Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099. L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo

L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo, irrilevante essendo che l’azione esecutiva sia stata tempestivamente intrapresa nei confronti degli altri condebitori.

Ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099
Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03227/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), considerata, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ivi ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2941/2016 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 09/11/2016;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
la (OMISSIS) scpa ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il 04/01/2017, per la cassazione della sentenza n. 2941 del 09/11/2016 del Tribunale di Messina, con cui e’ stata accolta l’opposizione di (OMISSIS) al pignoramento ai suoi danni da quella eseguito con notifica del 31/10/2013, per riconosciuta perenzione del precetto a lui ed al condebitore (OMISSIS) notificato il 31/05/2013;
(OMISSIS) resiste con controricorso; e, formulata proposta di definizione – per inammissibilita’ – in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la ricorrente fa tardivamente pervenire memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
in via preliminare, non e’ necessario ordinare il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di (OMISSIS), del cui completamento non si rinviene la prova in atti, dinanzi all’evidente ragione di inammissibilita’ del ricorso: cio’ che, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, impone di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulta ritualmente notificato, trattandosi di attivita’ processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);
sempre in via preliminare, e’ inammissibile la memoria della ricorrente, pervenuta solo alle 12.25 del 19/01/2018 e quindi tardivamente, vale a dire oltre il termine di cinque giorni prima dell’adunanza camerale di decisione del ricorso; infatti – del resto solo il ricorso e il controricorso potendo farsi pervenire a questa Corte per posta (Cass. ord. 20/10/2014, n. 22201) – e’ indispensabile che il termine stesso sia rispettato, a garanzia del diritto di difesa della controparte soprattutto ora che, dopo la riforma del 2016 del rito di legittimita’, piu’ non vi e’ alcuna ulteriore possibilita’ di replica: pertanto, quanto contenuto nella detta memoria non puo’ essere preso nemmeno in considerazione;
cio’ posto, la ricorrente lamenta: “errata interpretazione della natura del termine di efficacia del precetto. Termine di decadenza. Conseguenze in ordine a piu’ azioni esecutive intraprese. Violazione dell’articolo 360 c.p.c., con riferimento al n. 3 per erronea interpretazione dell’articolo 481 c.p.c.”; ed al riguardo deduce che, per essere unitaria la ragione di credito azionata nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), la notifica di un pignoramento ai danni di questo in pendenza del termine previsto dall’articolo 481 c.p.c., avrebbe escluso la perenzione nei confronti anche del primo;
il ricorso e’ inammissibile: dal ricorso, neppure potendo valere a sanarne le lacune alcuno degli atti successivi, non e’ dato ricostruire la data in cui il preteso atto idoneo ad impedire la decadenza anche nei confronti di (OMISSIS) sarebbe stato notificato; e sono cosi’ violate le disposizioni dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, visto che tale intuitivamente decisiva circostanza non e’ riportata nel ricorso, privando questa Corte, che non deve affidarsi ad altri atti del giudizio per la ricostruzione dello svolgimento del processo e per il riscontro della non novita’ delle tesi difensive sottoposte al suo esame, della possibilita’ di accedere al merito della doglianza;

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