Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 3 novembre 2017, n. 5088. Ai fini del temperamento dell’automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, costituito dall’ipotesi in cui lo straniero abbia legami familiari in Italia

Ai fini del temperamento dell’automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, costituito dall’ipotesi in cui lo straniero abbia legami familiari in Italia, l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ricomprende i parenti entro il terzo grado tra i familiari ai quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento e nei cui confronti trova applicazione la particolare tutela riconosciuta alla famiglia, purché siano a carico e inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

Sentenza 3 novembre 2017, n. 5088
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6993 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Im. Tr., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell’Interno, Questura Parma, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

* Questura di Parma-Ufficio Immigrazione, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – SEZ. STACCATA DI PARMA, n. 197/2017, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Al. Tu. su delega di Im. Tr. e l’Avvocato dello Stato Al. Gi.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il decreto 24.1.2017, impugnato in primo grado e con cui il Questore di Parma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’appellante, elenca in primo luogo

le seguenti condanne penali dal medesimo riportate:

– in data 10.07.2012, sentenza del Tribunale di Parma (irrevocabile il 05.10.2012) per il reato di cui all’art. 588 co. 2 C.P. (rissa); pena reclusione mesi 6;

– in data 10.11.2015, sentenza n. 1031/2015 del Tribunale di Parma per il reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 L. 110175 (porto abusivo di armi in concorso);

– in data 19.11.2015 sentenza del G.I.P. del Tribunale di Parma (irrevocabile il 25.02.2016) per i reati di cui agli artt. 81 C.P. e art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 (cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato, commesso dall’aprile 2011 e fino al gennaio 2013 in Parma); pena reclusione anni 1 e mesi 8 e multa di euro 800,00 che, agli atti d’Ufficio non risulta pagata.

Indi, richiama l’art. 4 comma 3 del D.L.vo n. 286/98 e succ.mod, che prevede la non ammissibilità in Italia dello straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti.

Infine, il decreto formula le seguenti considerazioni:

– lo straniero si è regolarizzato in Italia, in data 09/05/2012; benché attualmente stia lavorando (assunto in data 08.11.2016 e in precedenza risultava disoccupato sin dal 19.09.2015), i molteplici comportamenti penali rivelano senza dubbio che lo stesso, non ha avuto alcuna intenzione di integrarsi nel tessuto sociale, bensì solo quella di ottenere facili guadagni, al di fuori di una normale e dignitosa attività lavorativa, ancorché meno remunerativa;

– agli atti dell’Ufficio, non risulta che in Italia lo straniero sia legato a moglie e/o figli;

– le condanne in capo allo straniero, in sede penale, sono appartenenti ad una tipologia per la quale la pericolosità è stata individuata dallo stesso legislatore all’art. 4 co. 3 T.U.I., in quanto di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico;

– l’Ufficio ha provveduto, in data 21.07.2016, ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 07.08.90, n. 241, di cui lo straniero è venuto a conoscenza in data 18.10.2016, attraverso accesso agli atti del proprio legale: tuttavia, nonostante il lungo tempo trascorso, non ha mai fatto pervenire memorie o altra documentazione integrativa né ha inteso presentarsi presso all’Ufficio Immigrazione, così dimostrando il proprio disinteresse.

2. Con l’appellata sentenza n. 197/2017, il T.A.R. Emilia-Romagna – Sez. Staccata di Parma ha respinto il ricorso, ritenendo:

– che il provvedimento considera anche i legami familiari in Italia del ricorrente e l’integrazione dello stesso nel tessuto sociale, in osservanza al disposto di cui all’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98;

– che non siano pertinenti al caso di specie i principi in materia di tutela dei minori, in quanto lo straniero è maggiorenne già da diversi anni;

– che la Questura abbia adeguatamente valutato anche la situazione lavorativa e familiare, caratterizzata, quest’ultima, peraltro dalla assenza di legami rilevanti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 289/98, ed esprimendosi per la mancanza di una integrazione nel tessuto sociale;

[…segue pagina successiva]

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