E’ integrata la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, d. lgs. n. 152/2006) nel caos in cui il materiale vegetale bruciato non sia prodotto sul terreno ove avviene la combustione e questa non sia finalizzata al reimpiego come concime o ammendante dei residui, bensì alla mera eliminazione del rifiuto
Sentenza 18 dicembre 2017, n. 56277
Data udienza 24 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2017 del TRIBUNALE di BRINDISI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 26/1/2017 ha affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS), che ha condannato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), cosi’ riqualificata l’originaria imputazione, riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256-bis, perche’, quale titolare di un’impresa individuale avente ad oggetto la sistemazione di parchi, giardini ed aiuole, in piu’ occasioni trasportava, abbandonava e bruciava su un terreno del quale aveva la materiale disponibilita’, rifiuti vegetali altrove prodotti in assenza di valido titolo abilitativo (in (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che, all’esito del processo, non sarebbe stato dimostrato che i materiali scaricati e bruciati provenissero da terreni diversi da quello in cui tali operazioni venivano effettuate, rilevando che le stesse rientrerebbero nell’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 182, comma 6-bis.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta provenienza dei materiali da altri siti, osservando che non sarebbe dato rilevare in sentenza da quali elementi il giudice possa aver dedotto tale circostanza.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale sul terreno, provvedimento che lamenta essere stato adottato dal giudice senza esplicitarne le ragioni.
5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia la mancata assunzione di prove decisive, rappresentate da due testimonianze che il Tribunale non avrebbe assunto nonostante esplicita richiesta, la prima del proprietario del terreno, che avrebbe potuto meglio specificare l’incarico dato all’imputato e la sua natura, la seconda di un teste a discarico, (OMISSIS).
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, premettendo che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che le indagini avevano avuto origine dall’informazione, ricevuta da personale del Corpo Forestale dello Stato, di episodi di abbandono e bruciamento di rifiuti vegetali su un terreno, chiuso e recintato, che si accertava essere stato affidato all’imputato dal comproprietario che ne aveva la materiale disponibilita’, con l’incarico di tenerlo in ordine e sorvegliarlo e con facolta’ di raccogliere e trattenere i frutti prodotti dagli alberi ivi esistenti.
[…segue pagina successiva]
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