Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57118. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello

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In sintesi, sostiene il P.M. ricorrente che ove il giudice ritenga particolarmente lieve il fatto che si traduce in diverse norme di legge che attengono ad aspetti normativi diversi e che si sostanzia nel sottrarre alla valutazione tecnica dell’autorita’ amministrativa la sicurezza di un corpo di fabbrica dentro il quale entrano liberamente persone per effettuare consumazioni ignare del fatto che la struttura potrebbe non sopportare il carico, deve motivare in sentenza le ragioni di tale convincimento, pena un’interpretazione assolutamente soggettiva e non aderente ai fatti dei criteri ermeneutici di valutazione della condotta contenuti all’articolo 131 bis c.p.; a cio’, poi, aggiunge che il giudice avrebbe dovuto, prima di decidere, sentire la p.o.; il giudice, pur avendo correttamente affermato che la pronuncia della sentenza di proscioglimento non richiede il consenso della p.o., ha tuttavia erroneamente ritenuto che dalla mancata necessita’ del consenso discenda la non obbligatorieta’ di sentire la p.o., nel caso di specie identificantesi nell’ufficio tecnico del comune di Pesaro e nell’ufficio sismico dell’ex Provincia di Pesaro – Urbino.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione di legge, sub specie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9.
In sintesi, sostiene il P.M. ricorrente che il giudice avrebbe violato la predetta disposizione non applicando con la sentenza assolutoria ex articolo 131 bis c.p. la sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione, non facendo dunque applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte, ne’ risultando che l’opera sia stata sanata da un punto di vista edilizio ne’ comunque pronunciandosi sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
4. Quanto al primo motivo, infatti, il tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte formatasi a proposito del rapporto tra reati abituali e continuazione con riferimento all’applicabilita’ della speciale causa di non punibilita’ del fatto di particolare tenuita’, afferma che la contestazione di piu’ violazioni non esclude la possibilita’ di effettuare la valutazione di comportamenti plurimi che possono in concreto essere indicativi di un’inclinazione al crimine dell’agente e quindi della sua qualificata pericolosita’ sociale nella quale si sostanzia l’abitualita’ della condotta, concludendo che non rappresenta una condizione soggettiva ostativa alla valutazione dell’abitualita’ perche’ di per se’ non dimostrativa della stessa; nella specie, secondo il giudice, la condotta del reo non avrebbe arrecato alcun effettivo danno sotto il profilo urbanistico non avendo ampliato la zona concessagli per lo svolgimento della sua attivita’ ne’ modificato la struttura in termini volumetrici o di consistenza materiale piu’ onerosa per il territorio.
5. Trattasi di motivazione che, pur condivisibile in termini generali, mal si attaglia al caso di specie. Deve, a tal proposito, rilevarsi che le contestazioni sono relative alla realizzazione in assenza di p.d.c., di preventivo avviso all’ufficio del genio civile e di autorizzazione da parte del medesimo ufficio, di una struttura delle dimensioni complessive di mq. 33, realizzata dall’imputato quale amministratore unico della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, struttura evidentemente destinata ad essere utilizzata nell’esercizio della sua attivita’.
In base a tale premessa, dunque, correttamente il P.M. evidenzia come il giudice abbia ritenuto il fatto di particolare tenuita’ senza tener conto della fattispecie concreta, limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, del tutto condivisibilmente, ritiene che la continuazione ex se non significhi abitualita’ e, dunque, non precluda l’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p..

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