Non può essere mantenuta la confisca dei beni rispetto ai reati aboliti per effetto del Dlgs 158/2015.
Sentenza 21 febbraio 2018, n. 8421
Data udienza 12 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 7.4.2017 del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;
letta la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese a favore dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7.4.2017, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso in opposizione proposto in data 4.3.2016 nell’interesse di (OMISSIS) ed ha confermato la sua precedente ordinanza in data 18.2.2016. Ha premesso che la Corte di cassazione con sentenza n. 55129/2016 aveva riqualificato come opposizione il ricorso proposto in data 4.3.2016 dalla difesa del (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione in data 18.2.2016 con ritrasmissione degli atti al Tribunale.
Ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono: a) con ordinanza del 18.2.2016 aveva provveduto sulla richiesta formulata in data 22.12.2015 nell’interesse del (OMISSIS) avente ad oggetto la revoca della sentenza emessa nei suoi confronti in data 23.5.2014, irrevocabile il 21.6.2014, relativa a piu’ delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, nonche’ la revoca dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione con cui era stata disposta la confisca di alcuni beni, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, il cui articolo 8 aveva modificato il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, innalzando la soglia di punibilita’ ad Euro 250.000,00 per ciascun periodo d’imposta e sulla richiesta formulata in data 15.12.2015 dall’Ufficio competente al recupero delle spese di giustizia; b) in particolare, aveva deciso la revoca della sentenza penale di condanna perche’ il fatto non era piu’ previsto dalla legge come reato, il che, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 2, aveva determinato anche la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali, tra cui le spese processuali e di sequestro, donde il rigetto dell’istanza del competente Ufficio; c) invece, quanto alla confisca, siccome vi era stata l’acquisizione del bene a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, escludeva, a suo avviso, l’applicazione dell’articolo 673 c.p.p.; d) con ricorso per cassazione proposto in data 4.3.2016, il (OMISSIS) aveva impugnato l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione in data 12.3.2015, lamentando la violazione degli articoli 2 e 322-ter c.p. nonche’ del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, deducendo come unico motivo di censura l’erroneita’ della mancata restituzione dei beni confiscati sul presupposto della natura di misura di sicurezza della confisca per equivalente operata in relazione al profitto dei reati tributari ex L. n. 244 del 2007, laddove si trattava di una misura sanzionatoria; e) la Corte di cassazione aveva qualificato tale ricorso come opposizione; f) con riferimento specifico alla confisca, la relativa ordinanza non era stata tempestivamente impugnata ed aveva avuto esecuzione perche’ l’autovettura AUDI targata (OMISSIS) era stata venduta in data 3.7.2015 e per le somme sul conto corrente era stata eseguita la comunicazione ad Equitalia in data 29.5.2015; g) sebbene l’ordinanza avesse qualificato la confisca delle somme di denaro come “per equivalente”, in realta’ la giurisprudenza aveva chiarito che si trattava di confisca “diretta” ed in considerazione della natura del bene non richiedeva la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell’ablazione ed il reato; h) nei reati tributari, il profitto poteva ritenersi costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e poteva consistere anche in un risparmio di spesa come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario; i) vi era continuita’ normativa tra la L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, e il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, sicche’ la confisca doveva essere obbligatoriamente disposta, in forma diretta o per equivalente, sia in relazione al prezzo che al profitto del reato; l) in ogni caso, anche la confisca per equivalente non poteva essere revocata con restituzione dei beni all’avente diritto, quando aveva avuto gia’ esecuzione, come nella specie.
2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), per violazione dell’articolo 322-ter c.p., in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, articolo 2 c.p., Decreto Legislativo n. 158 del 2015, e articolo 673 c.p.p..
2.1. Espone che il Tribunale, nell’ordinanza del 18.2.2016, aveva erroneamente ritenuto che la confisca per equivalente fosse una misura di sicurezza patrimoniale con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza comportava l’immediata acquisizione del bene allo Stato, anche nell’ipotesi dell’abolitio criminis o dell’illegittimita’ costituzionale della norma, mentre la confisca in oggetto aveva pacificamente natura sanzionatoria, con la conseguenza che doveva essere travolta dalla revoca della sentenza. Il Tribunale invece aveva ripercorso l’intera vicenda inserendo nuovi elementi per giustificare il diniego della richiesta. In particolare, premesso che la confisca potesse e dovesse essere disposta in forma diretta o per equivalente sia in relazione al prezzo che al profitto del reato, aveva poi ritenuto che nella specie non era possibile procedere al prelievo diretto in mancanza di prova dell’ottenimento del profitto.
Pur ritenendo che l’orientamento maggioritario era nel senso che la confisca nei reati tributari aveva natura sanzionatoria, l’aveva poi considerata come una misura di sicurezza. Il Giudice aveva pero’ trascurato che oggetto della confisca era stata anche un’autovettura e che egli non aveva commesso il reato. La motivazione dell’ordinanza era pertanto illogica e contraddittoria perche’, dopo aver sostenuto che si trattava di confisca diretta, era ritornato sui suoi passi per affermare che si trattava di confisca per equivalente con carattere sanzionatorio, essendo volta all’apprensione, non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, quanto di un valore a questo equivalente. Proprio a conforto della natura di sanzione penale, la confisca poteva riguardare solo i beni appartenenti all’inquisito e non anche quanto spettante ai terzi, e poteva essere disposta solo in presenza di una condizione fondamentale, cioe’ l’esistenza di un profitto derivante dalla commissione di un reato tributario che non era stato commesso.
2.2. Argomenta che la motivazione secondo cui la confisca era stata “eseguita” e non era possibile disporne la revoca era illogica per due distinte ragioni: a) la confisca non poteva considerarsi tecnicamente eseguita perche’ era stata disposta non in sentenza ma con separata ordinanza del Giudice dell’esecuzione, provvedimento non impugnato in ragione del non ancora modificato quadro normativo, sicche’ non poteva ritenersi l’acquiescenza implicita, tanto piu’ che non aveva mai avuto comunicazione dell’effettiva esecuzione del provvedimento ablativo; b) era errato il riferimento al limite dell’esaurimento degli effetti, atteso che, come per la pena detentiva, anche per le sanzioni accessorie non sembrava possibile affermare il venir meno dell’interesse alla revoca per effetto della successiva abolitio criminis dal momento che v’era sempre un interesse alla revoca della confisca.
L’errore in diritto dipendeva dalla sovrapposizione della natura della confisca quale sanzione piuttosto che quale misura di sicurezza.
Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del 7.4.2017 con conseguente restituzione dei beni confiscati all’avente diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il tema sottoposto all’esame di questa Corte e’ se sia sostenibile il mantenimento della confisca rispetto a reati per cui e’ intervenuta l’abolitio criminis, nella specie i delitti ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter sotto la soglia di punibilita’ individuata con il successivo Decreto Legislativo n. 158 del 2015.
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