In assenza di prova liberatoria da parte del convenuto, il Giudice applica la presunzione di colpa sancita dall’art. 2054 c.c.

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 2 agosto 2016, n. 16037

In assenza di prova liberatoria da parte del convenuto, il Giudice applica la presunzione di colpa sancita dall’art. 2054 c.c., pervenendo, così, sulla base degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile, all’accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di lesioni colpose, con conseguente prescrizione quinquennale del diritto dell’attore al risarcimento del danno

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 2 agosto 2016, n. 16037

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6025-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2001 (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. (ora (OMISSIS) S.p.A.), rispettivamente proprietario conducente ed assicuratrice dell’autovettura a bordo della quale era trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati in data 4 aprile 1999 a seguito della fuoriuscita di strada e del ribaltamento del veicolo.
Nella contumacia del (OMISSIS), si costitui’ la compagnia assicuratrice, eccependo la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno e contestando l’entita’ della pretesa risarcitoria.
2. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigetto’ la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
3. Proposto appello dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 3 gennaio 2012, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Rilevava la corte che, anche prescindendo dal fatto che la prescrizione quinquennale non era stata fatta valere come specifico motivo di appello, la stessa prospettazione fattuale dell’atto introduttivo, nel quale l’attore aveva riferito che “il conducente, probabilmente a causa di un improvviso colpo di sonno, perdeva il controllo della sua autovettura’ portava ad escludere la configurazione di un fatto di reato, trattandosi di affermazione non circostanziata ne’ verificabile, ben potendosi attribuire la fuoriuscita di strada dell’autovettura ad altre circostanze non imputabili al conducente. Ribadiva, poi, la corte la tardivita’ della notifica dell’atto di citazione rispetto al termine di prescrizione biennale.
4. Contro la decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c. nonche’ motivazione errata e illogica in ordine alla inapplicabilita’ alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale corrispondente al fatto-reato.
Sostiene il ricorrente che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto un fatto integrante il reato di lesioni personali colpose, avendo altresi’ richiesto l’ammissione dell’interrogatorio formale del convenuto (OMISSIS) nonche’ della prova testimoniale sulla dinamica del sinistro rappresentata in citazione.
Deduce, inoltre, di avere sempre sostenuto, a fronte dell’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non si era verificata, di modo che, indipendentemente dalla formulazione di uno specifico motivo di gravame circa l’applicabilita’ della prescrizione prevista per il reato, il thema decidendum dell’appello era rimasto intrinsecamente legato all’accertamento della intervenuta o meno prescrizione del diritto azionato dall’attore.
Il motivo e’ fondato.
Deve anzitutto escludersi che si sia formato il giudicato sulla questione relativa al termine prescrizionale previsto per il reato di lesioni colpose. Con l’appello proposto, il (OMISSIS) ha contestato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dichiarata dal primo giudice, di modo che la questione afferente la durata della prescrizione applicabile nel fattispecie e’ rimasta sub iudice. Invero, la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame puo’ verificarsi soltanto con riferimento ai capi della sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perche’ fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno.
Tanto premesso, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27337 del 2008, e’ ormai consolidata nel ritenere che qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorche’ per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’articolo 2947 c.c., comma 3, l’eventuale piu’ lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purche’ il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
Tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilita’ derivante dalla circolazione dei veicoli vi sono le presunzioni sancite dall’articolo 2054 c.c.. Tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell’articolo 2054 c.c. per far valere la responsabilita’ extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, il quale puo’ liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua volonta’ ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 11270 del 2014). Inoltre, il terzo trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, puo’ esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell’assicurato proprietario del veicolo (Cass. n. 23918 del 2007).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, la compagnia assicuratrice, a fronte della circostanza non contestata che il (OMISSIS), trasportato sull’autovettura dell’assicurato (OMISSIS), ebbe a riportare lesioni personali a seguito della fuoriuscita di strada del mezzo, avrebbe dovuto superare la presunzione di colpa gravante sul conducente proprietario del veicolo, prevista dall’articolo 2054 c.c., dimostrando che l’incidente era dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilita’ del (OMISSIS).
Erroneamente, pertanto, la corte territoriale, dopo aver rilevato, in conformita’ del principio di diritto espresso dalla richiamata sentenza della Sezioni Unite n. 27337/08 che l’accertamento incidenter tantum degli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, deve essere compiuto dal giudice civile con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, ha fatto ricadere sul trasportato danneggiato la mancanza di prova in concreto di come si fosse verificato l’incidente (sulle cui modalita’ l’attore aveva peraltro articolato prova orale). Per contro, i giudici di merito avrebbero dovuto, in assenza di prova liberatoria da parte dei convenuti, applicare la presunzione di colpa sancita dall’articolo 2054 c.c. pervenendo cosi’, sulla base degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile, all’accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di lesioni colpose con conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Stante la presunzione legale, inconferenti si rivelano pertanto le considerazioni svolte dalla corte territoriale in merito alla possibilita’ che l’evento dannoso potesse essere stato cagionato da una serie di altre circostanze (rispetto al solo ipotizzato “improvviso colpo di sonno”) non imputabili alla condotta di guida del conducente dell’autovettura.
In conclusione, dovendosi configurare, con il criterio civile della presunzione di colpa di cui all’articolo 2054 c.c., la sussistenza di una fattispecie integrante il reato di lesioni colpose, nella specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex articolo 2947 c.c., comma 3.
2. Resta cosi’ assorbito il secondo motivo di ricorso, inerente la contestata interruzione del termine di prescrizione biennale.
3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che dovra’ decidere la controversia facendo applicazione dei principi sopra enunciati, provvedendo altresi’ alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

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