Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47827. Costituzione fondo patrimoniale e sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000

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E’ stato, infatti, sottolineato che la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare, secondo quanto enucleato anche dalla giurisprudenza civile, che ha ricompreso tra i bisogni della famiglia tutte quelle esigenze volte al suo pieno mantenimento ed al suo armonico sviluppo nonche’ al potenziamento della sua capacita’ lavorativa, dovendosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Viceversa, quando sia stata dimostrata l’idoneita’ della costituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23986 del 5/5/2011, dep. 15/6/2011, Pascone, Rv 250646), tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco.

Inoltre, e’ stato rimarcato che, sia sotto il profilo della idoneita’ degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, s’impone la necessita’ di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale; con la conseguenza che il giudice deve motivare sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere inefficace il recupero del credito erariale. (Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 04/03/2016, Rv. 26645, cit).

Nella specie, la Corte territoriale si e’ discostata dai predetti principi ed ha offerto una motivazione inadeguata evidenziando il solo profilo temporale della stretta concomitanza tra la costituzione del fondo patrimoniale e le reiterate condotte di omesso versamento delle imposte dovute e nulla argomentando, invece, in maniera specifica, in merito alla idoneita’ della condotta a rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.

Un siffatto obbligo motivazionale s’imponeva anche alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di riscossione coattiva delle imposte, secondo la quale l’iscrizione ipotecaria e’ ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicche’ e’ legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneita’ del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, ne’ escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (Sez. 6-5, n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01; Sez.5, n.22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01-; Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638353 – 01, che ha precisato che l’articolo 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilita’ dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, sicche’ l’esattore puo’ iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purche’ il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneita’, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.).

Tale omissione motivazionale vizia, pertanto, l’atto decisorio, che va annullato sul punto con rinvio per nuovo giudizio.

3. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.

Erroneamente, in difformita’ dei principi affermati da questa Corte suprema in subiecta materia, i Giudici di appello hanno determinato il quantum da sottoporre a confisca individuando il profitto del reato nell’ammontare complessivo delle imposte oggetto di sottrazione fraudolenta al pagamento.

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