In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace circonvenuto

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 marzo 2018, n. 11004.

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace circonvenuto e, pertanto, non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione. Sicche’ nessuna violazione del contraddittorio puo’ configurarsi in conseguenza dell’omesso avviso al denunciante, quale mero danneggiato dal reato.

Sentenza 12 marzo 2018, n. 11004
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 12/12/2016 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG Dr. Lori Perla, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto in data 12/12/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, accogliendo la richiesta proposta dal pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento per il reato di cui all’articolo 643 c.p. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rilevando che l’intervenuto decesso della personma offesa non consentiva di verificare l’ipotizzata incapacita’ di intendere e di volere di questa al momento dei fatti.
2. Propone ricorso per cassazione il denunciante (OMISSIS), deducendo la violazione del contraddittorio per non aver ricevuto avviso della richiesta di archiviazione benche’ ne avesse fatto richiesta ex articolo 408 c.p.p., comma 2.
3. Il ricorso e’ inammissibile in quanto, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace circonvenuto e, pertanto, non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione. (Sez. 2, n. 20809 del 20/04/2016, Rv. 267036; Sez. 2, n. 38508 del 13/10/2010, Rv. 248919; Sez. 2, n. 7192 del 17/01/2008, Rv. 239504), sicche’ nessuna violazione del contraddittorio puo’ configurarsi in conseguenza dell’omesso avviso al denunciante (OMISSIS), quale mero danneggiato dal reato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

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