Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 21 ottobre 2015, n. 42386

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 ottobre 2013 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, con la quale B.F. era stato condannato per il reato di furto aggravato all’interno della profumeria di D.T.E. .
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, l’imputato ha proposto ricorso che è stato affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo è stata denunziata violazione di legge, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tardivi, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., i motivi nuovi presentati dal difensore di fiducia a sostegno dell’impugnazione principale, proposta da un difensore d’ufficio.
Il ricorrente rappresenta di aver inviato i suddetti motivi sia a mezzo fax che con lettera raccomandata entro il termine previsto normativamente. Evidenzia, quindi, che la Corte territoriale, per quanto riguarda la trasmissione a mezzo fax, oltre a ritenere inammissibile tale modalità di trasmissione, ha sostenuto erroneamente che la stessa non sarebbe provata dalla documentazione in atti.
Comunque, il difensore ha allegato al ricorso anche la documentazione attestante la spedizione della lettera raccomandata in data 14 ottobre 2013, essendo stato fissato il giudizio di appello per il giorno 30 ottobre.
2.2. Il ricorrente ha quindi dedotto il vizio di omessa motivazione sui motivi aggiunti ritenuti dalla Corte territoriale inammissibili.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione su un punto decisivo della decisione. La responsabilità dell’imputato è stata ritenuta solo in conseguenza del fatto che nel negozio dove è stato consumato il furto sono state trovate le sue impronte papillari. Il processo di primo grado, tuttavia, non ha consentito di verificare con precisione dove siano state prelevate le impronte digitali poi sottoposte a verifica. La Corte territoriale, con motivazione – secondo il ricorrente – illogica e contraddittoria, ha ritenuto di superare tale carenza probatoria affermando che “l’imputato, residente ad (…), in provincia di Roma e senza collegamenti con la città di Teramo, non ha spiegato le ragioni della propria presenza in territorio abruzzese”.

Considerato in diritto

Sono fondati il primo e il secondo motivo e di conseguenza la sentenza va annullata, con rinvio per nuovo esame alla competente Corte di Appello di Perugia, non avendo la Corte territoriale che ha emesso la suddetta sentenza altra sezione penale.
Tale Corte ha errato nel non vagliare i motivi nuovi presentati dal difensore di fiducia dell’imputato, trasmessi anche a mezzo raccomandata che è stata sì ricevuta dalla cancelleria il 17 ottobre 2013 (e quindi oltre il termine di giorni 15 prima della udienza), ma è stata spedita il 14 ottobre 2013 e quindi deve ritenersi tempestiva.
Invero, in primo luogo va detto che sono legittime le modalità di presentazione dei motivi nuovi a mezzo del servizio postale ed essi devono ritenersi proposti nella data di spedizione della raccomandata, antecedente rispetto al termine di quindici giorni calcolato a ritroso dalla data della udienza del 30 ottobre 2013.
A norma dell’art. 582, comma 1, cod.proc.pen. “… l’atto di impugnazione è presentato personalmente o a mezzo incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Lo stesso art. 582, comma 2, dispone che “le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato”.
A norma del successivo art. 583, “le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria indicata nell’art. 582, comma 1… L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”.
Alla luce di tale normativa, pertanto, l’atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria, personalmente o a mezzo incaricato, valendo nel secondo caso, ai fini della regolarità e tempestività della impugnazione, la data di spedizione dell’atto, o può essere presentato dalle parti private – in alternativa agli uffici indicati in linea generale nell’art. 582 cod. proc. pen., comma 1 – negli uffici elencati nel secondo comma dello stesso articolo, valendo in tal caso la data di presentazione dell’atto quale data di deposito dello stesso a tutti gli effetti – ed incombendo poi all’ufficio l’osservanza degli adempimenti ulteriori previsti dal codice di rito penale.
L’art. 585, comma 4, riferito in generale ai “termini per l’impugnazione”, prevede che “fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti”. Tale termine finale per la presentazione dei motivi nuovi, che si identifica per l’impugnante nel quindicesimo giorno anteriore alla data dell’udienza, e ribadito dall’art. 611 cod. proc. pen., relativo al procedimento in camera di consiglio dinanzi a questa Corte ed inteso da costante giurisprudenza come riferibile, a maggior ragione, ai ricorsi da trattare in udienza pubblica (tra le altre, Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 19/03/1993, PM in proc. Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 27/01/1996, Coppolaro, Rv. 203500; Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, dep. 14/04/2004, Madonia, Rv. 228646; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252711), avuto riguardo alla necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate e alla regola della pienezza e della effettività del contraddittorio cui si ispira il codice di rito, da salvaguardare sia nell’uno, sia nell’altro tipo di procedimento, ed è specificamente cadenzato, rispetto alla data della udienza, in correlazione alla disciplina degli adempimenti dell’ufficio e delle facoltà delle parti di presentare “fino a cinque giorni prima (dell’udienza)… memorie di replica”.
Questa Corte, intervenendo sul tema delle modalità di presentazione dei motivi, ha osservato che l’inosservanza dell’obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione, stabilito dall’art. 585 comma 4, comporta la inammissibilità degli stessi, a norma dell’art. 591, comma 1 lett. c), non potendosi derogare a detta specifica disposizione con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, comma 2, o di spedizione ex art. 583, comma 1, giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate a una ratio diversa da quella di cui all’art. 585, comma 4, che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza (Sez. 6, n. 7534 del 08/03/1995, Piliarvu, Rv. 202158).
Con successiva pronuncia (Sez. 6, n. 46823 del 15/11/2005, Tramonte ed altro, Rv. 232533) questa Corte, dopo aver rilevato in fatto che i motivi nuovi erano stati presentati dal Pubblico Ministero nella cancelleria del giudice a quo e poi trasmessi per posta al giudice della impugnazione, e aver richiamato le oscillazioni giurisprudenziali circa il contenuto dei motivi nuovi, ha evidenziato la composizione del contrasto interpretativo da parte delle sezioni unite (Sez. U, n. del 25/02/1998, Bono e altri, Rv. 210259), nel senso che i motivi nuovi a sostegno della impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581 lett. a); ha rilevato che le oscillazioni giurisprudenziali hanno condizionato il regime della presentazione dei motivi nuovi e quello sanzionatorio collegato alla sua inosservanza, e ha puntualizzato che, alla luce della risoluzione del contrasto nel senso indicato, i requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione, di cui i motivi nuovi altro non possono rappresentare se non una chiarificazione, vanno individuati alla stregua del disposto di cui all’art. 591 cod. proc. pen., “da interpretarsi, nella parte in cui prevede come causa di inammissibilità la mancata osservanza dell’art. 585, nel senso che oggetto di tale inosservanza devono essere soltanto i termini stabiliti dalla norma richiamata”.
Tali arresti giurisprudenziali, pertanto, evidenziano che, al di là dei riferimenti alla funzione dei motivi nuovi, e in coerenza con i richiamati principi sul tema del termine per il deposito dei motivi nuovi e con l’univoca lettura del testo normativo, la presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione, ove le parti intendano avvalersi di tale facoltà, deve avvenire “fino a quindici giorni prima della udienza”, non operando la regola della valenza, quale data di presentazione degli stessi nei termini, della data della loro spedizione ai sensi dell’art. 583, comma 1, né quella della valenza della data del loro deposito negli uffici indicati dall’art. 582, comma 2, peraltro non riferibile al pubblico ministero ma solo alle parti private, e dovendo diverse modalità di presentazione o spedizione dei motivi nuovi, come ritenuto da questa Corte (Sez. 6, n. 46823 del 15/11/2005, citata) con riguardo alla ipotesi della loro presentazione nella cancelleria del giudice a quo e della loro successiva trasmissione per posta al giudice della impugnazione, essere comunque raccordate al rispetto del termine di deposito presso la cancelleria del giudice competente a riceverli, di cui all’art. 585 comma 4, stabilito a pena di decadenza a norma del successivo comma 5.
Consegue a tali rilievi, come si è già detto, che i motivi nuovi presentati dal ricorrente dovevano essere vagliati dalla Corte territoriale.
Tale omissione comporta l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.

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