Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 marzo 2018, n. 10813.
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso.
Sentenza 12 marzo 2018, n. 10813
Data udienza 25 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 luglio 2017 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), indagato per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5; articolo 110 c.p., alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, articoli 10 e 14 con l’aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7; articoli 110 e 648 c.p. con l’aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, articolo 7, articoli 110 e 81 cpv c.p., alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, articoli 10, 12 e 14; nei confronti dell’ordinanza dell’8 giugno 2017, in forza della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione delle norme di cui agli articolo 273 e 292 c.p.p. e articolo 416-bis c.p., anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Non dovevano cosi’ considerarsi ravvisabili elementi da cui desumere, da parte dell’indagato, l’assunzione del ruolo dinamico e funzionale del partecipe alla struttura criminale anche sotto il profilo della consapevolezza di cio’ e della stabilita’ dell’attivita’ resa in favore del sodalizio.
Al contrario di quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, dal contenuto di una conversazione intercettata tra il ricorrente e (OMISSIS) era emerso il rapporto di fiducia che sarebbe intercorso tra il (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS), circostanza che avrebbe dovuto considerarsi ovvia nell’ambito di una struttura in cui il rapporto fiduciario rappresentava il presupposto dell’affiliazione, mentre in realta’ cio’ deponeva solamente per l’esistenza di un rapporto amicale tra i soggetti interessati alla conversazione, e non per una eventuale messa a disposizione in favore del sodalizio. Ne’ poteva interpretarsi in tal senso il pagamento, da parte del (OMISSIS), delle spese di mantenimento in carcere del (OMISSIS).
Allo stesso tempo non assumevano rilievo gli ulteriori elementi indiziari derivanti da conversazioni in tesi relative alla prenotazione di una partita di cocaina ovvero alla richiesta di pagamento di stupefacente, laddove invece si era in presenza di un automatismo arbitrario da parte del provvedimento impugnato. Tanto piu’ che la regola di giudizio, nell’interpretazione degli indizi in sede cautelare, militava in favore dell’indagato.
In ogni caso, poi, il periodo di osservazione era stato assai contenuto, ed aveva fatto difetto l’indicazione di tutta una serie di indicatori fattuali idoneo a tracciare il contributo del ricorrente all’associazione, tali da dimostrare la permanenza del vincolo associativo.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ inammissibile.
4.1. Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (in specie, e’ stato ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilita’ di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosita’”, frequentava il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro) (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207).
4.2. Cio’ posto, il provvedimento impugnato ha dato ampiamente conto dell’esistenza di univoca gravita’ indiziaria in ordine alla partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio criminoso.
In tal senso ha infatti evocato gli eloquenti esiti dell’attivita’ investigativa.
In relazione a dette risultanze il ricorso ne ha inteso invece sminuire la portata indiziante assumendo, quanto alle conversazioni con le quali il ricorrente ed un suo sodale si compiacevano di essere i fidati del loro capo (OMISSIS), che si trattava di un rapporto estraneo all’associazione, dove il principio primo era proprio quella fiducia (che invece veniva ivi rivendicata come elemento di cui vantarsi specificamente); egualmente, quanto alla riscontrata attivita’ di approvvigionamento economico del ricorrente ristretto in carcere, ovvero all’intervento del ricorrente nella fornitura di una partita di stupefacente o nel ritiro dei denari ricavati dallo spaccio.
4.2.1. Le censure difensive si presentano manifestamente infondate.
Il Giudice del riesame, oltre a richiamare le circostanze dell’arresto del (OMISSIS) in flagranza di reato stante il trasporto di armi sull’autovettura noleggiata in rientro da (OMISSIS) (operazione gia’ programmata su mandato del (OMISSIS) e di altri due, nell’ambito della quale il (OMISSIS) assicurava altresi’ di avere provveduto al reperimento di autovettura idonea al loro trasporto), ha riferito delle frequentazioni del ricorrente nel c.d. fortino della cosca (e della preoccupazione insorta alla vista della moglie di tale (OMISSIS), “uscita pazza” perche’ rilasciava dichiarazioni contro la stessa associazione), dell’immediata organizzazione (tramite l’interessamento di piu’ persone) del sostentamento in carcere del ricorrente e dell’altro soggetto arrestato, nonche’ delle reciproche congratulazioni tra il (OMISSIS) e l’amico (OMISSIS) circa il fatto di essere “gli unici fidati” del capo (OMISSIS) (la circostanza di essere “gli unici fidati”, quindi, postulava la consapevolezza della presenza di altri soggetti, all’evidenza “meno fidati” di loro).
Nell’ambito quindi della richiesta valutazione unitaria (v. supra), e’ stato dato rilievo altresi’ al maneggio di denaro proveniente dallo spaccio di stupefacente, quantunque in ordine ai reati-fine non vi sia contestazione da parte della difesa (cfr. pag. 11 dell’ordinanza impugnata).
In definitiva, quindi, ai fini della configurabilita’ dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, e’ illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravita’ e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso) (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, S., Rv. 264515). Ne’ il provvedimento impugnato ha mancato di evidenziare come l’arresto in flagranza dell’odierno ricorrente avesse scatenato una generale ondata di preoccupazione in tutto l’ambiente criminoso lametino (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato), a conferma che il ricorrente non era certamente legato al solo (OMISSIS), e che operava invece nell’interesse piu’ vasto della collettivita’ illecita.
4.2.2. Vero e’ che, come richiamato dal ricorrente, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello piu’ favorevole all’imputato, che puo’ essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci. elementi di segno opposto (in specie e’ stata ritenute esente da censure la sentenza di merito che, valutando il dato relativo alla partecipazione dell’imputato ad un unico reato fine, unitamente alla assenza di rapporti con altri sodali e al difetto di elementi indicativi della esistenza di una programmazione di future operazioni, aveva escluso la configurabilita’ a suo carico del reato associativo) (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128). Tutt’altra situazione di fatto, quindi, rispetto a quanto correttamente valutato dall’ordinanza impugnata.
5. La manifesta infondatezza dell’impugnazione non puo’ che condurre quindi all’inammissibilita’ del ricorso.
Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
5.1. Si dispone infine che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
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