Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 luglio 2016, n. 33266

Insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via piu’ diretta, alla stazione dei Carabinieri

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 29 luglio 2016, n. 33266

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Ann – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del g. 7/1/2014 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Nicosia, la Corte di appello di Caltanissetta ha assolto (OMISSIS) dal reato di evasione (articolo 385 c.p.) perche’ il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale, richiamata una pronuncia in tal senso della Corte di legittimita’ ha ritenuto evidente che la contestata condotta non era sorretta dall’elemento psicologico proprio del delitto contestato avuto riguardo alla giustificazione dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari offerto dal (OMISSIS) che asseriva di esservi stato costretto dalla forte sofferenza psicofisica cagionata dalla forzata convivenza con altri soggetti, sofferenza che lo aveva indotto ad allontanarsi dal luogo in cui era in corso la misura degli arresti domiciliari presentandosi immediatamente presso il Comando Stazione Carabinieri di (OMISSIS), ove si costituiva.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta deducendo il vizio di violazione di legge (in relazione agli articoli 42 e 43 c.p.) e vizio di motivazione della sentenza deducendo che i dissapori, anche gravi, con altri soggetti che si trovavano nella comunita’ non autorizzavano l’imputato a violare le prescrizioni impostegli e non valgono ad elidere il dolo della condotta contestata poiche’ era suo preciso onere, in presenza di una qualsivoglia condizione che renda necessaria o che consenta una modifica del provvedimento cautelare, avanzare richiesta all’autorita’ giudiziaria procedente, a meno che non si configuri un imminente pericolo di un danno grave alla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione la carenza della effettiva violazione dell’interesse oggetto della norma incriminatrice e del correlativo dolo del delitto di evasione facendo specifico riferimento ad un orientamento della Corte di legittimita’ che, sia pure in presenza di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via piu’ diretta, alla stazione dei Carabinieri (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806). In ragione di tale orientamento la Corte territoriale ha ritenuto insussistente il dolo del reato di evasione pervenendo ad una conclusione che non solo non si pone in contrasto con la norma di diritto sostanziale di cui all’articolo 385 c.p. nell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimita’, ma che neppure si connota in termini di manifesta illogicita’ dell’apparato argomentativo che la sorregge.
3. A fronte di tali evidenze il ricorso del Procuratore generale non contiene ulteriori elementi di valutazione idonei a configurare come pretestuosa la giustificazione dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari offerta dal (OMISSIS) ovvero che questi non si sia presentato, costituendosi, immediatamente e per la via piu’ breve presso il Comando Stazione Carabinieri di (OMISSIS) e, dunque, il ricorso appare infondato.
P.Q.M.

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