Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47827. Costituzione fondo patrimoniale e sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000

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1. Con sentenza del 1.2.2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 19.3.2014 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca – che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui all’articolo 81 cpv c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter (capi 3 e 4) e articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 (capo 5) e l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione-assolveva l’imputata dal reato di cui al capo 3) perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato e dal reato di cui al capo 4) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo 5) in mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta integrante il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11.

Argomenta che la costituzione di un fondo patrimoniale non e’ idonea a rendere inefficace, ne’ totalmente ne’ parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale; richiama sul punto la giurisprudenza di legittimita’ che ha ammesso la facolta’ dell’ente di riscossione di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale senza dover provare l’estraneita’ del debito fiscale ai bisogni della famiglia.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle somme da sottoporre a sequestro per equivalente e poi a confisca.

Argomenta che erroneamente la Corte territoriale utilizzava per la determinazione del quantum da sottoporre a sequestro gli importi ritenuti evasi in riferimento alle contestazioni di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter e, non, invece, il valore dei beni sottratti all’esecuzione.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (sez. 3, 4 aprile 2012, n. 40561, Rv 253400; Sez.3,n.9154de/19/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266457), a fronte di un fondo patrimoniale costituito ex articolo 167 cod. civ., per fare fronte ai bisogni della famiglia, e’ necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 che nell’operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve, dunque, individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. E non e’ ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per se’ l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.

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