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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 13 novembre 2014, n. 24260

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rapp.to e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rapp.to e difeso, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 87/1/2012 depositata il 28/6/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da (OMISSIS) contro (OMISSIS) s.p.a. e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Societa’ contro la sentenza della CTP di Palermo n. 41/10/2009 che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di intimazione n. (OMISSIS).
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera E) e dell’articolo 140 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la notifica delle cartelle di pagamento ex articolo 60 cit – avvenuta nel 2001 e nel 2002 – sarebbe stata rituale, vertendosi in ipotesi di irreperibilita’ assoluta, come attestato dal certificato di residenza storica rilasciato nel 2008, allegato fin dal primo grado di giudizio.
La censura e’ infondata. Questa Corte ripetutamente ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013; Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 27/06/2011) che la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., comma 1, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Orbene l’affermazione della CTR secondo cui in ogni caso la procedura disciplinata dalla norma mentovata non esclude la formalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c. non e’ di per se’ sufficiente a determinare la cassazione della decisione sulla base dell’assunto vizio, avendo la CTR altresi’ affermato che manca la prova che all’atto della notificazione delle cartelle (2001,2002) fosse gia’ acclarata siffatta posizione del contribuente .
Tale affermazione risulta conforme a diritto dovendo escludersi che l’attestazione circa l’irreperibilita’ o il trasferimento in altro comune possa essere fornita dalla parte, nel corso del giudizio, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita’, senza ulteriore attestazione in ordine alle ricerche compiute per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune . Inammissibile e’ altresi’ il riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5 contenuto nella rubrica della censura non essendo specificato il fatto controverso. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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