Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 17 aprile 2018, n. 17126.
Ai fini di una dichiarazione fraudolenta la falsità può essere riferita anche ai soggetti con cui è intercorsa l’operazione. L’articolo 2 dlgs 74/2000 è riferibile sia al falso materiale che ideologico.
Sentenza 17 aprile 2018, n. 17126
Data udienza 28 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/01/2017 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS), del foro di Napoli, per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), avv. (OMISSIS), del foro di Napoli, per (OMISSIS) e (OMISSIS), e avv. (OMISSIS), del foro di Roma, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. In parziale riforma della sentenza resa, all’esito del giudizio abbreviato, dal g.i.p. del tribunale di Napoli in data 29 gennaio 2013, appellata dagli imputati e dal p.m., con sentenza emessa in data 13 gennaio 2017 la Corte d’appello di Napoli, ai fini che qui rilevano, applicava a (OMISSIS) il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel resto confermando la sentenza di primo grado. In particolare, in entrambi i gradi di merito, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati, e’ stata affermata la penale responsabilita’ di: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al delitto di cui all’articolo 416 c.p. per aver fatto parte di un’associazione per delinquere – i primi due nella veste di promotori ed organizzatori, gli altri quale meri partecipi con il ruolo di procacciatori di clienti – composta da piu’ di dieci persone, finalizzata alla commissione di piu’ delitti di evasione fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (capo A); (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al delitto di cui agli articoli 110 e 416 c.p., loro rispettivamente contestato ai capi C) e E), perche’, in concorso con i soggetti indicati al capo A) e in stretta sinergia con i promotori ed organizzatori ed effettuando la redazione delle fatture sanitarie false per supportare le false dichiarazioni dei redditi, apportavano un contributo concreto ai fini della conservazione, del rafforzamento e della operativita’ dell’associazione di cui al capo A) in un momento di sua fibrillazione; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere, in concorso con altri correi di volta in volta indicati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di falsa documentazione attestante spese sanitarie mai sostenute e dunque relative ad operazioni inesistenti, indicato, nelle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2009, relative ai redditi prodotti nell’anno 2008, elementi passivi fittizi, per un ammontare come indicato nei capi F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), W), X), Y), Z), AA), BB), CC), DD), EE), FF), GG); (OMISSIS) in relazione al solo reato di cui al capo FF). In estrema sintesi, agli imputati, nei ruoli sopra indicati, era ascritto di avere organizzato e partecipato a un sodalizio criminale, esistente ed operante nel territorio napoletano, che attraverso la predisposizione di documentazione sanitaria materialmente falsa (apparentemente emessa da cliniche private), aveva consentito a numerosi contribuenti di presentare dichiarazioni dei redditi fraudolente per l’esposizione di spese sanitarie mai sostenute (per le quali spetta la detrazione Irpef del 19%), cosi’ pervenendosi all’illecito risultato di fare ottenere agli stessi un rimborso Irpef non dovuto, pari complessivamente ad 2.709.783,00 Euro, il cui ammontare veniva versato dai singoli contribuenti, nella meta’, al sodalizio criminoso.
(OMISSIS) veniva, altresi’, ritenuta responsabile di un’ulteriore violazione dell’articolo 416 c.p., per aver fatto parte di un’associazione per delinquere – nella veste di promotore e di capo – finalizzata alla commissione di piu’ delitti di evasione fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (capo HH) – ovviamente diversa da quella di cui al capo A, benche’ avente lo stesso modus operandi – e relativi delitti scopo, di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, per avere, in concorso con altri correi di volta in volta indicati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di falsa documentazione attestante spese sanitarie mai sostenute, e dunque relative ad operazioni inesistenti, indicato, nelle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2009, relative ai redditi prodotti nell’anno 2008, elementi passivi fittizi, per un ammontare indicato nel capo II).
2. Avverso l’indicata ordinanza propongono ricorso per cassazione gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ affidato a un unico, articolato motivo, con cui si deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera c). Il ricorrente, in particolare, contesta: la sussistenza del delitto associativo di cui al capo A), in quanto le condotte poste in essere dagli imputati sarebbero sussumibili nell’ipotesi di concorso di persone in un reato continuato, e, in ogni caso, non sarebbe ravvisabile, in capo al (OMISSIS), il ruolo di promotore; la mancata derubricazione del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 in quello previsto dall’articolo 4, ovvero dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs.; il trattamento sanzionatorio, che non avrebbe considerato il corretto contegno processuale del (OMISSIS), il quale, peraltro, e’ privo di pendenze giudiziarie.
4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta, con riferimento al delitto associativo contestato ai capi A) e HH), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 416 c.p., nonche’ vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del delitto in esame. Assume la ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente ravvisato gli elementi costitutivi dei delitti di cui all’articolo 416 c.p., in luogo del concorso di persone nel reato continuato, facendo leva su elementi non risolutivi – ossia: l’intenso legame tra gli imputati, la distribuzione operativa dei ruoli, il numero rilevante di delitti fine – che pure caratterizzano il concorso di persone nel reato continuato, e considerando che l’iniziale accordo aveva ad oggetto una serie, unitaria anche nel tempo, di dichiarazioni mendaci.
4.2. Con il secondo motivo si eccepisce, pure in riferimento al delitto associativo contestato ai capi A) e HH), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 416 c.p., comma 1, difetto di motivazione e travisamento della prova.
Deduce la ricorrente che, dalla lettura delle intercettazioni riportate nella sentenza impugnata, emergerebbe il ruolo sovraordinato di (OMISSIS) rispetto a quello della ricorrente quanto all’associazione di cui al capo A), dal momento che e’ il (OMISSIS) che si manifesta quale unico e reale capo del sodalizio nei momenti piu’ significativi, ossia nella fase ideativa iniziale, contattando l’avv. (OMISSIS) e il “professore” (OMISSIS) per organizzare e pianificare gli illeciti, e in quello di risoluzione della crisi, provocata dalla richiesta del (OMISSIS), responsabile CAF, di esibire la documentazione giustificativa dei dati di spesa.
Quanto al delitto di cui al capo HH), la Corte territoriale avrebbe parimenti ravvisato il ruolo apicale della (OMISSIS) con una motivazione scarna e frutto di una lettura parziale delle fonti di prova.
4.3. Con il terzo motivo si eccepisce, con riferimento alle imputazione relative ai reati fine di cui ai capi F), G), H), I), 3), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), W), X), Y), Z), AA), BB), CC), DD), EE), FF), GG), II), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2.
Secondo la prospettazione difensiva, le dichiarazioni truffaldine furono elaborate ed immesse informaticamente nel sistema senza alcun documento giustificativo, falsamente creato ex post alla richiesta del responsabile del CAF di esibire la documentazione rappresentativa della poste portate in detrazione; di conseguenza, il fatto non rientrerebbe nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, essendo invece sussumibile nella diversa ipotesi contemplata dall’articolo 4 del medesimo D.Lgs., che punisce la “dichiarazione infedele”, ovvero, in subordine, di quella di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, comma 1 o comma 2.
4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 133 c.p. e difetto di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio. Deduce la ricorrente che, anche in relazione all’applicazione delle circostanze di cui all’articolo 62 bis c.p., la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del contegno ampiamente collaborativo della (OMISSIS), che ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, fornendo importanti elementi di riscontro in relazione alla posizione di altri coimputati.
5. Il ricorso di (OMISSIS) si articola in un unico, composito, motivo, con cui si deduce la nullita’ della sentenza per violazione ed erroneo riconoscimento della responsabilita’ ai sensi degli articoli 110 e 416 c.p.. Secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica e priva di qualsivoglia riscontro; in ogni caso, la condotta ascritta alla (OMISSIS) potrebbe al piu’ integrare il delitto di cui all’articolo 379 c.p., come sollecitato nei motivi di appello, a cui la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta lacunosa e insoddisfacente.
6. I ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e di (OMISSIS), per il tramite del medesimo difensore di fiducia, sebbene presentati con atti distinti e separati, tuttavia hanno contenuto sostanzialmente identico e sono affidati a un unico, articolato, motivo comune ad entrambi gli imputati.
In primo luogo si contesta l’affermazione di penale responsabilita’ in relazione al disposto di cui agli articoli 110 e 416 c.p., essendo piuttosto configurabile, nel caso in esame, un’ipotesi di concorso in reato continuato, ai sensi degli articoli 110 e 81 cpv. c.p.. Sotto altro profilo, non sarebbe comunque ravvisabile, sotto il profilo oggettivo, la qualita’ di partecipe nel ruolo di procacciatore di clienti, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo richiesto dall’articolo 416 c.p., tanto piu’ che la prova si fonderebbe sul contenuto di numero esiguo di telefonate, intercettate nell’arco di tre mesi quanto al (OMISSIS), e di due mesi quanto al (OMISSIS). Infine, si censura il trattamento sanzionatorio, nella parte relativa sia all’individuazione della pena base, stimata eccessiva, sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
7. Il ricorso di (OMISSIS) si articola in quattro motivi.
7.1. Con il primo motivo si lamenta, con riferimento al concorso esterno contestato al capo E), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 416 c.p., nonche’ vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del delitto in esame. Deduce il ricorrente che i giudici di merito avrebbero erroneamente ravvisato gli elementi costitutivi del delitto di cui all’articolo 416 c.p., facendo leva su elementi non risolutivi – ossia: l’intenso legame tra gli imputati, la distribuzione operativa dei ruoli, il numero rilevante di delitti fine – che pure caratterizzano il concorso di persone nel reato continuato, e considerando che l’iniziale accordo aveva ad oggetto una serie, unitaria anche nel tempo, di dichiarazioni mendaci.
7.2. Con il secondo motivo si eccepisce, in riferimento al capo E), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 110 e 416 c.p., difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo. Al proposito, la sentenza impugnata non avrebbe valutato aspetti che, ad avviso del ricorrente, sarebbero decisivi, quali: il fatto che (OMISSIS) e’ il marito di (OMISSIS), ossia di colei materialmente responsabile dell’elaborazione e della trasmissione informatica delle dichiarazioni; lo (OMISSIS) fu coinvolto quando le dichiarazioni mendaci erano gia’ state predisposte e trasmesse. Sulla base di queste circostanze, sarebbe chiara, ad avviso del ricorrente, la volonta’ di (OMISSIS) di aiutare non l’associazione, quanto la moglie, cio’ che quindi esclude la sussistenza del dolo del delitto associativo.
7.3. Con il terzo motivo si eccepisce, con riferimento alle imputazione relative ai reati fine di cui ai capi F), G), H), I), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), W), X), Y), Z), AA), BB), CC), DD), EE), FF), GG), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell’articolo 110 c.p., nonche’ agli articoli 378 e 379 c.p.. Assume il ricorrente che lo (OMISSIS) forni’ il proprio contributo quando le false dichiarazioni erano gia’ state formate e trasmesse, e, quindi, quando i reati si erano gia’ perfezionati; la condotta, pertanto, non rileverebbe ai sensi dell’articolo 110 c.p., quanto a norma dell’articolo 378 ovvero dell’articolo 379 c.p..
7.4. Con il quarto motivo si lamenta con riferimento alle imputazione relative ai reati fine di cui ai capi F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U), V), W), X), Y), Z), AA), BB), CC), DD), EE), FF), GG), violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2. Secondo la prospettazione difensiva, i falsi documenti furono creati in un momento successivo all’elaborazione informatica e alla trasmissione della dichiarazione e non furono registrati nelle scritture obbligatorie dei soggetti emittenti, sicche’ il fatto non rientrerebbe nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, essendo invece sussumibile nella diversa ipotesi contemplata dall’articolo 4 del medesimo D.Lgs., ovvero, in subordine, di quella di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, comma 1 o comma 2.
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