Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 1 aprile 2015, n. 13908
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 31710/2014, il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta, nell’interesse di G.A., nei confronti dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui all’art. 600 cod. pen.
2. Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riferimento: a) alla individuazione del contributo fornito dall’indagato e alla corretta qualificazione giuridica della sua condotta; b) alla mancata considerazione dei breve arco temporale, durante il quale la vicenda si sarebbe svolta, e della possibilità per la donna, non giovanissima, di sottrarsi al controllo alla prima occasione, subito dopo avere compreso le condizioni di vita che l’attendevano; c) in definitiva, al mancato rilievo attribuito al requisito specializzante della fattispecie di cui all’art. 600 cod. pen., ossia la finalità di sfruttamento, realizzata attraverso uno stato di soggezione continuativa e prolungata nel tempo, idonea a comportare la rinuncia della vittima alle fondamentali prerogative in materia di libertà. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine alle esigenze cautelare e all’inadeguatezza di misure meno afflittive. In particolare, il ricorrente osserva che non era stato dedicato alcun passaggio argomentativo alla richiesta di arresti domiciliari controllati ai sensi dell’art. 275
bis, cod. proc. pen. e che illegittimamente la gravità del fatto era stata utilizzata anche al fine di valutare la personalità dell’indagato, peraltro trascurando lo stato di assoluta incensuratezza dei medesimo.
Considerato in diritto 1. II primo motivo è inammissibile.
II concreto ruolo dell’indagato nella vicenda è messo in luce dall’ordinanza impugnata, attraverso una puntualità di riferimenti tratti, oltre che dalle dichiarazioni della donna (S.N.) “acquistata”, prima in Bulgaria da tale B. e poi dal G. e da altro soggetto (T.T:), anche dall’attività di osservazione dei carabinieri e dalle intercettazioni telefoniche, in una delle quali lo T. si era lamentato con il B. della scomparsa della S. e aveva preteso la restituzione della domma pagata per il suo acquisto o, in alternativa, la consegna di altra ragazza da destinare al meretricio. Tutta la complessa vicenda, seguita alla fuga della ragazza, poi ritrovata attraverso inganni e pressioni esercitate anche in Bulgaria presso persone in grado di consentirne il reperimento, e infine culminata con l’arresto del G. e lo T., i quali non avevano mai spesso di agire congiuntamente, non viene contestata, neppure con generici rilievi, nell’atto di impugnazione.
Ciò posto, le critiche rivolte dal ricorrente alla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili, in primo luogo, perché non attingono in alcun modo la puntuale argomentazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui il delitto contestato si era consumato per effetto dei mero atto di “compravendita” della persona offesa. Ed, infatti, integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che, in tal modo, egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà (Sez. 5, n. 10784 del 11/01/2012, S., Rv. 252017). Inoltre, anche volendo considerare la seconda ipotesi considerata dall’art. 600, comma primo, cod. pen., va ribadito che non è necessaria un’integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatrice. Pertanto, lo stato di soggezione continuativa – richiesto dall’art. 600 cod. pen. – deve essere rapportato all’intensità del vu/nus arrecato all’altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 25408 del 05/11/2013 – dep. 13/06/2014, Mazzotti, Rv. 260230). Ne discende, pertanto, anche sotto tale profilo la sussistenza dei reato contestato, in quanto risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio (Sez. 5, n. 12574 del 29/01/2013, K., Rv. 255378)
Nella specie, appare davvero contraddittorio ipotizzare una reale capacità di reazione della persona offesa, se si considera che il suo tentativo di trovare aiuto nei militari che ebbero a raccoglierne le prime dichiarazioni il 30/09/2014, a seguito dei controllo dell’autovettura, a bordo della quale la donna viaggiava con il G. e lo T., scatenò la reazione descritta nel provvedimento impugnato, con una serie dì pressioni in Italia e in Bulgaria, culminate nella rinnovata consegna della donna nelle mani delle complici dei due soggetti ricordati.
Ed è proprio in questi termini di rigida e protratta rivendicazione di un dominio sulla persona che va colta la continuatività della soggezione imposta alla donna, al di là di astratte pretedeterminazioni di durata del vincolo. 2. II secondo motivo è inammissibile.
II Tribunale ha puntualmente dato conto delle ragioni di inadeguatezza di qualunque altra misura diversa – va aggiunto anche se controllata ai sensi dell’art. 275-bis, cod. proc. pen. – da quella custodiale in carcere, valorizzando la spregiudicatezza e la proclività a delinquere non comuni dell’indagato, desunta dall’incontestata sequenza di avvenimenti descritta nell’ordinanza impugnata, dal momento dell`acquisto” della S., per giungere, dopo che la stessa era tornata nel controllo del gruppo di sfruttatori, all’organizzazione del tentativo di fuga.
Quanto poi alle censure concernenti il pericolo di reiterazione, va, in primo luogo, ribadito che, in tema di misure cautelare personali, quando il giudice ha fondato, come nella specie, in cui è stato valorizzato anche il pericolo di fuga, la misura su più di una delle esigenze previste dall’art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell’accertata sussistenza di un’altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 – dep. 13/02/2013, Koci, Rv. 254506).
Per pura completezza argomentativa, va aggiunto che, ai fini dell’affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il giudice può porre a fondamento della valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità del fatto da cui ha dedotto anche la sua gravità (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013 – dep. 21/08/2013, Castelliti, Rv. 255763) e che, con adeguata motivazione, il Tribunale ha ritenuto assolutamente recessiva l’assenza di precedenti dell’imputato, a fronte della sopra ricordata spregiudicatezza dimostrata dall’indagato nel portare a compimento la propria azione delittuosa. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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