Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 1 agosto 2016, n. 33539

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la previsione contenuta nel comma 5 lett. b-bis) dell’art. 6 della L. 401/89 – che prevede una maggiore durata della prescrizione dell’obbligo di presentazione ad un comando di polizia nella fascia compresa tra un minimo di cinque anni ed un massimo di otto – va interpretata nel senso che le prescrizioni derivanti dal D.A.SPO. nei confronti del soggetto già destinatario di provvedimenti del questore sono obbligatorie e di durata compresa tra la fascia minima di anni cinque e quella massima di anni otto, indipendentemente dalla partecipazione, o meno, di tale soggetto a “condotte di gruppo”

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 1 agosto 2016, n. 33539

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G.;
contro
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/10/2015 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
lette le conclusioni annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa e depositata il 22 ottobre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non convalidava il decreto del Questore di detta citta’ emesso il 13 ottobre 2015 nei confronti di (OMISSIS), notificatogli il successivo 19 ottobre ed oggetto di richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero, tempestivamente depositata il 20 ottobre 2015.
2. Con detto decreto il Questore di Roma inibiva all’ (OMISSIS) (gia’ destinatario di altro provvedimento D.A.SPO. emesso negli anni precedenti) l’accesso agli impianti sportivi in occasione di competizioni calcistiche nazionali ed internazionali per la durata di cinque anni e contestualmente prescriveva, l’obbligo, per uguale periodo – L. n. 401 del 1989, ex articolo 6, comma 2, – di presentazione presso l’Ufficio di P.G. competente, in concomitanza con gli incontri disputati dalla (OMISSIS), con cadenza bi-quotidiana in occasione degli incontri casalinghi.
3. Il G.I.P. riteneva errata l’interpretazione seguita dal Questore secondo cui la norma di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 2, nella versione introdotta, da ultimo, dal Decreto Legge n. 119 del 2014, come successivamente modificato dalla Legge di conversione 17 ottobre 2014, n. 146, con l’aggiunta della lettera b), bis, dovesse intendersi nel senso che la durata della prescrizione nella fascia compresa tra un minimo di cinque anni ed un massimo di otto, prevista dal citato articolo 6, comma 2, lettera b) bis, valeva per chi, gia’ destinatario del divieto di accesso ad impianti sportivi (come nel caso dell’ (OMISSIS)), si fosse reso responsabile di fatti, anche individuali e indipendenti dalla cd. “condotta di gruppo”.
4. Ad avviso del G.I.P., infatti, una interpretazione siffatta della norma in termini di assoluto automatismo della prescrizione per i recidivi, al di fuori delle “condotte di gruppo”, avrebbe presentato evidenti profili di incostituzionalita’ in relazione all’articolo 13 Cost., in ragione della sostanziale sottrazione al sindacato giurisdizionale del provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione periodica alla P.S. per effetto dell’automatismo previsto per i soggetti “recidivi”: la diversa interpretazione seguita dal G.I.P. consentiva all’Autorita’ giudiziaria deputata al giudizio di convalida di valutare discrezionalmente l’applicabilita’ o meno delle prescrizioni in relazione ai noti requisiti della necessita’ ed urgenza collegati alla pericolosita’ sociale del soggetto responsabile, elidendo, cosi’ qualsiasi rischio di incostituzionalita’ della norma.
4.1 Scendendo al merito del provvedimento, il G.I.P., tenuto conto del contesto in cui si erano svolti i fatti e della attribuibilita’ ad una iniziativa estemporanea ed individuale del gesto compiuto dall’ (OMISSIS) (gesto consistito nell’accendere un fumogeno in occasione della manifestazione di protesta svoltasi il (OMISSIS) all’esterno dello stadio (OMISSIS) da parte di un nutrito gruppo di “ultras” della societa’ capitolina che contestavano il piano di sicurezza predisposto dalle Autorita’, limitativo degli accessi all’impianto sportivo, con previsione anche di rigide norme di sicurezza soprattutto nel settore delle curve), riteneva il fatto medesimo di gravita’ modesta e comunque incompatibile con le prescrizioni limitative adottate dal Questore anche in termini di durata del provvedimento, respingendo, cosi’, la richiesta di convalida del Pubblico Ministero.
5. Avverso il detto provvedimento ricorre il Procuratore Generale della Repubblica, rilevando, preliminarmente, la possibilita’ di proporre ricorso anche avverso il provvedimento di mancata convalida del D.A.SPO. da parte del G.I.P. in analogia a quanto previsto dagli articoli 282 ter e 282 c.p.p., ed in aderenza, attesa la natura del provvedimento avente ad oggetto limitazioni della liberta’ personale, all’articolo 111 Cost., comma 7.
5.1 Prosegue il ricorrente P.G. osservando che l’interpretazione seguita dal G.I.P. doveva ritenersi del tutto errata e fuorviante, in quanto la norma di cui all’articolo 6, comma 2, nella versione conseguente alle modifiche da ultimo apportate dalla L. n. 146 del 1914, valeva, oltre che per i responsabili di “condotte di gruppo” nei casi piu’ gravi (quanto alla durata), anche per i cd. “recidivi” (in quanto destinatari di precedenti provvedimenti di D.A.SPO), indipendentemente dalla partecipazione di costoro a condotte di gruppo, per cui, una volta accertato lo status di recidivo dell’ (OMISSIS), il G.I.P. avrebbe dovuto convalidare il provvedimento del Questore, ferma restando la possibilita’ per lo stesso giudice di modificare orari e modalita’ dell’obbligo di presentazione alla P.G..
6. Nelle proprie conclusioni scritte il P.G. requirente ha concluso per la fondatezza del ricorso con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Va, in via preliminare, affrontato il tema – accennato dal P.G. ricorrente nell’incipit del ricorso – della impugnabilita’ del provvedimento di non convalida da parte del G.I.P. In proposito, ritiene il Collegio che l’impugnazione del P.G. ricorrente sia, in linea generale, ammissibile. Va, infatti, rilevato che il provvedimento questorile nella misura in cui limita l’accesso agli impianti sportivi in occasione di competizioni agonistiche e prescrive l’obbligo di presentazione periodica alla P.G. secondo modalita’ ben determinate, incide sensibilmente sulla liberta’ personale ricadendo sotto l’ombrello protettivo dell’articolo 13 Cost. (v. tra le tante Corte Cost. sent. n. 193/96; Corte Cost. Sent. n. 512/02; Corte Cass. Sez. 1 n 22.3.1999 n. 2401, Cori A., Rv. 213560).
2.1 Tale provvedimento presenta in effetti – come sottolineato dal P.G. ricorrente sostanziali analogie con quelli previsti dal codice processuale in tema di divieto di avvicinamento a luoghi prestabiliti in relazione a determinati reati (articolo 282 ter c.p.p.): analogie ancor piu’ marcate se viste in riferimento alle misure coercitive (in tutto simili a quelle in tema di provvedimento D.A.SPO.) previste dall’articolo 282 c.p.p., in forza del quale, con il provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria, fissando i giorni e le ore di presentazione tenuto conto dell’attivita’ lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.
2.2 Ora, con riferimento al caso in esame, ancorche’ il tenore letterale della L. n. 401 del 1989, articolo 6, preveda la proponibilita’ del ricorso per cassazione soltanto in riferimento all’ordinanza di convalida, nella ipotesi – quale quella in esame – in cui il GIP abbia emesso un provvedimento di diniego della convalida del provvedimento questorile deve sempre ritenersi ammissibile il ricorso per cessazione ex articolo 111 Cost., comma 7, in relazione a provvedimenti come quello emesso dal Questore di Roma – che comunque incidono sulla liberta’ personale, tenuto conto che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta’ personali e’ sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge” (in termini Sez. 3 4.11.2010 n. 1048, PM in proc. Nunzi, Rv. 249149).
2.3 Una ulteriore conferma della possibilita’ di ricorrere contro i provvedimenti giudiziari limitativi della liberta’ personale per violazione di legge e’ costituita dall’articolo 568 c.p.p., comma 2, a sua volta richiamato dall’articolo 608 stesso codice, in virtu’ del quale “Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione (606), quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta’ personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza, che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28”.
3. Cio’ premesso, le censure sollevate dal ricorrente Procuratore Generale in ordine al dedotto vizio di violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sono fondate: punto di partenza e’ il nuovo testo della L. n. 146 del 2014, articolo 6, comma 2, di conversione – con modifiche – del Decreto Legge n. 119 del 2014.
4. Quale premessa storica utile per comprendere senso e finalita’ della (ennesima) riforma del 2014, va ricordato che, in seguito a gravi episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive calcistiche verificatesi a ridosso del campionato di calcio 2014-2015 che avevano dato luogo a scontri tra opposte tifoserie con lesioni anche gravi per i partecipanti, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti diretti ad irrigidire le preesistenti misure antiviolenza onde contrastare piu’ efficacemente episodi particolarmente allarmanti anche per le conseguenze fisiche riportate da soggetti coinvolti in scontri tra tifoserie opposte ovvero in attacchi contro le forze dell’ordine.
4.1 In particolare, per quel che rileva in questa sede, in sede di emanazione del D.L., la L. n. 401 del 1989, articolo 6, era stato implementato con alcune misure aggiuntive tra le quali: a) la introduzione della figura della “condotta di gruppo” in aggiunta alle previsioni gia’ contenute nell’articolo 6, comma 2; b) la previsione, nel comma 5, di una durata minima delle prescrizioni nei confronti di soggetti che, resisi responsabili di partecipazione a condotte di gruppo, ne abbiano assunto la direzione; c) la previsione dell’obbligo della prescrizione di cui al comma 2 (obbligo di presentazione alla P.G.) nei confronti della persona gia’ destinataria del divieto di cui al primo periodo, con una durata del nuovo divieto e della prescrizione non inferiore a cinque anni e non superiore a otto; d) l’inserimento del comma 8 bis (in aggiunta allo stesso articolo 6, comma 8) contenente la previsione della cessazione, a richiesta dell’interessato, degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del D.A.SPO., decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1: cessazione da richiedere al questore che ha disposto il divieto e concedibile soltanto se il soggetto abbia dato “prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive”.
4.2 In sede di conversione del detto Decreto Legge venivano apportate ulteriori modifiche al testo del D.L., in particolare prevedendosi: a) l’aggiunta della parola “evidentemente” immediatamente prima dell’espressione “avere tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che “di gruppo”, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo dello stesso comma 2; b) l’aggiunta, nella menzionata L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 3, del seguente periodo: “Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo’ modificare le prescrizioni di cui al comma 2”; c) ancora, l’inserimento, dopo il comma 5 lettera b), della lettera b bis) del seguente tenore: “Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo’ essere aumentata fino a otto anni”.
5. Ritornando al tema che qui interessa specificamente, l’attuale testo della L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, (contemplante il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) recita testualmente:
“Il divieto di cui al comma 1, e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo’ essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.
Nei confronti della persona gia’ destinataria del divieto di cui al primo periodo e’ sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo’ essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.
La prescrizione di cui al comma 2, e’ comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo’ essere aumentata fino a otto anni”.
5.1 Tale comma, frutto di una serie di modifiche attuate con una tecnica legislativa non certo esemplare, si compone attualmente di vari periodi ognuno dei quali autosufficiente ed autonomo rispetto agli altri, nel senso che ciascuno di essi contiene una previsione normativa autonoma e specifica.
5.2 Mentre il primo periodo richiama formalmente l’articolo 6, primi due commi, il secondo periodo si riferisce esclusivamente alla condotta di gruppo quale ulteriore – e piu’ grave fattispecie rispetto alla condotta del singolo con esplicita previsione di una durata minima triennale per chi ne abbia assunto la direzione. A sua volta il terzo periodo disciplina la diversa ipotesi della recidiva rispetto al divieto di accesso. Il quarto periodo riguarda l’ipotesi della violazione de divieto di cui al comma 1 sanzionata con l’obbligo di presentazione alla P.G. e con la fissazione del contesto probatorio di cui puo’ avvalersi il GIP nell’ambito del suo sindacato sul provvedimento amministrativo. Infine, il quinto periodo richiama il periodo immediatamente precedente, prevedendo un inasprimento della durata massima del divieto in una fascia compresa tra i cinque (misura minima) e gli otto (misura massima) anni.
5.3 Quattro, dunque, le fattispecie disciplinate da tale norma: una prima – regolata dall’articolo 6, comma 2 – che prevede in assenza di recidiva, una misura interdittiva da uno a cinque anni con facolta’ di aggiungere l’obbligo di firma nella ipotesi di presunzione della pericolosita’ sottoposta al controllo giurisdizionale del GIP; una seconda, relativa alla “condotta di gruppo” come autonoma fattispecie, con previsione di una durata minima di tre anni per coloro che abbiano assunto la direzione di tali condotte ed, anche in questo caso, con l’aggiunta dell’obbligo di firma nel caso di presunta pericolosita’, sottoposta al controllo del GIP; una terza, riguardante soltanto i “recidivi” che siano incorsi in un’altra violazione del divieto imposto dal questore, con obbligatorieta’ della prescrizione della presentazione alla P.G. e con una durata compresa tra il minimo di cinque anni ed il massimo di otto; una quarta, relativa alla applicazione della misura fino ad un massimo di otto anni per i casi piu’ gravi di violazione del divieto di cui al comma 1 indipendentemente dalla partecipazione a condotte di gruppo e dallo status di recidivo.
6. Cio’ posto, ritiene il Collegio che debba escludersi una correlazione – nel senso inteso dal G.I.P – tra la seconda e la terza ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo afferenti, rispettivamente, alla “condotta di gruppo” e ai “recidivi”.
6.1 La autonomia tra le due diverse fattispecie si ricava agevolmente, anzitutto, da alcune differenze per cosi’ dire strutturali: mentre per la condotta di gruppo e’ previsto tanto il divieto di accesso quanto l’obbligo di presentazione alla P.G., per il cd. “recidivo” e’ previsto l’obbligo di presentazione. Anche i presupposti contemplati nel secondo e terzo periodo sono tra loro diversi, riferendosi il secondo soltanto alla “condotta di gruppo” ed il terzo soltanto ai “recidivi”. E, quanto alle prescrizioni, mentre nel caso della condotta di gruppo regolata dal secondo periodo viene prevista una misura minima triennale per i capi, fermo restando il compito del giudice di valutare il giudizio di pericolosita’, nel caso del recidivo il giudizio sulla pericolosita’ e’ operato a monte dal legislatore sulla base di una valutazione legale tipica.
6.2 Ne deriva, quindi, una sostanziale autonomia tra la “condotta di gruppo” (che implica la partecipazione ad atti di violenza o di intemperanza da parte piu’ persone ognuna delle quali deve pero’ apportare un contributo alla azione del gruppo e che dunque giustifica il controllo giurisdizionale del G.I.P.) e la situazione del “recidivo” che viene sanzionata con le misure interdittive e di prevenzione indipendentemente dalla partecipazione del recidivo alla condotta di gruppo ed e’ quindi collegata alla intrinseca pericolosita’ del soggetto perche’ colpito da misure D.A.SPO. precedenti.
6.3 Che sia questa l’interpretazione piu’ corretta della norma in esame lo si desume, peraltro, dalla stessa relazione che accompagna il testo dell’articolo 2, del Decreto legge e della successiva Legge di conversione.
6.4 Si legge, nella relazione che illustra i contenuti e le finalita’ del provvedimento, che “vengono rivisti i termini di durata del D.A.SPO. stabilendo che la durata minima di tale divieto e’ di tre anni allorquando e’ irrogato nei confronti dei soggetti che hanno assunto la direzione di condotte di gruppo rilevanti. Inoltre viene previsto che il provvedimento inibitorio in parola abbia una durata da un minimo di cinque ad un massimo di otto anni, nei riguardi dei soggetti che sono gia’ stati destinatari di analoga misura: in tali casi, inoltre, il divieto deve sempre essere applicato con le prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 2”.
6.5 L’intento del legislatore era (ed e’), quindi, quello di prevedere una gamma di misure piu’ rigide anzitutto per la condotta di gruppo; ancora, per coloro che, in casi siffatti, ne abbiano assunto la direzione ed, infine, per i cd. “recidivi” i quali vengono sanzionati piu’ duramente per effetto del loro particolare status senza che possa rilevare il fatto che abbiano o meno preso parte a condotte di gruppo.
6.6 Se cosi’ e’, deve allora escludersi – come erroneamente affermato dal G.I.P. – che nei confronti del recidivo sia possibile applicare la durata minima della prescrizione di presentazione alla P.G. soltanto laddove costui si renda responsabile di condotte di gruppo, in quanto si perverrebbe ad una inammissibile distinzione tra recidivo che abbia commesso atti individuali (assoggettabile alle prescrizioni previste dall’articolo 6, comma 2, secondo le consuete modalita’ indicate nel comma 1) e recidivo che si sia reso protagonista di condotte di gruppo (assoggettabile alle obbligatorie prescrizioni piu’ gravi in termini di durata minima).
7. Ritiene, poi, il Collegio che il rischio di incostituzionalita’ della norma cosi’ interpretata paventato dal G.I.P. per asserito contrasto con l’articolo 13 Cost., non abbia ragion d’essere: il temuto automatismo tra la condizione di recidivo e la sanzione minima piu’ grave che ad avviso del G.I.P. toglierebbe spazio al sindacato giurisdizionale circa i presupposti di applicabilita’ della misura limitativa e dunque protetta dall’articolo 13 Cost., non sussiste in quanto nel testo dell’articolo 6, e’ stato inserito il comma 8 bis a tenore del quale “Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma i l’interessato puo’ chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto. La cessazione e’ richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia stato destinatario di piu’ divieti, al questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti ed e’ concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive”.
7.1 Dal tenore della disposizione si evince che la posizione del recidivo non e’ destinata a permanere indefinitamente, anche se la possibile cessazione degli effetti pregiudizievoli della recidiva e’ rimessa alla volonta’ del singolo (e non quindi valutabile dal giudice ex officio), oltre che subordinata a ben precise condizioni valutabili solo da parte dell’autorita’ amministrativa ed in senso ampiamente discrezionale.
7.2 Ma laddove tale eventualita’ si verifichi positivamente, il sindacato giurisdizionale da parte del GIP sul provvedimento del questore riprende vigore, cosi’ come sara’ lo stesso questore, una volta rimossi gli effetti pregiudizievoli legati alla recidiva, a modulare differentemente il nuovo provvedimento al di fuori delle cogenti previsioni contenute nella L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, lettera b).
7.3 Senza dire che sotto un diverso profilo va evidenziato che tale norma non si pone in contrasto con la disposizione costituzionale di cui all’articolo 13 Cost., in quanto debbono ritenersi compatibili con il precetto costituzionale norme che circoscrivano lo scrutinio del giudice nell’ambito della convalida di provvedimenti limitativi della liberta’ personale – alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto individuati dalla legge, effettuata la quale, residua per il giudice un ulteriore, ancorche’ ridotto, spazio di discrezionalita’ consistente nella possibilita’ di modificare le prescrizioni riguardanti le modalita’ dell’obbligo di firma, cosi’ come espressamente previsto dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 3, come modificata dalla L. n. 146 del 2014.
8. Ne’ paiono profilarsi per la norma in esame ulteriori aspetti di incostituzionalita’ in relazione agli articoli 3 (principio di ragionevolezza) e 27 (funzione rieducativa della pena) Cost..
9. A fronte delle originarie intenzioni del Governo con le quali era stata preannunciata una particolare forma di cd. “D.A.SPO. a vita” non piu’ riproposta in sede legislativa per gli evidenti profili di incostituzionalita’, deve riconoscersi, come dianzi evidenziato, che, con le ultime modifiche del 2014, e’ stato introdotto un notevole inasprimento dei provvedimenti connessi al D.A.SPO. per i c.d. “recidivi”, sia in termini di obbligatorieta’ delle prescrizioni, sia in termini di durata (minima e massima) sensibilmente piu’ gravosi della misura.
9.1 E’ noto, pero’, che le scelte legislative nella commisurazione delle sanzioni – e, per quanto qui rileva, anche nella determinazione della durata di misure di prevenzione atipiche come quella in esame – sono la risultante di valutazioni politiche sindacabili soltanto laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio.
9.2 Se cosi’ e’, non puo’ considerarsi irragionevole la opzione legislativa di una maggiore durata e gravosita’ delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, nei confronti di soggetti che siano stati gia’ destinatari del D.A.SPO, trattandosi di una scelta improntata a specifiche e comprensibili ragioni special-preventive in quanto riferibili a soggetti che in passato si sono distinti ed hanno dato prova di comportamenti violenti o aggressivi o pericolosi in relazione a manifestazioni sportive: evidente, in questi casi, l’esigenza di misure preventive piu’ afflittive anche in vista della indeclinabile salvaguardia di interessi collettivi quali quello della sicurezza meritevoli di una particolare e piu’ intensa tutela.
9.3 Potrebbe, semmai, paventarsi una irragionevolezza della norma se posta in correlazione con i recenti orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale in riferimento alle conseguenze penali a carico dei soggetti recidivi ex articolo 99 c.p., comma 4, nel giudizio di bilanciamento di tale aggravante soggettiva con determinate circostanze attenuanti ad effetto speciale (ad esempio, con la previgente attenuante (oggi pero’ fattispecie autonoma) di cui all’articolo 73 comma 5 DPR 309/90, – Sent. Corte Cost. 5.11.2012 n. 251 o con quella di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 3 – Sent. Corte Cost. 18.4.2014 n. 109).
9.4 Ma, a parte la diversita’ di situazione concernente misure di prevenzione atipiche quali il provvedimento D.A.SPO. rispetto a quelle scrutinate dalla Corte Costituzionale strettamente riferentisi alla pena ed alla sua funzione rieducativa ex articolo 27 Cost., va anche segnalato, quale monito per il legislatore del 2014, un recente arresto della Corte Costituzionale in tema di conseguenze pregiudizievoli per il recidivo secondo cui “l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i recidivi reiterati, autori di determinati reati, senza la possibilita’ di tenere conto del loro comportamento successivo alla commissione del reato, anche quando e’ particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rieducazione intrapreso, o addirittura gia’ concluso, elude la funzione rieducativa della pena, privilegiando un profilo generai-preventivo” (Corte Cost. sent. n. 183/2011).
10. Ed in effetti nella materia del D.A.SPO. e’ intervenuto, come in precedenza accennato, quel correttivo contenuto nell’articolo 6, nuovo comma 8 bis, che porta ad escludere il sospetto di incostituzionalita’ della norma sia in rapporto all’articolo 3 Cost., che all’articolo 27 Cost.: correttivo nato, per come si legge nella relazione illustrativa della legge del 2014, per colmare una evidente lacuna nel sistema anche in ossequio ad un ben preciso orientamento del giudice delle leggi, onde consentire una riabilitazione dell’interessato diretta ad evitare quelle conseguenze permanenti in termini di afflizione che la Corte Costituzionale – sia pure in riferimento alla pena – ha ripetutamente censurato.
10.1 Con questa norma, si recupera, anche in subiecta materia, una sorta di funzione rieducativa della misura preventiva in modo da commisurare le conseguenze afflittive alle effettive esigenze del caso concreto, in senso conforme – mutatis mutandis – proprio ai principi valorizzati dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza n. 183/2011.
11. In conclusione e con riferimento all’oggetto specifico del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica, puo’ allora essere affermato il principio di diritto secondo cui “la previsione contenuta nella L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 5, lettera b bis, va interpretata nel senso che le prescrizioni derivanti dal D.A.SPO. nei confronti del soggetto gia’ destinatario di provvedimenti del questore sono obbligatorie e di durata compresa tra la fascia minima di anni cinque e quella massima di anni otto, indipendentemente dalla partecipazione, o meno, di tale soggetto a “condotte di gruppo”.
12. Inoltre, per quanto attiene alla compatibilita’ della norma con i precetti costituzionali, oltre alla gia’ riconosciuta compatibilita’ costituzionale rispetto all’articolo 13 Cost., per le ragioni precedentemente illustrate, la disposizione di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b bis), e’ compatibile anche con il principio di ragionevolezza enunciato dall’articolo 3 Cost., e con il principio rieducativo della pena di cui all’articolo 27 Cost., in virtu’ del correttivo contenuto nello stesso articolo 6, comma 8 bis, che consente, su iniziativa dell’interessato ed in costanza di determinati presupposti, la cessazione – da disporsi discrezionalmente da parte del questore competente degli effetti pregiudizievoli derivanti al soggetto dalla precedente applicazione del divieto.
13. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.

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