Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 marzo 2018, n. 5097. In una prelazione per vincolo monumentale le controversie relative alla notifica del vincolo ed alla sua trascrizione competono al giudice amministrativo.

In una prelazione per vincolo monumentale le controversie relative alla notifica del vincolo ed alla sua trascrizione competono al giudice amministrativo.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 5097
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19959/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) (n. (OMISSIS)), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (gia’ Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (n. (OMISSIS));
– intimati –
avverso la sentenza n. 422/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1) Con atto di compravendita del 26.05.1981, rogato dal notaio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vendevano all’avv. (OMISSIS) e ad (OMISSIS), in comune ed in parti uguali, rispettivamente, il fondo sito in localita’ (OMISSIS) – partita (OMISSIS), f. (OMISSIS), particelle nn. (OMISSIS) – ed il fondo individuato alla particella n. (OMISSIS).
Con successivo atto di compravendita del 26.01.1994, rogato dal notaio (OMISSIS), (OMISSIS) cedeva all’avv. (OMISSIS) la propria quota indivisa.
Sull’immobile gravava un vincolo archeologico, costituito con Decreto Ministeriale 28 luglio 1975, emanato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali in forza della L. n. 1089 del 1939.
Entrambi i notai, al momento dei rogiti, omettevano di denunciare al Ministero i rispettivi atti, provvedendovi nel 1996.
Il Ministero il 20.12.1996 esercitava il diritto di prelazione per le particelle n. (OMISSIS) e notificava il relativo decreto ministeriale rispettivamente a (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di venditrici, all’avv. (OMISSIS), nella veste di loro legale e procuratore speciale ed, infine, all’avv. (OMISSIS), quale acquirente.
L’avv. (OMISSIS) instaurava due cause parallele; l’una dinanzi al giudice amministrativo; l’altra innanzi al giudice ordinario. 1.1) Con ricorso n. 548/1997 adiva il TAR Campania per ottenere l’annullamento del decreto 20.12.1996 di esercizio del diritto di prelazione. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 1606/2008; disattendeva i vizi formali di legittimita’ proposti avverso il provvedimento e dichiarava infondata la censura di eccesso di potere relativa al mancato riconoscimento dell’intervenuta usucapione speciale per i fondi rustici ex articolo 1159-bis c.c., in quanto riteneva che, poiche’ la vendita del bene non era stata denunciata alla P.A., l’acquirente non ne poteva acquistare la proprieta’ per usucapione abbreviata, atteso che il negozio era inopponibile all’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2142/2010 confermava la decisione. La pronuncia del Consiglio di Stato veniva impugnata per revocazione, la quale veniva dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.
1.2) Parallelamente, con atto di citazione notificato il 20-21-22.02.1997 l’avv. (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per vedersi dichiarare pieno ed esclusivo proprietario delle porzioni di fondo indicate alle particelle nn. (OMISSIS). L’attore, nel dettaglio, chiedeva la declaratoria di nullita’/inefficacia della notifica del Decreto 20 dicembre 1996 di esercizio della prelazione, nonche’ di accertare la carenza di potere del Ministero per intervenuta usucapione speciale.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), quale ulteriore erede di (OMISSIS).
Il Ministero convenuto resisteva ed eccepiva il difetto di giurisdizione.
La convenuta (OMISSIS) chiamava in causa il notaio (OMISSIS), per far accertare la sua responsabilita’ professionale per omessa denuncia della compravendita alla P.A..
Il notaio (OMISSIS) chiamava in garanzia la (OMISSIS) ed eccepiva che dalle visure ipocatastali non aveva rilevato alcun vincolo, poiche’ il Ministero avrebbe effettuato una trascrizione “assolutamente inefficace ed inopponibile”.
In conseguenza, con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, l’avv. (OMISSIS) eccepiva l’inesistenza e la radicale inefficacia della notifica e della trascrizione del vincolo apposto con Decreto Ministeriale 28 luglio 1975, nei confronti dei danti causa delle venditrici; eccepiva, per connessione, la carenza di potere del Ministero ai fini dell’esercizio della prelazione per effetto della inopponibilita’ del vincolo del 1975; ribadiva, infine, il perfezionamento dell’acquisto a titolo originario della proprieta’ per usucapione, intervenuta prima dell’esercizio della prelazione e in presenza di un vincolo archeologico privo di efficacia.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 635/2006, dichiarava improponibili le domande, declinando la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo, in quanto riteneva che le questioni relative alla efficacia ed opponibilita’ del vincolo non attenessero “all’esistenza del vincolo stesso” e, pertanto, esulassero “dalla sfera di giurisdizione dell’AGO” (pag. 22 sent. di primo grado riportata a pag. 10 del ricorso per cassazione), giacche’ non veniva in discussione l’esistenza del potere ablatorio del Ministero ma solo il suo legittimo esercizio.
Avverso tale pronuncia, l’avv. (OMISSIS) interponeva appello che, con sentenza del 25.06.2015, veniva rigettato dalla Corte d’appello di Salerno.
La Corte riteneva che il tribunale avesse correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito della giurisdizione amministrativa, in quanto “vicenda di stampo pubblicistico, in cui la P.A. agisce in condizioni di supremazia ed emette LA un provvedimento di tipo autoritativo, della cui legittimita’ non puo’ che conoscere il giudice amministrativo”. Aggiungeva “per completezza di indagine (…) che le doglianze oggi esposte sono state oggetto di decisione anche in sede amministrativa”, con relativa “formazione di un giudicato sulle medesime questioni, ivi compresa quella della usucapione speciale”.

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