Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 2 dicembre 2014, n. 50345
Ritenuto in fatto
1. G.S. è stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione dal tribunale di Monza, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuta responsabile dei seguenti reati:
a) dell’articolo 348 del codice penale per aver abusivamente esercitato la professione di avvocato;
b) del medesimo articolo per aver assunto mandato professionale ad assistere F.A. ;
c) dell’articolo 476 per aver formato un falso decreto di archiviazione;
d) dell’articolo 640 perché, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi quale avvocato a F.A. , si procurava l’ingiusto profitto rappresentato dal corrispettivo da costui versato in relazione all’attività professionale asseritamente prestata;
e) del reato di cui all’articolo 485 perché falsificava la firma di F.A. in calce all’atto di nomina di difensore di fiducia a lei conferito.
2. La corte d’appello di Milano dichiarava non doversi procedere in ordine ai capi a) ed e) di cui sopra perché estinti per intervenuta prescrizione. Confermava nel resto la sentenza di condanna, rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione (in aumento di quella inflitta con sentenza del gip del tribunale di Monza del 25 settembre 2007).
3. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata per i seguenti motivi:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 348 del codice penale, 110 del codice di procedura penale e 39 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen.;
sotto tale profilo-:sostiene che l’autenticazione del mandato difensivo non costituisca atto tipico della professione forense, se ad esso non segue lo svolgimento di attività processuale. In subordine, ritiene che la fattispecie sia assorbita, quale elemento necessario (l’artifizio), nel reato di truffa.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, nonché 516 e 522 del codice di procedura penale; sostiene la ricorrente che il reato di cui all’articolo 476 sia reato proprio e che, nel caso di specie, proprio per il fatto di non essere titolare della funzione forense, il fatto dovrebbe essere qualificato come falsità materiale commessa da privato (articolo 482 del codice penale). In subordine, sostiene la incapacità del falso di trarre in inganno soggetti estranei all’ordinamento giudiziario, essendo l’atto diretto a persona “addetta all’ordinamento”.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 640 del codice penale e 192 cod. proc. pen.; sostiene la ricorrente che non vi sia stato danno per il F. , in quanto a lui è stato consegnato l’importo complessivo di Euro 5.000,00 e tali somme non potevano non essere giustificate se non proprio in ragione delle attività legittime svolte nel suo interesse dell’imputato.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 89 del codice penale, per omessa concessione dell’invocata attenuante dell’infermità mentale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo di ricorso. Il primo motivo è destituito di fondamento; invero, integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, provveda all’autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo prima di aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale (Sez. 6, n. 27440 del 19/01/2011, Sgambati, Rv. 250531); poco importa che nel caso trattato dalla sentenza richiamata l’imputato avesse poi svolto attività giudiziaria, dal momento che la predetta pronuncia non aveva collegato la responsabilità al successivo uso del mandato, ma all’atto in sé. Per comprenderlo è sufficiente riportare un passo della motivazione, che così recita: “La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e dà conto, con motivazione adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. È indubbio che l’autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo, così deve essere qualificato l’atto che viene qui in rilievo, è atto tipico della professione forense e, in quanto tale, riservato a chi legittimamente tale professione può esercitare (art. 39 disp. att. c.p.p.). L’art. 348 cod. pen. è norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l’iscrizione in uno specifico albo. Ne consegue che è abusivo l’esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l’abilitazione statale, non sia iscritto all’albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l’esercizio della professione (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 1). Lo Sgambati, nel momento in cui (24/3/2004) pose in essere l’atto tipico innanzi citato, non era ancora iscritto nell’albo professionale, iscrizione intervenuta solo il 2 aprile successivo, e non poteva, quindi, assumere il titolo di avvocato né esercitare le relative funzioni. La condotta posta in essere dall’imputato, pur nella sua oggettiva marginalità, della quale il giudice di merito ha tenuto conto nel determinare il trattamento sanzionatorio, integra il reato contestato”.
2. D’altronde, l’esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l’agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato (Sez. 5, Sentenza n. 646 del 06/11/2013, Rv. 257955).
3. Il secondo motivo di ricorso, invece, merita accoglimento; la motivazione della corte d’appello sul punto è oscura e non appagante; in ogni caso la sentenza conferma la condanna per il reato di cui all’articolo 476, che presuppone la qualifica di pubblico ufficiale del suo autore. Nel caso di specie, l’imputata, non avendo la qualifica millantata,..difettava di un presupposto fondamentale del reato. Il fatto, dunque, deve essere riqualificato come falsità materiale commessa dal privato ai sensi dell’articolo 482 del codice penale; non vi è violazione del principio di correlazione, atteso che la contestazione in fatto era specifica, né vi è violazione dei diritti della difesa, atteso che la riqualificazione giuridica in tal senso è stata sollecitata proprio dalla parte. Consegue, all’accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza in parte qua ed il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà evidentemente subire una diminuzione, attesa la minore pena edittale prevista per tale reato.
4. Non può essere accolta, invece, la censura relativa all’assorbimento del reato in quello di cui all’articolo 640, in quanto gli artifici utilizzati consistevano non tanto nell’assumere il mandato difensivo, quanto piuttosto nel presentarsi quale avvocato.
5. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, atteso che per escludere il danno a carico della persona offesa non è sufficiente che questa abbia ricevuto alcune somme di denaro, dovendosi altresì provare che quanto ricevuto era non inferiore a quello che egli avrebbe potuto recuperare se la G. fosse stata effettivamente un avvocato ed avesse proceduto giudizialmente. D’altronde, la stessa corte d’appello, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, ha ritenuto sussistente un danno conseguente alla mancata difesa nei procedimenti penali. Infine, si deve osservare che il riferimento ai Euro 5.000 ricevuti dalla G. sia tutt’altro che certo, dal momento che in sentenza si afferma che l’assegno di Euro 2.500,00 era stato sottratto ad un terzo ed abusivamente riempito e quindi non vi è prova che sia stato regolarmente incassato dalla persona offesa, dovendosi anzi presumere il contrario.
6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto a censurare una valutazione di merito che i giudici di primo e secondo grado hanno condotto con motivazione più che sufficiente e priva di vizi logici evidenti.
7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, limitatamente al reato di cui all’articolo 476 del codice penale, da riqualificarsi ai sensi dell’articolo 482 del medesimo codice, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
8. Considerato che la sentenza di condanna, nella parte di accertamento, della responsabilità, passa in giudicato, dovendosi solo più quantificare la sanzione, l’eventuale decorso della prescrizione in data successiva alla presente sentenza non assumerà più alcun rilievo.
P.Q.M.
riqualificato il fatto di cui al capo B del procedimento numero 10.633-07 nel reato di cui all’articolo 482 del codice penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto.
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