Il processo tributario non e’ annoverabile tra quelli di “impugnazione- annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non e’ diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell’accertamento dell’ufficio; di conseguenza, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi, e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, non puo’ limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte
Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 3 agosto 2016, n. 16154
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12437-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 19/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso affidato a due motivi l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 24/4/09 del 19.3.2009 con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo che lo sgravio parziale disposto dall’Ufficio in corso di causa rendeva evidente l’illegittimita’ della cartella, la quale non poteva essere confermata in parte, ma richiedeva il suo annullamento integrale, con emissione di nuova cartella per le residue imposte dovute, stante il principio della divisione dei poteri, amministrativo e giurisdizionale.
La societa’ intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denunzia la “Violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, in combinato disposto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ponendo il quesito di diritto se, a fronte di uno sgravio parziale della cartella esattoriale impugnata dal contribuente, abbia errato la C.T.R. che, “pur avendo implicitamente riconosciuto la persistente debenza degli importi residui a carico” del contribuente, annulli la cartella esattoriale parzialmente sgravata “affermando che l’Ufficio e’ tenuto ad emanare una diversa cartella di pagamento peri suddetti importi residui”.
2. Con il secondo mezzo viene altresi’ denunziata la “Violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, in combinato disposto al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, ponendo il quesito di diritto se “sia possibile per il giudice tributario annullare integralmente la cartella esattoriale (pur dopo averne riconosciuto la parziale legittimita’) sulla base del presupposto secondo cui al Giudice tributario sarebbe precluso l’accertamento sul rapporto, dovendosi limitare a giudicare solo della legittimita’ dell’atto impugnato”.
3. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
4. Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare i principio per cui, in ipotesi di sgravio parziale, anche se eseguito in forza di sentenza che abbia ridotto la pretesa impositiva, non e’ indispensabile l’emissione di una nuova cartella “con importo rettificato” (Cass. nn. 22804/15 e 21222/06), a differenza del caso in cui si abbia il totale annullamento del debito tributario, che comporta la necessita’ di formazione di un nuovo ruolo (Cass. n. 356/00).
5. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte il processo tributario non e’ annoverabile tra quelli di “impugnazione- annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non e’ diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell’accertamento dell’ufficio; di conseguenza, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi, e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, non puo’ limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. nn. 6918/13, 13034/12, 11935/12, 15825/06, 11265/03).
6. Divergendo la sentenza impugnata dai suddetti principi, essa merita di essere cassata con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, esclusa l’illegittimita’ della cartella impugnata e la necessita’ di emissione di una nuova cartella a seguito dello sgravio parziale disposto dall’amministrazione finanziaria, provvedera’ a definire i limiti del rigetto parziale dell’impugnazione proposta del contribuente, nonche’ a regolare le spese processuali, incluse quelle relative al giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
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