Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8633. L’imputabilita’, quale capacita’ di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volonta’ del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi

L’imputabilita’, quale capacita’ di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volonta’ del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilita’, debba essere accertata con priorita’ rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico e’ pienamente compatibile con il vizio solo parziale di mente.
La rinnovazione della perizia puo’ essere, del resto, disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se congruamente motivata, come e’ a dirsi nella specie, e’ incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto.
In punto di determinazione della pena, vale la regola che – quando il reato e’ continuato, ed il fatto, considerato come violazione piu’ grave, e’ circostanziato – prima si determina la pena base per la medesima violazione piu’ grave e su questa si opera (previo, se del caso, giudizio di valenza) la riduzione, o l’aumento, eventualmente conseguenti; sulla sanzione cosi’ risultante vanno applicati i singoli aumenti a titolo di continuazione, all’esito di una valutazione di congruita’ che terra’ conto, per ciascun reato, anche delle sue forme (semplici o circostanziate) di manifestazione.

Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8633
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco M. S – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandr – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO CENTOFANTI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CENICCOLA ELISABETTA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

Udito il difensore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella emessa il 28 settembre 2016, a seguito di rito abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole dei reati, uniti in continuazione, di danneggiamento aggravato (articolo 635 c.p., comma 2, pro tempore), detenzione e porto illegali di arma comune da sparo clandestina (L. n. 895 del 1967, articoli 2, 4 e 7, e L. n. 110 del 1975, articolo 23), porto ingiustificato di piu’ coltelli (L. n. 110 del 1975, articolo 4) e detenzione abusiva di munizioni (articolo 697 c.p.), accertati il (OMISSIS).

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, (OMISSIS), quel giorno, esplodendo (in presenza di avventori) numerosi colpi di arma da fuoco all’interno degli esercizi commerciali “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, siti in (OMISSIS), aveva danneggiato numerose slot-machines ivi collocate; datosi alla fuga in automobile, era bloccato dai Carabinieri e trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, di numeroso munizionamento e di due coltelli (uno a serramanico ed uno da caccia). In udienza di convalida dell’arresto, l’imputato aveva ammesso gli addebiti, riferendo che non voleva fare male a nessuno ma che aveva perso al gioco tutti i suoi guadagni ed identificava negli apparecchi di gioco la fonte dei suoi problemi. La perizia psichiatrica, disposta nel corso del giudizio di primo grado, lo aveva riconosciuto seminfermo di mente, in quanto affetto da “disturbo dell’adattamento con umore depresso e ansia misti” e da “ludopatia”.

Il trattamento sanzionatorio conclusivo includeva l’irrogazione della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 10.000 Euro di multa, determinata partendo dalla pena base (per il piu’ grave delitto di porto illegale di arma comune da sparo) di cinque anni e 15.000 Euro, ridotta a quattro anni e 10.000 Euro per le attenuanti generiche, ridotta ulteriormente a tre anni e 9.000 Euro per l’attenuante ex articolo 89 c.p.; pene ricondotte alla misura iniziale a seguito degli aumenti a titolo di continuazione e definitivamente abbattute di un terzo per la scelta del rito.

Era infine disposto il ricovero dell’imputato, a pena espiata, in REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per il tempo massimo di sei anni ed otto mesi.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando tre motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), – la mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, sul punto relativo all’elemento psicologico dei reati.

Posto che l’imputato, come emerso in giudizio, e’ affetto da gravi patologie psichiatriche, che lo rendevano alla data dei fatti non (completamente almeno) compos sui, la Corte territoriale non si sarebbe fatta adeguatamente carico di verificare se l’azione fosse sorretta da piena contezza della sua antÃÆ’­socialita’ e, quindi, da adeguato dolo; ed avrebbe argomentato in modo solo apparente il diniego di rinnovazione dell’accertamento peritale.

2.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), – il difetto di motivazione, sul punto relativo alla misura di sicurezza.

La sottostante pericolosita’ sociale sarebbe stata ritenuta previo generico richiamo alla gravita’ della condotta, senza alcun approfondimento delle possibilita’ di reinserimento sociale per effetto dell’espiazione della pena inflitta.

2.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), – la violazione degli articoli 62-bis, 81, 89 e 133 c.p., nonche’ l’inadeguata motivazione, sul punto relativo al trattamento sanzionatorio.

Sarebbe erronea l’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 89 c.p. in relazione alla sola pena base irrogata per il reato piu’ grave, anziche’ alla pena complessivamente determinata all’esito della riconosciuta continuazione.

Sarebbe anche immotivata la reiezione dell’istanza difensiva, volta a conseguire una maggiore estensione delle attenuanti generiche e a veder rivalutato in mitius il complessivo trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile (articolo 606 c.p.p., comma 3).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *