulla considerazione, conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui non sussiste il reato di abuso di ufficio quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisca al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni anche se la condotta posta in essere sia occasionata dallo svolgimento delle stesse (Sez. 6, n, 42836 del 2.10.2013, Sgroi; Sez. 6, n. 6489 del 4.11.2008, Andreatti; Sez. 2, n. 7600 del 9.2.2006, Scalera’). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il risultato procurato dal (OMISSIS) (la partecipazione del nipote agli esami di idoneita’ nonostante questi non fosse in possesso dei requisiti di legge) era del tutto estraneo ai compiti e alle attribuzioni dell’imputato, in quanto riferibile all’esclusiva sfera di competenza del dirigente scolastico (il conseguimento dell’idoneita’ dipendendo invece esclusivamente dalla valutazione della commissione esaminatrice), sicche’ nessuna efficacia causale rispetto a quella partecipazione assumono, nella prospettiva dell’integrazione del reato di abuso di ufficio, le condotte contestate all’imputato (pp. 4/6).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *