Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 10 maggio 2017, n. 22710

Commette il reato di minaccia chi invita un giornalista “a stare attento professionalmente”.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 10 maggio 2017, n. 22710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 10.2.2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa LOY Maria Francesca, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p.;

udito per l’imputato l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) del Foro di Trani, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani, nella funzione di giudice d’appello, ha confermato integralmente la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui all’articolo 612 c.p., condanna emessa dal Giudice di Pace di Trani in data 16.07.2014.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a sei motivi di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, violazione di legge in relazione all’articolo 612 c.p., per la ritenuta sussistenza e configurabilita’ del reato di cui al predetto articolo in relazioni alle locuzioni asseritamente proferite “devi stare attento professionalmente, anzi incontriamoci personalmente, da soli”, nonche’, ai sensi della lettera e del predetto articolo 606 c.p.p., vizio argomentativo della motivazione.

Osserva la difesa della parte ricorrente l’erroneita’ giuridica della motivazione impugnata laddove aveva ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 612 c.p., nelle frasi sopra citate, attese che le stesse, anche per le circostanze concrete in cui erano state proferite, non potevano considerarsi, come ritenuto anche dal giudice di appello, potenzialmente idonee ad incidere sulla liberta’ morale della persona offesa. Osserva, peraltro, la difesa che non era neanche emersa la circostanza dalla escussione dibattimentale della persona offesa che il ricorrente avesse pronunziato la frasi di incontrarsi “da soli”, giacche’ la stessa era stata riportata in querela ed utilizzata impropriamente dal giudice di prime cure come prova della sua esistenza, mentre la querela era stata acquisita al fascicolo del dibattimento al solo fine di accertare la condizione di procedibilita’ del reato; osserva, inoltre, che l’altra frase pronunciata, e cioe’ quella di “stare attento professionalmente”, era stata proferita non gia’ con toni e finalita’ minacciose, ma soltanto al fine di richiamare la persona offesa ad una maggiore attenzione professionale nello svolgimento della sua professione di giornalista, dal momento che aveva riportato sulla (OMISSIS) una notizia che riguardava una compravendita immobiliare in termini inesatti, in modo da coinvolgere ingiustamente nella vicenda il ricorrente e la moglie di quest’ultimo, di professione avvocato, e che, poi, era stata assolta da ogni addebito penale nella vicenda giudiziaria cosi’ malamente riportata, a detta del ricorrente; rileva, ancora, che, nonostante l’esplicito motivo di gravame avanzato sul punto in esame, il giudice di appello non aveva spiegato quale fosse il profilo di concretezza del male ingiusto minacciato e che il richiamo contenuto nella motivazione impugnata al profilo di “potenziale” idoneita’ della condotta ad incidere sulla liberta’ morale della persona offesa, come richiesto dalla giurisprudenza teorica in subiecta materia, doveva ritenersi una motivazione tautologica e priva di un substrato probatorio.

1.2 Con il secondo motivo si denunzia, sempre ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, violazione di legge in relazione all’articolo 612 e comunque vizio argomentativo in ordine alla affermata idoneita’ soggettiva della asserita minaccia. Osserva la difesa che la presunta minaccia proveniva da soggetto incensurato che, peraltro, avrebbe pronunciato la frase incriminata sopra riportata in una sola occasione e nel corso di una unica conversazione telefonica; osserva, ancora, che sul punto aveva avanzato un esplicito motivo di gravame e che il giudice di appello non aveva risposto in alcun modo a tale censura e dunque deduce sul punto anche l’omessa motivazione.

1.3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e, vizio di carenza ed illogicita’ della motivazione e, comunque, anche parziale travisamento della prova su un elemento di prova su cui aveva gia’ avanzato motivo di doglianza in appello e per il quale il giudice di secondo grado non si era, comunque, pronunciato e deduce, pertanto, vizio argomentativo sulla mancata valutazione dell’attendibilita’ intrinseca delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla parte civile e dalla (OMISSIS), moglie della parte civile stessa. Deduce la difesa che, sul punto qui da ultimo indicato, aveva proposto specifico motivo di gravame e che il giudice di appello non aveva fornito risposta motivazionale al profilo della mancanza di prova in ordine alla pronunzia da parte dell’imputato della ulteriore frase indicata nell’editto accusatorio e secondo la quale il ricorrente avrebbe invitato la persona offesa ad incontrasi da soli.

Osserva ancora la difesa che la motivazione fornita dal giudice di appello in ordine alla credibilita’ della persone offese e della moglie di quest’ultimo – secondo cui tale credibilita’ riposerebbe sulla assenza di precedenti dissapori e contrasti, dal che’ si evinceva l’assenza di un intento calunnatorio nelle dichiarazioni della persona offesa – mal si conciliava con la discrasia tra quanto affermato dalla persona offesa nella querela e quanto, invece, affermato in sede di escussione dibattimentale sulla pronunzia da parte dell’imputato della frase sopra riportata da ultimo. Osserva inoltre che la valutazione sulla credibilita’ intrinseca ed estrinseca della moglie della persona offesa non teneva in debita considerazione la circostanza del rapporto di coniugio esistente tra le parti, su cui anche qui il giudice di appello non aveva argomentato.

1.4 Con il quarto motivo si denunzia vizio argomentativo sempre in relazione all’articolo 612 c.p., e piu’ precisamente carenza di motivazione in punto di elemento psicologico del delitto di cui all’articolo 612 c.p.. Denunzia la difesa la totale carenza di motivazione in ordine alla esplicazione degli elementi giustificativi della valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato.

1.5 Con il quinto motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e, violazione di legge e vizio argomentativo per non aver applicato il giudice di appello la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., per la tenuita’ del fatto, giacche’ introdotta medio tempore nel corso di celebrazione del giudizio di secondo grado.

1.6 Con il sesto motivo di deduce sempre violazione di legge in relazione all’erronea condanna al risarcimento del danno per i danni subiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ infondato.

2.1 La prima questione devoluta all’attenzione di questa Corte involge il problema della qualificazione giuridica delle condotte ascritte all’imputato, giacche’, secondo gli assunti difensivi, le frasi pronunciate dall’imputato alla persona offesa, e cioe’ “devi stare attento professionalmente, anzi incontriamoci personalmente, da soli”, non integrerebbero il presupposto oggettivo del reato di cui all’articolo 612, cod. pen., non essendo, peraltro, idonee ad intimorire, anche in ragione delle circostanze di luogo, di tempo e di modalita’ di propalazione, la persona offesa dal reato.

2.2 n Collegio e’ invece di contrario avviso, ritenendo che le condotte contestate nell’editto accusatorio integrino il reato di minaccia.

2.2.1 Ed invero, secondo il consolidato orientamento esegetico di questa Corte – ai fini dell’integrazione del reato di minaccia – non e’ necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla liberta’ morale del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016 – dep. 18/10/2016, Nino, Rv. 26828901; cfr., anche ex plurimis, Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008 – dep. 17/12/2008, Parlato e altri, Rv. 24260401: fattispecie in cui in applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito – che aveva escluso il contenuto intimidatorio delle seguenti espressioni rivolte ad alcuni giocatori di una squadra di calcio e contenute in una lettera anonima, pubblicata su un quotidiano sportivo: “ci hanno sempre dipinto come un gruppo violento che negli ultimi anni e’ maturato. Per l’amore della maglia… siamo disposti a tornare indietro. Non metteteci alla prova. Fiduciosi nella vostra intelligenza, per l’ultima volta vi salutiamo” – ritenendo che fossero volte non tanto ad intimidire i calciatori, quanto ad esternare il malcontento della tifoseria nei confronti di alcuni di essi, adoperando il linguaggio colorito che sarebbe “prassi costante” nel mondo calcistico).

In realta’, il delitto di minaccia e’ reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneita’ della condotta ad intimidirla. (Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008 – dep. 23/12/2008, Giuliani, Rv. 24248401). Detto altrimenti, la norma che incrimina la minaccia delinea un reato di pericolo, per la cui integrazione non e’ richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima. E’ sufficiente, invece, che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per cio’ solo, la sfera della liberta’ morale (Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999 – dep. 23/12/1999, Cafagna G, Rv. 21632101).

Dunque, ritiene la Corte che il reato di minaccia richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario (cosi’, peraltro, anche Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014 – dep. 10/12/2014, Marotta, Rv. 26135701).

2.2.2 Cio’ premesso, osserva la Corte come, nel caso di specie, le due frasi pronunziate dall’imputato, peraltro del tutto scollegate, per quanto emerge dalla lettura degli atti da una possibile rivendicazione – questa si’ legittima – di tutela dei propri diritti in relazione alla pubblicazione del predetto articolo sulla (OMISSIS) attraverso il ricorso all’autorita’ giudiziaria (si legga, in tal senso, la possibile presentazione di una querela per diffamazione a mezzo stampa al giornalista ritenuto “incauto” della propalazione della notizia) – rivestano effettiva valenza minacciosa proprio per il modo in cui sono state pronunciate ed anche per l’ulteriore avvertimento di risolvere la “questione” in separata sede da soli, e dunque senza la presenza di testimoni.

Peraltro, anche la frase dall’inequivoco contenuto intimidatorio di “stare attento professionalmente”, per come pronunciata (unitamente all’altra da ultimo ricordata), non puo’ essere letta, come vorrebbe la parte ricorrente, come un semplice monito al giornalista di tenere un comportamento piu’ corretto nell’espletamento della professione svolta da quest’ultimo, quanto piuttosto come la minaccia di possibili ritorsioni nel campo lavoristico in danno della persona offesa.

Cio’, secondo la giurisprudenza sopra richiamata (cui anche questo Collegio intende fornire continuita’ applicativa) e tenendo a mente il principio secondo cui, per la integrazione del reato di cui qui in discussione, e’ sufficiente che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per cio’ solo, la sfera della liberta’ morale, non puo’ che far concludere questa Corte nel ritenere che sia stata corretta la qualificazione giuridica fornita dai giudici di merito e che si sia, pertanto, integrato il delitto di minacce.

Del resto, deve essere, anche in questo contesto decisorio, ribadito ancora una volta il principio secondo cui, verbatim, “Il reato di minaccia e’ un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non e’ richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della liberta’ morale; la valutazione dell’idoneita’ della minaccia a realizzare tale finalita’ va fatta avendo di mira un criterio di medialita’ che rispecchi le reazioni dell’uomo comune” (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992 – dep. 23/07/1992, Mascia, Rv. 19143301).

3. Anche il secondo motivo, in ordine alla capacita’ offensiva delle frasi proferite dalla persona offesa in ragione delle modalita’ di esternazione della minaccia, e’ infondato, in ragione delle medesime osservazioni sopra riportate in relazione al primo motivo di censura ritenuto, come detto, non accoglibile.

4. Con il terzo motivo si deduce, da un lato, un travisamento della prova e, dall’altro, una scorretta valutazione probatoria sul profilo di “attendibilita’ intrinseca” delle dichiarazioni della persona offesa.

4.1 Sotto quest’ultimo profilo, ritiene la Corte che la doglianza sia addirittura formulata in modo inammissibile.

4.1.1 Sul punto, non e’ inutile ricordare che, in relazione al contenuto della censura, la Corte di legittimita’ non puo’ fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi e’ riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimita’ la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta piu’ adeguata. Cio’ vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non puo’ stabile se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile opinabilita’ di apprezzamento”. Cio’ in quanto l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, non consente al giudice di legittimita’ una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto e’ consentito solo l’apprezzamento sulla logicita’ della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilita’ di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Orbene, secondo la giurisprudenza ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a cio’ che e’ stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurita’ ed incongruenza, il controllo sull’affidabilita’ dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010).

Cosi’ delineato il perimetro di cognizione del giudice di legittimita’ in punto di vizio argomentativo, osserva la Corte come, nel caso di specie, la parte ricorrente la voglia sollecitare ad una nuova valutazione della prova dichiarativa, gia’ ampiamente scrutinata dai giudici di merito e gia’ valutata probatoriamente ai fini del giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato, proponendo, sotto quest’ultimo profilo, la parte ricorrente una doglianza palesemente inammissibile. Ed invero, il giudice di appello ha fornito una congrua ed adeguata motivazione – a differenza di quanto eccepito dalla parte ricorrente che, sul punto qui da ultimo in esame, ha dedotta addirittura una “omessa motivazione” – anche in ordine al profilo di credibilita’ “intrinseca” della persona offesa, giudizio quest’ultimo collegato all’accertata assenza di pregressi dissapori tra le parti, arricchendo, peraltro, la motivazione anche dell’ulteriore profilo – neanche richiesto, a mente dell’articolo 192 c.p.p. – della presenza di ulteriori “riscontri esterni” alle dichiarazioni della persona offesa, rappresentati, nella specie, dalla conferma delle dichiarazioni minacciose dalla moglie della vittima del reato (che aveva ascoltato la conversazione in “viva voce”) e dall’ulteriore elemento di conferma discendente dall’esame dei tabulati telefonici.

4.1.2 Sotto altro profilo, e cioe’ quello legato al denunziato “travisamento della prova”, osserva la Corte, in premessa, quanto segue.

4.1.2.1 Per rintracciarsi un “travisamento della prova”, denunziabile come vizio in sede di legittimita’ nella nuova versione normativa fuoriuscita dalla novella legislativa di cui alla L. n. 46 del 2006, occorre che la “prova travisata” sia idonea a “disarticolare” l’intero ragionamento probatorio e nello stesso tempo riguardi una prova decisiva per il decidere (Cass., Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 – dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 23720701).

Va dunque ribadito, anche in questa sede decisoria ed in tema di motivi di ricorso per cassazione, il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purche’ specificamente indicati dal ricorrente, e’ ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio (Cass., Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 – dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401).

E’ noto che, anche a seguito della modifica apportata all’articolo 606 c.p.p., lettera e), dalla L. n. 46 del 2006, non e’ deducibile nel giudizio di legittimita’ il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. pen. sez. 6, 25255/2012 Rv. 253099).

E’ invece deducibile ex articolo 606 c.p.p., il “travisamento della prova”, il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Cass. pen. sez. 5, 39048/2007 Rv. 238215).

Siffatto vizio di travisamento della prova e’, comunque. denunciabile con il ricorso per cassazione:

a) quando ricorra la cosiddetta “contraddittorieta’ processuale”(Cass. pen. sez. 6, 8342/2011 Rv.249583);

b) quando si tratti di “travisamento di una prova decisiva” acquisita al processo, che e’ integrato dall’esistenza di una palese difformita’ tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Cass. pen. sez. 3, 39729/2009 Rv. 244623);

c) quando si prospetti il vizio di “travisamento della prova dichiarativa”, e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformita’ tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Cass. pen. sez. 5, 933872013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).

In questo contesto normativo, assume cosi’ pregnante rilievo l’obbligo di fedelta’ del testo della decisione agli atti processuali o probatori, risultando valorizzati, oltre la tenuta “logico-argomentativa”, anche i criteri di esattezza, completezza e tenuta “informativa” della motivazione (Cass., Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti) e, nel contempo, rafforzato l’onere di specifica indicazione delle ragioni a sostegno del peculiare motivo di ricorso imperniato sulla “contraddittorieta’ processuale”, gia’ gravante sul ricorrente ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., lettera c). La portata innovativa dello statuto del vizio di travisamento della prova trova conferma nelle coerenti e largamente prevalenti applicazioni giurisprudenziali della riforma (v., ex plurimis, Cass., Sez. 6, 15/3/2006, Casula, rv. 233708; Sez. 2, 23/3/2006, P.M. in proc. Napoli, rv. 233460; Sez. 2, 5/5/2006, Capri, rv. 233733-735; Sez. 1, 2/5/2006, Scognamiglio, rv. 233781; Sez. 1, 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic, in Foro it. 2006, 2, 531), nelle quali, peraltro, si riconosce la sussistenza del vizio soltanto quando l’errore disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione.

Niente di tutto cio’ e’ stato denunziato dalla parte ricorrente.

Cio’ posto, osserva la Corte come, sebbene la parte ricorrente voglia ricondurre il vizio denunziato nel paradigma applicativo del “travisamento della prova” (in relazione alla insussistenza fattuale della seconda frase minacciosa, per come riportata nell’editto accusatorio), in realta’ la doglianza si incentri diversamente sulla richiesta di rivalutazione “contenutistica” della prova dichiarativa di cui si denunzia il travisamento, e cio’ senza neanche allegare un vizio argomentativo declinabile ai sensi della lettera e dell’articolo 606, primo comma, del codice di rito, con cio’ ponendo la doglianza al di fuori del perimetro di cognizione del giudizio di legittimita’, per quanto gia’ sopra precisato.

Peraltro, osserva la Corte come, anche a tutto voler concedere alla tesi difensiva della parte ricorrente sul punto qui da ultimo in discussione, non e’ comunque dubitabile che la doglianza cosi’ sollevata, e cio’ relativamente alla frase “incontriamoci personalmente”, non e’ in grado, per come formulata nell’atto introduttivo, ad integrare quell’errore percettivo idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio allegato, giacche’, per quanto sopra riferito, e’ principio consolidato quello secondo cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, deve essere idoneo ad intaccare la “tenuta complessiva” del ragionamento probatorio su cui si regge la motivazione impugnata.

Orbene, per quanto gia’ sopra affermato il pronunciamento gia’ della prima fase sopra ricordata rivestiva, gia’ di per se’, una forte valenza intimidatoria e minacciosa e. dunque, le ulteriori censure qui sollevate dalla parte ricorrente risultano, francamente, non rilevanti.

5. Il quarto motivo e’ invece inammissibile in ragione della sua genericita’.

5.1 Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi e’ anche quello, sancito a pena di inammissibilita’, della specificita’ dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o piu’ punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso e’ inammissibile perche’ privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta anche sul profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

6. Il quinto motivo e’ anch’esso inammissibile.

Ed invero, giova ricordare che l’istituto di nuovo conio di cui all’articolo 131 bis c.p., e’ stato introdotto, nell’ordinamento positivo, con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, e, dunque, la parte ricorrente avrebbe potuto richiedere l’applicazione del predetto per lo meno in sede di discussione della udienza in appello che si e’ celebrata in data 10.2.2016.

In mancanza di cio’, non e’ piu’ possibile reclamare il beneficio di cui al detto articolo 131 bis, per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione.

7. Anche il sesto motivo, la cui doglianza si incentra sull’accertamento del risarcimento del danno subito dalla persona offesa, pecca delle medesime carenze di genericita’ sopra evidenziate e dunque va dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *