cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 novembre 2014, n. 24988

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da Abbondanza Francesco con citazione del 23-10-2000 nei confronti di D.G.M.,di Calabrese Maurizio e della Ras Assicurazioni s.p.a per i danni riportati alla persona ed al motociclo in un incidente stradale verificatosi in data 19-8-96.
Il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, sul rilievo dell’applicabilità della prescrizione biennale e non della più lunga prescrizione di cui all’art.2947 30 c.c. perché pur avendo l’Abbondanza riportato lesioni personali, non aveva sporto querela; che l’ultima richiesta di risarcimento danni utile ad interrompere la prescrizione era stata spedita alla Ras in data 16-7-98 e la citazione era stata notificata in data 23-10-2000, a biennio già trascorso dall’ultima costituzione in mora.
La Corte di appello di L’Aquila , evocata su impugnazione a che ha lamentato l’erronea valutazione della lettera della Ras del 20-6-00 e l’erronea applicazione dell’art.345 c.p.c in relazione all’ammissibilità di due successive richieste interruttive della prescrizione , ha respinto l’appello confermando la decisione di primo grado.
Propone ricorso Abbondanza Francesco con tre motivi.
Resiste la Allianz s.p.a. già Ras Assicurazioni.
Entrambe le parti hanno presentato memoria

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.2947 c.3 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c
Il ricorrente invoca il principio affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 27337 del 2008 , secondo cui se l’illecito civile integra gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento. II ricorrente chiede pertanto l’applicazione del termine più lungo previsto dall’art.2947 c.3 c.c, ricorrendo l’ipotesi di illecito civile considerato dalla legge come reato( lesioni colpose) , per cui il diritto al risarcimento non è prescritto
2.11 motivo è fondato.
Si osserva che sulla ritenuta applicazione alla fattispecie della prescrizione biennale non può ritenersi formato il giudicato interno.
Di fatti questa Corte ha affermato che la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame, cass. sent. n.4363/2009 – sent n. 10043 / 2006 – sent. n. 20143 /2005
3.Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un “decisum” affatto indipendente, ma non anche quello (ricorrente nella specie) relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata. Cass. civ n. 22863/2007. 4.Nella specie , a seguito dell’impugnazione è ancora sub iudice, il capo della sentenza
relativo al decorso o meno della prescrizione del diritto al risarcimento del
danno,mentre la scelta della durata della prescrizione applicabile costituisce una mera premessa logico-giuridca della decisione adottata priva di autonomia su cui non può ritenersi formato il giudicato.
5. Si rileva che nelle more è intervenuta la Sez. U, Sentenza n. 27337 del 2008 cher ha affermato”Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, m ~a il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato”.
6.Nella fattispecie sussistono tutti gli estremi del reato di lesioni colpose e, non avendo rilievo la mancanza di querela , si applica il più lungo termine di prescrizione di cui dell’art. 2947 c.c., comma 3.
Poiché l’incidente si è verificato in data 19-8-96 e la richiesta di risarcimento è stata ricevuta in data 16-7-98, quando è stata notificata la citazione di primo grado, in data 23-10-2000, non era ancora decorso il più lungo termine di prescrizione quinquennale previsto per il reato di lesioni colpose.
Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti.
La sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Aquila che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di L’Aquila che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

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