Nel giudizio introdotto dai genitori di un minorenne, quando si verifichi una causa interruttiva riguardante la controparte, e’ nullo l’atto di riassunzione fatto dal difensore degli attori originari in nome esclusivamente del figlio divenuto “medio tempore”, maggiorenne, ma non conferitario della procura

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7251.

Nel giudizio introdotto dai genitori di un minorenne, quando si verifichi una causa interruttiva riguardante la controparte, e’ nullo l’atto di riassunzione fatto dal difensore degli attori originari in nome esclusivamente del figlio divenuto “medio tempore”, maggiorenne, ma non conferitario della procura, giacche’ il raggiungimento della maggiore eta’ e la contestuale perdita da parte dei genitori della rappresentanza legale del minorenne, determina esso stesso una causa interruttiva del giudizio, che, solo quando non sia dichiarata, consente all’originario mandato – per il principio della ultrattivita’ di continuare a spiegare i suoi effetti nella fase processuale in cui l’evento si verifica.

L’omesso esame di elementi istruttori non e’ di per se’ sindacabile in sede di legittimita’ in quanto non integra, per cio’ stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7251
Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25026-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella loro qualita’ di genitori esercenti la potesta’ genitoriale sui figli (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
Nonche’ da:
AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, in persona del Direttore generale e legale rappresentante in carica avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
e contro
REGIONE PIEMONTE, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2328/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), in proprio e nella loro qualita’ di genitori esercenti la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS), nonche’ per il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), nella loro qualita’ di genitori esercenti la potesta’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS); con conseguente declaratoria di assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 4 settembre 2007 (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella loro qualita’ di genitori di (OMISSIS) e (OMISSIS), convennero dinanzi al Tribunale di Torino l’Azienda Sanitaria Ospedaliera – (OMISSIS) e la Regione Piemonte al fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i danni da essi patiti a causa della errata, negligente ed imperita assistenza al parto di (OMISSIS) e alla nascita di (OMISSIS), da cui era conseguita in capo a quest’ultimo una grave encefalopatia con idrocefalo e tetra paresi spastica.
Si costitui’ la convenuta Azienda chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione a chiamare in manleva le compagnie assicurative (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il rigetto di ogni domanda e facendo presente che ciascuna di esse rispondeva unicamente per la propria quota. La Regione Piemonte restava contumace.
Ammessa ed esperita la Consulenza Tecnica d’Ufficio e assunte le prove testimoniali, parte attrice in via incidentale propose querela di falso in merito alla cartella clinica, ai due esami diagnostici, al tracciato della registrazione cardiotocografica e all’esame istologico della placenta.
Il Tribunale di Torino con sentenza 17 settembre 2011 respinse preliminarmente l’eccezione di nullita’ della citazione proposta dalla parte convenuta, accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, rilevando che l’azione proposta dagli attori era da qualificarsi come contrattuale con riguardo alla posizione di (OMISSIS), mentre era da qualificarsi come extracontrattuale per gli ascendenti e il fratello e che, decorrendo la prescrizione dalla nascita di (OMISSIS), l’azione extracontrattuale era prescritta; dichiaro’ inoltre che la querela di falso, pur essendo ammissibile, non era tuttavia fondata; nel merito, rilevo’ che parte attrice aveva evidenziato due profili di responsabilita’ dei medici: in primo luogo, per non aver diagnosticato la presenza di una placenta previa e quindi per non aver approntato i rimedi utili per il trattamento di tale patologia; in secondo luogo, per la mancata assistenza al paziente dalle 14.00 alle ore 15.40 del giorno (OMISSIS), avendo praticato il parto cesareo con ritardo, nonostante la paziente avesse delle perdite emetiche fin dalle 14.00; che peraltro dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio era emerso: – che si tratto’ di prestazione medica di speciale difficolta’; – che non vi era una placenta previa, ma una placenta marginale laterale; – che si era verificato un distacco placentare improvviso e inatteso; – che non sarebbe stato possibile intervenire con un parto cesareo dopo 10 minuti dell’episodio emorragico; – che comunque, se fosse stato vero che la paziente fosse stata sottoposta a parto cesareo soltanto dopo un’ora e 40 minuti, coma la stessa sosteneva, vi sarebbero state poche chances di sopravvivenza del neonato, se non addirittura la certezza che il feto sarebbe deceduto. Pertanto il Tribunale respinse la domanda e compenso’ integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero impugnazione. Si costitui’ l’Azienda sanitaria e propose appello incidentale. Si costituirono anche le compagnie di assicurazione (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. Resto’ contumace la Regione Piemonte.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza 31 dicembre 2014 n. 2328, nel respingere l’impugnazione sia principale sia incidentale, ha compensato le spese di lite. Per quanto ancora interessa, la Corte piemontese ha ritenuto che le censure mosse dai ricorrenti a corredo dalla prodotta CTU (OMISSIS) (svolta nel separato giudizio avente ad oggetto la querela di falso) in ordine alle incongruenze rilevate in ordine agli orari del tracciato cardiotoecografico, non avessero rilevanza ai fini della dimostrazione della responsabilita’ dei sanitari tenuto conto che, come evidenziato dal giudice di prime cure, anche se l’annotazione riportata sul diario clinico possa essere ritenuta non veritiera nella sua collocazione oraria “vi sono stati due professionisti che, in rapida successione, avevano visitato la paziente e, nel volgere di cinque minuti, avevano rilevato la rapida evoluzione verso un quadro di brachicardia fetale e che, se tale condizione fosse perdurata per un’ora e 40 (cosi’ come indicato dalla parte attrice e dai suoi consulenti) vi sarebbero state poche chance di sopravvivenza per il neonato, se non addirittura certezza che il feto sarebbe deceduto”.
Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) mediante due motivi. Risponde con controricorso l’Azienda Ospedaliera Citta della salute e della scienza di Torino (gia’ Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM (OMISSIS)) e propone un motivo di ricorso incidentale condizionato. Risponde con controricorso (OMISSIS) s.p.a.
Tutte le parti hanno depositato memoria e il Pubblico Ministero conclusioni scritte ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione formulata dalla controricorrente Azienda Ospedaliera sul difetto di rappresentanza processuale dei ricorrenti limitatamente al figlio (OMISSIS); si sostiene in particolare che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto dai ricorrenti in proprio e nella qualita’ di legali rappresentanti del figlio minore (OMISSIS) il quale, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore eta’.
L’eccezione e’ fondata.
Gli stessi ricorrenti hanno riferito che il figlio (OMISSIS) e’ nato il (OMISSIS) (pag. 3 del ricorso) e da cio’ la controparte evince che questi sia divenuto maggiorenne nell’anno (OMISSIS) (nel corso del giudizio di appello).
In proposito, questa Corte ha gia’ affermato il principio secondo cui nel giudizio introdotto dai genitori di un minorenne, quando si verifichi una causa interruttiva riguardante la controparte, e’ nullo l’atto di riassunzione fatto dal difensore degli attori originari in nome esclusivamente del figlio divenuto “medio tempore”, maggiorenne, ma non conferitario della procura, giacche’ il raggiungimento della maggiore eta’ e la contestuale perdita da parte dei genitori della rappresentanza legale del minorenne, determina esso stesso una causa interruttiva del giudizio, che, solo quando non sia dichiarata, consente all’originario mandato – per il principio della ultrattivita’ di continuare a spiegare i suoi effetti nella fase processuale in cui l’evento si verifica (cass. Sez. 6 – 3, 10/07/2015 n. 14518).
Alla luce del richiamato principio, quindi, essendo stata indicata dagli stessi ricorrenti la raggiunta maggiore eta’ del figlio, va dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente al figlio (OMISSIS).
2. Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo (“Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, consistente nel: non aver considerato come le conclusioni a cui e’ pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio di cui al 1 grado (CTU (OMISSIS)- (OMISSIS)) siano del tutto incompatibili con quelle di cui alla CTU esplicata nell’ambito del giudizio per querela di falso (CTU (OMISSIS)) sia in ordine alla durata del tracciato sia in ordine al monitoraggio della paziente, i ricorrenti ritengono illogico il percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito ed in particolare lamentano l’omesso esame di due circostanze decisive:
1) la durata del monitoraggio (iniziato alle ore 11.45) non poteva essere durato 2 ore e 23 minuti (e pertanto non puo’ essere terminato alle ore 14.13) atteso che le risultanze della CTU di cui al giudizio per querela di falso avevano accertato che il termine dello stesso era intervenuto alle ore 12.23 (calcolando una velocita’ di scorrimento del tracciato di 3 cm al minuto) od al piu’ tardi alle ore 12.58 (calcolando una velocita’ di 2 cm al minuto);
2) carenza della prova in ordine al fatto che il tracciato cardiotocografico in atti fosse riferibile alla (OMISSIS).
A parere dei ricorrenti anche le osservazioni del Consulente di parte (CTP (OMISSIS)) evidenzierebbero gravi carenze nelle risultanze della cartella clinica e nell’esame del tracciato cardiotocografico (impossibilita’ di accertare il tipo di apparecchiatura utilizzata all’epoca dei fatti dalla struttura sanitaria, mancanza della data di esecuzione del tracciato – intestato a penna a (OMISSIS) -senza indicazione dell’orario, salvo che sul primo foglio – numero “17.77” -, ne’ della velocita’ di scorrimento dell’apparecchio, impossibilita’ di ricavare detti elementi fattuali dall’esame del diario clinico). Si dolgono, inoltre, dell’affermazione con la quale la Corte di appello ha escluso che la paziente fosse rimasta senza assistenza per un’ora e quaranta minuti aggiungendo che il neonato non sarebbe sopravvissuto se non fosse stato effettuato tempestivamente il parto cesareo e ripropongono al riguardo le osservazioni formulate in atti dal Consulente tecnico di parte (CTP (OMISSIS)).
2.1. Il motivo e’ inammissibile.
In via generale, giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 31 dicembre 2014 -, consente il controllo sulla motivazione, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Nella specie, i ricorrenti, sebbene denuncino formalmente l’omesso esame di un duplice ordine di fatti che avevano costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamentano l’omesso esame di elementi istruttori da parte dei giudici di merito dolendosi, in particolare, della mancata considerazione, per un verso, della circostanza della durata del tracciato carditocografico e, per l’altro, della mancata prova in ordine al fatto che lo stesso tracciato depositato in atti fosse riferibile alla (OMISSIS). Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, gia’ inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, lo e’ a piu’ forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non e’ di per se’ sindacabile in sede di legittimita’ in quanto non integra, per cio’ stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass, Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054,; v. anche Cass., Sez. 6-3, 8/10/2014 n. 21257).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa. In particolare, la Corte di merito ha esaminato gli accertamenti svolti dalla CTU (OMISSIS) (esperita nel separato giudizio avente ad oggetto la querela di falso proposta dagli odierni ricorrenti avverso le risultanze della cartella clinica) ed in ordine alle incongruenze rilevate in ordine agli orari del tracciato cardiotoecografico, ha ritenuto che esse non avessero rilevanza ai fini della dimostrazione della responsabilita’ dei sanitari tenuto conto che, come gia’ condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure, la CTU svolta in primo grado aveva osservato che “ancorche’ l’annotazione riportata sul diario clinico possa essere ritenuta non rispondente al vero nella sua collocazione oraria, vi sono stati due professionisti che, in rapida successione, avevano visitato la paziente e, nel volgere di cinque minuti, avevano rilevato la rapida evoluzione verso un quadro di brachicardia fetale e che, se tale condizione fosse perdurata per un’ora e 40 (cosi’ come indicato dalla parte attrice e dai suoi consulenti) vi sarebbero state poche chance di sopravvivenza per il neonato, se non addirittura certezza che il feto sarebbe deceduto.”.
La Corte torinese ha aggiunto al riguardo che gli appellanti (odierni ricorrenti n.d.r.) non avevano proposto alcun motivo di appello specifico ne’ alcuna specifica contestazione nei confronti di tale affermazione e cioe’ in ordine al fatto che, se veramente la paziente fosse rimasta priva di qualunque assistenza per un’ora e 40, periodo di tempo nel quale aveva avuto perdite ematiche, senza che venisse effettuato tempestivamente il parto cesareo, il neonato sarebbe deceduto.
Sul punto, i ricorrenti, si limitano ad osservare che la contestazione “pur non attinente alla vertenza, e’ intervenuta” facendo riferimento a quanto inserito all’interno della CTP (OMISSIS) e nelle memoria di replica conclusionale (v. pag. 28 in ricorso). Insistono nel dedurre la diversita’ del giudizio di fatto posto a fondamento della sentenza di merito, continuando piuttosto a dolersi dell’omessa considerazione di elementi istruttori (“i quattro aspetti clinici da considerare” cfr. pag. 28-31 in ricorso) decisivi ad una diversa ricostruzione del fatto secondo la loro prospettazione.
3. Con il secondo motivo (“Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per “violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2236 c.c. con rifermento all’erronea circostanza secondo la quale la prestazione medica in esame dovesse considerarsi una prestazione medica di speciale difficolta’”) i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuto che la prestazione medica fosse di speciale difficolta’. Insistono nel sostenere, da un lato, “il pressoche’ totale abbandono della signora (OMISSIS) da parte di OIRM a quantomeno partire dalla 14.00” e dall’altro, ribadiscono che non vi fosse alcuna prova che consenta di attribuire il tracciato in atti alla (OMISSIS) e, al riguardo, ripropongono le osservazioni medico legali formulate in atti dal Consulente tecnico di parte rese in primo grado nonche’ le richieste risarcitorie relative ai danni non patrimoniale e patrimoniali subiti a causa della incuria, negligenza e degli errori commessi nell’assistenza della gestante e nell’esecuzione non tempestiva del parto cesareo.
3.1. Il motivo va disatteso perche’ manifestamente infondato.
Pur denunciando nella forma un vizio di violazione di norma di diritto, i ricorrenti propongono nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provato, da un lato, “il pressoche’ totale abbandono della signora (OMISSIS) da parte di OIRM a quantomeno partire dalla 14.00” e dall’altro, che non vi fosse alcuna prova idonea a ritenere il tracciato cardiotocografico riferibile alla (OMISSIS) (Sez. U, 5 maggio 2006 n. 10313). Essa attiene dunque a profili di fatto e tende infondatamente ad invocare, dinanzi alla Corte di legittimita’, una rivalutazione del merito della causa in contrapposizione a quella formulata dalla Corte territoriale, la quale, con valutazione insindacabile perche’ riservata al giudice di merito, ha motivatamente ed in modo adeguato ritenuto, sulla base della Consulenza tecnica d’ufficio, che nella specie si fosse trattato di “una prestazione medica di speciale difficolta’” in quanto la gravidanza era “tipicamente foriera di una situazione di “very low birthwight” cioe’ dell’elevatissima possibilita’ che nascesse un bambino con peso alla nascita inferiore ai 1500 grammi, statisticamente suscettibile di una mortalita’ assai levata e di una paralisi cerebrale che si verifica nel 15% dei sopravvissuti”. La paventata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2236 c.c. pertanto non sussiste.
4. Dal rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato da parte della Azienda Ospedaliera Citta’ della salute e della scienza di Torino (gia’ OIRM – (OMISSIS)) proposto al fine di ribadire la domanda di manleva nei confronti delle imprese assicuratrici.
5. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
6. Sussistono i giusti motivi – ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. nella formulazione risultante dalla sostituzione disposta dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2 applicabile in ragione dell’epoca di introduzione del giudizio di primo grado – per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ avuto riguardo alla peculiarita’ delle questioni e alla complessiva vicenda processuale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita’ tra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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