Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 febbraio 2018, n. 9073. Sequestro dei beni della società per dichiarazione infedele

Sequestro dei beni della società per dichiarazione infedele.

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 9073
Data udienza 17 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L.;
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONELLA CIRIELLO;
sentite le conclusioni del PG Dr. FELICETTA MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 2 marzo 2017, ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., per l’imputazione provvisoria per la quale e’ indagato (OMISSIS) di Delitto di dichiarazione infedele continuata (articolo 81 c.p., Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4) perche’, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con condotta consistita nell’omessa contabilizzazione dei ricavi provenienti dalla vendita di uve da vino – i cui acquisti risultano regolarmente contabilizzati senza che siano state registrate le corrispettive vendite, al fine di evadere le imposte sui indicava nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli effettivi, con evasione dell’imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi pari ad Euro 730.397,98 per l’anno d’imposta 2009, Euro 114.131.32 per l’anno d’imposta 2010, Euro 1446.520,89 per l’anno d’imposta 2011, Euro 1.610.686,54 per anno d’imposta 2012.
2.- Con ordinanza del 13.07.2017 il Tribunale della liberta’ di Bari ha, per quanto qui rileva, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del resto tributario compiuti dagli organi della persona giuridica, per l’importo di Euro 5.688.201,48, nonche’, in caso di insufficienza dei beni o di assenza degli stessi, il sequestro per equivalente di qualsiasi utilita’ economicamente valutabile sino a concorrenza della predetta somma, nei confronti di (OMISSIS), rappresentante legale della societa’.
2.1.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la (OMISSIS) srl, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 8, evidenziando che gli indagati erano stati prosciolti dalle accuse di associazione a delinquere per la realizzazione di violazioni finanziare ai danni dell’erario, tra le quali, in particolare, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione delle imposte e dichiarazioni infedeli per omessa contabilizzazione dei ricavi.
Con tale proscioglimento, il GIP, sia pure nei limiti della cognizione cautelare, aveva evidenziato l’assenza di elementi idonei a provare che dalle condotte contestate fosse scaturito beneficio economico personale, elemento essenziale per la configurazione del reato.
2.1. Avrebbe errato, pertanto, il Tribunale del Riesame, nell’applicare la misura del sequestro, pur affermando che l’elemento del profitto in capo alla ricorrente fosse rimasto indimostrato, altresi’ erroneamente ravvisando il fumus commissi delicti, atteso che, nella prospettazione difensiva non sarebbe mai esistita, ne’ provata l’esistenza di alcuna associazione per delinquere tra il (OMISSIS), la (OMISSIS) e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento penale, ne’ una gestione unitaria delle societa’ asseritamente utilizzate per la presunta evasione IVA.
Avrebbe, altresi’, errato il giudice del riesame omettendo di dare rilevanza ad importanti aspetti, quali l’assenza di elementi di novita’ nel proseguo delle indagini rispetto ai fatti contestati, risalenti al 2009/2012, l’assenza di qualsivoglia vantaggio economico in capo al (OMISSIS) o la (OMISSIS) dopo la realizzazione delle condotte contestate, la circostanza che la (OMISSIS) sia rimasta inattiva dal 01.04.2011, come attestato da certificato camerale, ed infine che (OMISSIS) insieme al socio (OMISSIS) abbiano ceduto ad un terzo soggetto l’intera quota di partecipazione della societa’ (OMISSIS) srl.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ inammissibile.
3.1. Dalla mera lettura della ordinanza impugnata emerge che il tribunale, conformemente all’istanza avanzata dal pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare in relazione all’ipotesi accusatoria di cui al capo d della imputazione provvisoria che riguarda il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 ossia il reato di dichiarazione infedele, i cui elementi consistono, come e’ noto, nella indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello, effettivo (come contestato al ricorrente analiticamente) senza che assuma rilievo alcuno l’elemento del vantaggio economico o del profitto sui quali insiste la ricorrente (cfr. pag. 10). 3.2. L’ordinanza risulta del resto adeguatamente motivata rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti (cfr. pag. 8) in quanto analizza il fatto sia rispetto alla versione vigente all’epoca, anno 2012, del reato di dichiarazione infedele, sia rispetto alla successiva modifica normativa, piu’ favorevole al contribuente, nelle cui soglie il fatto stesso risulta comunque sussumibile, pervenendo ad una ricostruzione della fattispecie conforme a quanto argomentato da ultimo da questa corte, che ha affermato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40317 del 26/04/2016, nonche’ Cass. n. 30686/2017) che il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4), deve percio’ ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sottofatturazione, o dalla indicazione di costi inesistenti (non piu’ fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilita’, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicita’ (nel senso cioe’ che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all’esercizio di competenza, risolvendosi in cio’, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l’intera condotta punibile)”.
3.3. Appare allora, anche con riguardo alle ulteriori allegazioni di cui a pag, 12 e ss. del ricorso, che la ricorrente, pur denunciando un vizio di violazione di legge, finisca per prospettare un vizio di motivazione, proponendo una lettura e alternativa del quadro indiziario, in generale inammissibile in cassazione e vieppiu’ allorche’ oggetto del ricorso siano le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, giacche’ tale ricorso e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cosi’, tra le piu’ recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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