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2.3.- Con il terzo motivo la difesa rileva la nullita’ della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), con riferimento alla negata conversione della pena detentiva in liberta’ controllata. La Corte di Appello di Catania, infatti, aveva negato la concessione del beneficio in questione, ritenendolo inapplicabile a causa dei pregressi precedenti penali dell’imputato. Tuttavia, osserva la difesa, i precedenti penali non costituiscono ragione ostativa alla concessione della liberta’ controllata, in luogo della pena, purche’, come stabilito dalla stessa L. n. 689 del 1981, articolo 56, la condanna non sia superiore a tre anni nel quadriennio precedente alla commissione del reato per il quale si richiede l’applicazione del beneficio, ovvero si siano registrati precedenti specifici nel decennio precedente, situazioni nelle quali il ricorrente non si trovava, potendo quindi legittimamente godere della conversione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pur risultando infondate le doglianze nel merito, deve essere accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli ulteriori motivi) con il quale l’imputato, riproponendo doglianza gia’ proposta in appello si duole dell’erronea qualificazione dei fatti contestati ai sensi dell’articolo 516 c.p. evidenziando l’insussistenza degli elementi del reato contestato, atteso che la non genuinita’ dei prodotti era desunta, non dall’esame degli stessi e dalle reali condizioni dei prodotti (carne), ma dalla non tracciabilita’ degli stessi e dalla assenza di etichettature e dalla conservazione in un frigo privo di rilevatore di temperatura.
Dalla lettura delle sentenze di merito, invero, emerge che i fatti contestati concretamente al ricorrente e quindi accertati nel corso del giudizio, sono riconducibili alla diverse fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, quali i reati di cui alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b, e articolo 6. In base alla giurisprudenza di questa corte invero, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non e’ necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma e’ sufficiente che esso concerna le modalita’ estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. il 09/01/2002, Butti, Rv. 220716). In questo senso anche la custodia in frigoriferi inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto (Sez. 3, n. 9477 del 21/01/2005, Ciccariello).
Per tale reato non risulta necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l’esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, nel caso di specie avvenuto (cfr. sez. 3, 14/06/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 25/10/2016), n. 44927). Tuttavia, la riqualificazione dei fatti in tale fattispecie impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto, trattandosi di contravvenzione, la prescrizione risulta maturata rispetto ai fatti del (OMISSIS).
Pertanto si impone, all’esito della riqualificazione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come contravvenzione ai sensi della L. n. 283 del 1962, articolo 5 lettera b, e articolo 6 annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

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