Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorche’ si tratti di crediti non certi, ne’ liquidi ed esigibili.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 marzo 2018, n. 10977.

Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorche’ si tratti di crediti non certi, ne’ liquidi ed esigibili.
Ritenuto configurabile il reato in questione nei confronti di un avvocato che aveva riscosso alcuni titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e poi trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, pero’, ne contestava l’esistenza.

Sentenza 12 marzo 2018, n. 10977
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERLA LORI che ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/4/2017, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini del 19/5/2015, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’articolo 646 cod. pen.. Alla stregua della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, l’avv. (OMISSIS), in qualita’ di patrocinatore legale della (OMISSIS) s.r.l., ha provveduto a riscuotere direttamente, dalla societa’ (OMISSIS) di (OMISSIS), debitrice della propria cliente, la somma di Euro 10.571,06, trattenendola per se’ senza piu’ restituirla alla (OMISSIS).
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di riconosciuta responsabilita’ dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto e di trattamento sanzionatorio irrogato. La Corte, considerando che lo stesso imputato aveva escluso di aver trattenuto le somme a titolo di compensazione di propri crediti professionali, ravvisava la presenza degli elementi costitutivi del reato ascritto nel fatto che le somme erano state richieste al debitore indicando le coordinate bancarie dell’imputato come modalita’ di pagamento e, una volta incassate, non erano state giate alla effettiva titolare del credito; peraltro, la procedura seguita nel caso di specie era diversa da quella ordinariamente seguita dal difensore per la riscossione dei crediti dei clienti (che normalmente avveniva mediante assegno del debitore intestato al creditore); comunque, gli importi di causa non erano piu’ stati restituiti alla (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi.
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 646 c.p. per essere insussistente la dimostrazione della presenza dell’elemento soggettivo del reato e dell’animus possidenti, essendo del tutto congetturale il ragionamento che da alcuni elementi del fatto (quali la richiesta di versare il corrispettivo direttamente allo studio legale o l’indicazione dell’IBAN del difensore, aspetti comunque contestati dal ricorrente) desume la prova del dolo, mancando anzi dimostrazione dell’animus possidenti; infatti, nella fattispecie non vi e’ stata, prima della proposizione della querela, alcuna richiesta di restituzione delle somme incassate da parte della (OMISSIS). L’imputato era semplicemente in attesa delle istruzioni degli amministratori della propria cliente ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), tra i quali, a seguito degli avvicendamenti che si sono verificati, sono evidentemente insorte incomprensioni al riguardo.
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per la minima intensita’ del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti.
1. Quanto agli argomenti contenuti nel primo motivo, essi si rivelano meramente reiterativi delle analoghe questioni proposte con i motivi di appello e rispetto alle quali la motivazione della sentenza impugnata risulta puntuale in fatto e corretta in diritto.
Trattasi comunque di valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimita’, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). E cosi’, segnatamente, la Corte territoriale, dopo aver ribadito che, sotto il profilo materiale, non era dubbia la circostanza secondo la quale l’avvocato (OMISSIS) ha incassato sul proprio conto corrente quanto la debitrice (OMISSIS) doveva alla (OMISSIS), senza poi girare il denaro a quest’ultima, quanto all’elemento soggettivo del dolo necessario alla integrazione del reato ascritto, da’, adeguatamente, atto del vaglio degli elementi indiziari dai quali ne ha univocamente desunto la presenza, indicando, oltre al fatto che la tesi difensiva (autorizzazione verbalmente data dall’amministratore di (OMISSIS), (OMISSIS), di trattenere le somme in attesa che i nuovi vertici societari verificassero i conti del dare/avere tra la societa’ ed il (OMISSIS)) e’ stata seccamente smentita proprio dalla presunta fonte (il (OMISSIS)), numerosi ulteriori elementi sintomatici, quali la circostanza che il pagamento era stato richiesto con lettera nella quale si invitava al pagamento “direttamente allo scrivente Studio” indicando allo scopo i dati dell’IBAN dell’avv. (OMISSIS), che trattavasi di procedura del tutto anomala rispetto alla prassi corrente per casi analoghi e che comunque il denaro non era stato mai piu’ restituito alla (OMISSIS).
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’imputato non ha fornito spiegazioni attendibili e riscontrate rispetto a nessuno di questi elementi.
Ne’ dubbi possono giustificarsi in relazione alla eventuale presenza di crediti professionali del difensore, peraltro negati dalla (OMISSIS).
Infatti, quand’anche sussistessero eventuali crediti professionali, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Rv. 257317), nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorche’ si tratti di crediti non certi, ne’ liquidi ed esigibili. E i crediti di cui nella fattispecie si e’ vagamente parlato erano tutti incerti, illiquidi e contestati. Si consideri, inoltre, che la richiamata affermazione giurisprudenziale e’ stata resa in analoga fattispecie nella quale si e’ ritenuto configurabile il reato in questione nei confronti di un avvocato che aveva riscosso alcuni titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e poi trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, pero’, ne contestava l’esistenza.
2. Quanto al secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, parimenti deve rilevarsi la manifesta infondatezza.
Invero, nella sentenza impugnata si giustifica il diniego per l’assenza di elementi valutabili allo scopo, trattandosi di fatto che non presenta i caratteri della scarsa gravita’, la somma non e’ trascurabile e non e’ mai stata restituita, il fatto e’ avvenuto abusando di relazioni professionali. Dunque ci si trova in presenza di motivazione effettiva e per nulla illogica.
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimita’, condivisa dal Collegio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Si deve dunque concludere nel senso indicato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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