Non può essere considerato stalking il comportamento, anche molesto, dell’uomo che aveva prestato dei soldi alla donna di cui si era invaghito e, dopo l’inutile corteggiamento, la tempestava di telefonate per riaverli. Inutilmente il pm fa ricorso contro l’assoluzione dal reato di stalking
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 10 maggio 2017, n. 22703
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2016 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina del 14 novembre 2014, assolveva (OMISSIS), dal delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., commesso in danno di (OMISSIS), per insussistenza del fatto.
Riteneva la Corte territoriale che la testimonianza della parte offesa fosse priva della valenza dimostrativa sufficiente a sostenere l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato per il delitto di atti persecutori, perche’ giudicata inattendibile, anche alla strega della sua valutazione in rapporto al contenuto degli altri apporti dichiarativi. Da cio’ la conclusione che il comportamento pur molesto tenuto dall’imputato non poteva ritenersi persecutorio, perche’ estrinsecatosi in reiterate richieste, mai violente, dirette ad ottenere dalla persona offesa, di cui era stato invaghito, la restituzione delle somme di denaro che le aveva erogato per aiutarla a far fronte ad una situazione di difficolta’ economica.
2. Avverso la decisione della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto impugnazione il Procuratore Generale, deducendo promiscuamente, in un unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 612 bis c.p. ed in relazione all’articolo 192 c.p.p., per non avere il giudice di appello fatto buon governo delle regole di valutazione della testimonianza della persona offesa, la quale e’ prova piena da sola idonea a sorreggere il costrutto accusatorio senza necessita’ di riscontri; il vizio di motivazione, per essere incorso lo stesso giudice nel travisamento dei risultati della prova, avendo assegnato alla testimonianza della parte offesa contenuti ritenuti erroneamente in contrasto con quelle di altre testimonianze.
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
3.1. Deve rilevarsi in primo luogo che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il giudice di secondo grado si e’ puntualmente attenuto al principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3 – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 – dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 26510401) e, nell’accogliere i rilievi difensivi circa la inattendibilita’ della persona offesa, ha preso in considerazione il contenuto delle testimonianze rese da persone estranee ai fatti – vicine alla parte offesa o all’imputato – non allo scopo di riscontrare le propalazioni della parte offesa, ma al fine di sottoporle alla necessaria verifica critica, richiesta per ogni testimonianza ed a maggior ragione per quella proveniente dalla persona offesa, che ha un interesse verso l’esito del giudizio tanto piu’ se costituita parte civile.
3.2. Inconferente risulta, peraltro, il richiamo del ricorrente ad un preteso travisamento dei risultati della prova da parte della Corte territoriale, vizio, che, come e’ noto, ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di’ prova incontestabilmente diverso da quello reale, avendo ad oggetto la doglianza agitata dal Procuratore generale, piuttosto, il vizio del “travisamento del fatto”, che non e’ possibile dedurre in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 – dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 25443901).
Stima utile il Collegio rammentare, oltretutto, che, secondo la linea ermeneutica consolidata di questa Corte regolatrice, la rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali puo’ essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorieta’ della motivazione rispetto ad essi sia percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 – dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701 Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 – dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901), con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca “individuazione” e di specifica “rappresentazione” degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta piu’ adeguate a(la natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice).
Esaminata in quest’ottica, la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perche’ il provvedimento impugnato ha rappresentato, in maniera esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni, le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a non ravvisare la ricorrenza di una piattaforma probatoria idonea a sostenere il peso dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato per i fatti contestatigli: ragioni che gli argomenti opposti dal ricorrente non sono riusciti a disarticolare nella loro tenuta logica e giuridica.
4. Dalle argomentazioni svolte deriva il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
In caso di diffusione del presente provvedimento dispone l’oscuramento delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Motivazione semplificata.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2017.
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