Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32793

L’amministratore di diritto della società non può, per il solo fatto di aver accettato la carica sociale, ritenersi responsabile per la falsificazione del DURC realizzata dal delegato allo svolgimento delle attività sociali. Per evitare di cadere in ipotesi di responsabilità da posizione, occorre, infatti, valutare se l’amministratore abbia effettivamente dato un contributo, eventualmente anche in via omissiva, alla realizzazione del fatto, tenendo conto del tipo di illecito posto in essere

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 27 luglio 2016, n. 32793

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Agnello Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato (OMISSIS) per avere, nella qualita’ di legale rappresentante della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, contraffatto un documento di regolarita’ contributiva (DURC), allegato alla denuncia di inizio attivita’ di lavori edili da eseguire presso una unita’ immobiliare in (OMISSIS).
I giudici di merito hanno disatteso la tesi difensiva – incentrata sul carattere solo formale della carica rivestita dall’imputata nella societa’ – in considerazione degli obblighi gravanti sull’amministratrice, talche’, ove anche la falsificazione fosse stata opera del fratello dell’imputata (come sostenuto da quest’ultima), non sarebbe venuta meno la di lei responsabilita’.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, con due motivi.
Col primo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafica volta ad accertare l’autore della contraffazione), inutilmente richiesta al Tribunale e alla Corte di appello.
Col secondo lamenta l’erronea applicazione degli articoli 42 e 113 cod. pen., per la ragione che non e’ ipotizzabile – o…carico dell’amministratore di societa’ – il concorso morale nei reati commessi dal delegato in base alla sola constatazione della delegazione, in via di fatto, dei poteri connessi alla carica, specie laddove sia contestatctla consapevolezza delle attivita’ illecite poste in essere dal delegato (e, nella specie, anche l’esecuzione – da parte della ” (OMISSIS) s.r.l.”- di lavori nel cantiere di via (OMISSIS)).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato. In base ai criteri di imputazione della responsabilita’ penale, la responsabilita’ nel falso documentale deriva dalla partecipazione sotto il profilo materiale o morale – alla falsificazione. Tanto vale anche nell’ipotesi che il falso sia riferibile ad un ente collettivo, che agisce attraverso i suoi rappresentanti. In tal caso si pone il problema della esatta imputazione – sia sotto il profilo materiale che psicologico – del falso; problema reso piu’ complesso dalla delega – di fatto – dei poteri connessi alla gestione societaria, giacche’ le condotte falsificatorie possono provenire da uno o piu’ dei soggetti impegnati nell’amministrazione della societa’ e non possono essere automaticamente imputate a colui che riveste la carica formale di amministratore.
Non e’ corretto, pertanto, affermare (come fanno entrambi i giudici di merito) che la posizione ricoperta da (OMISSIS) nella societa’ (ne era l’amministratrice formale) la rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dai suoi collaboratori o da coloro che avevano, di fatto, la gestione della societa’ (in tal caso, il fratello), dovendo pur sempre accertarsi quale contributo sia stato dato dall’amministratore formale alla perpetrazione dell’illecito, in considerazione del tipo di illecito posto in essere, giacche’, se per l’inosservanza di taluni obblighi (ad esempio, per la tenuta della contabilita’) puo’ ravvisarsi, pressoche’ de plano, una responsabilita’ morale dell’amministratore di diritto, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita (vedi Cass., n. 643 del 30/10/2013), lo stesso non puo’ affermarsi per il falso documentale, che viene posto in essere in unita’ di tempo e di luogo e puo’ sfuggire alla cognizione dell’amministratore formale, specie laddove la gestione della societa’ sia delegata, di fatto, ad altri; il che, se non esime l’amministratore di diritto da tutte le responsabilita’ di carattere civile connesse alla carica, non comporta, altresi’, l’automatica responsabilita’ per gli illeciti penali, essendo il diritto penale dominato dal principio di personalita’.
Si trattava di accertare, pertanto, nel caso specifico, se (OMISSIS) avesse confezionato materialmente il falso, ovvero se avesse consentito o istigato altri a farlo, ovvero ancora se avesse avuto contezza del falso confezionato da altri e fosse rimasta, nonostante cio’, inerte, dovendo configurarsi, anche in quest’ultimo caso, una forma di partecipazione morale al fatto, stante la carica ricoperta. Non puo’ affermarsi, invece, come fa il giudice di primo grado, con soluzione recepita da quello d’appello, che ” (OMISSIS), accettando la carica di amministratrice della societa’, sia giunta ad assumere consapevolmente i rischi connessi a tale investitura e l’essersene disinteressata, delegando la gestione della societa’ al fratello, non fa venir meno il disvalore penale della sua condotta”, giacche’ si viene a configurare, in tal modo, una forma di responsabilita’ penale per posizione, inaccettabile nel caso specifico.
Consegue a tanto che la sentenza va annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.

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