Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 11 novembre 2014, n. 46479

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfre – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 17.4.2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamente alle pene accessorie da determinarsi in misura corrispondente a quella delle pene principali e per il rigetto, nel resto, del ricorso;

udito per il ricorrente, il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 17.4.2013 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 4.7.2012, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS), imputato del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, riqualificato il fatto come bancarotta documentale semplice, ex articolo 217 L.F., rideterminava la pena inflitta in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, fissando in anni due la durata delle pene accessorie e confermando nel resto l’impugnata sentenza.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, il (OMISSIS), lamentando: 1) violazione di legge in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale, di cui difetta l’elemento oggettivo, non avendo considerato la corte territoriale due fondamentali circostanze che escludono la configurabilita’ di tale fattispecie delittuosa e, precisamente, il breve lasso di tempo in cui l’imputato ha ricoperto la carica di amministratore della societa’ fallita e l’assenza di un danno per i creditori nel medesimo periodo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento in favore dell’imputato della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, fondato sull’erroneo presupposto del volume dei debiti societari risultante dalla sentenza di fallimento, senza considerare che si tratta di debiti riconducibili a precedenti gestioni, originati da condotte poste in essere da altri soggetti, prima che l’imputato assumesse la carica di amministratore delegato, e che non risulta dimostrato il verificarsi di un pregiudizio economico in danno dei creditori della societa’ di tale entita’ da non consentire il riconoscimento della menzionata circostanza attenuante nel periodo in cui il (OMISSIS) e’ stato amministratore della societa’ fallita; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie, che, in ossequio alla previsione dell’articolo 37 c.p., doveva essere fissata in misura corrispondente alla durata della pena principale.
2.1. Con motivi nuovi depositati il 15.5.2014 il difensore dell’imputato reitera le censure sulla durata delle pene accessorie.
3. Il ricorso e’ parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l’inammissibilita’, in quanto con esso il ricorrente espone, in maniera, peraltro, del tutto generica, censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicita’ tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ne’ va taciuto, ad ulteriore conferma della rilevata inammissibilita’, sotto il profilo della manifesta infondatezza, che, come affermato dall’orientamento dominante in sede di legittimita’, il reato di bancarotta semplice documentale, punendo il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili, rappresenta un reato di pericolo presunto. Esso mira ad evitare che sussistano ostacoli alla attivita’ di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito e persegue la finalita’ di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’articolo 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. L’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato la attivita’, anche se manchino passivita’ insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attivita’ commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr., ex plurimis,.Cass., sez. 5, 15/3/2000, n. 4727, rv. 215985; Cass., sez. 5, 11/02/2011, n. 15516).
Ne consegue la completa irrilevanza degli elementi fattuali addotti dal ricorrente, al fine di escludere la configurabilita’ delle fattispecie delittuosa di cui si discute.
5. Infondato appare il secondo motivo di ricorso.
Vero e’ che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’, il danno valutabile ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 219, comma 3 quale che sia l’ipotesi di bancarotta, fraudolenta o semplice, e’ quello cagionato dal fatto-reato e non quello derivante dal passivo del fallimento (cfr. Cass., sez. 5, 16/04/1986, n. 5707, rv. 173156), per cui non appare corretto negare la concessione del suddetto beneficio facendo riferimento al volume dei debiti societari.
In tema di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, infatti, come precisato dal prevalente orientamento del Supremo Collegio, al fine della applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuita’, di cui all’articolo 219, comma 3, L.F., la valutazione del danno deve essere effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilita’, in ragione della impossibilita’ di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell’impresa fallita e di esercitare le azioni revocatone o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato l’attenuante in questione deve essere applicata (cfr. Cass., sez. 5, 18.5.2005, n. 24325, rv. 232206; Cass., sez. V, 18.1.2013, n. 19304, rv. 255439).
Cio’ posto le doglianze difensive non colgono, tuttavia, nel segno, perche’ il ricorrente deduce a sostegno della sua richiesta due circostanze di fatto (la pretesa estraneita’ dell’amministrazione del (OMISSIS) all’assunzione dei debiti che gravano sul passivo fallimentare e la generica inesistenza di un danno per i creditori nel periodo in cui egli fu amministratore della societa’ fallita), ininfluenti ai fini del riconoscimento della menzionata circostanza attenuante, venendo meno, in tal modo, all’onere che grava su chi invoca il riconoscimento di una circostanza attenuante di indicare specificamente gli elementi che ne consentono il riconoscimento da parte del giudice (cfr. Cass., sez. 5, 28.5.1984, n. 7647, rv. 165795; Cass., sez. 1, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548).
6. Fondato e’ il terzo motivo di ricorso. Evidente l’errore in cui e’ caduta la corte territoriale. Come chiarito, infatti, da tempo dal Supremo Collegio, con un orientamento costante e condivisibile, per le pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall’articolo 217, comma 3, L.F. vale a dire l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, la durata e’ determinata soltanto nel massimo (fino a due anni); ne consegue che essa deve corrispondere a quella della pena principale inflitta, secondo il principio fissato dall’articolo 37 c.p. (cfr., Cass., sez. 5, 17/04/2000, n. 4727; Cass., sez. 5, 03/12/2013, n. 2925).
Pertanto la corte territoriale ha errato nel fissare in due anni la durata delle pene accessorie applicate all’imputato, che, invece, trattandosi di pena accessoria illegalmente determinata, va fissata per un periodo di tempo corrispondente a quello della pena detentiva inflittagli.
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla durata delle menzionate pene accessorie, che va fissata in mesi cinque e giorni dieci, mente nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie la cui durata ridetermina in mesi cinque e giorni dieci.
Rigetta nel resto il ricorso.

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