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Puo’ dunque risolversi la questione di diritto enucleata con il motivo di ricorso in esame, che deve ritenersi infondato, dovendo riconoscersi conforme a diritto la decisione impugnata che ha ritenuto precluso dal vincolo del giudicato sostanziale formatosi (per mancata opposizione al decreto monitorio n. 17368/2007 emesso dal Giudice di Pace di Milano, relativo al credito di Euro 2.267,72 per pagamento premi assicurativi relativi al periodo 28.7.2005 fino al 28.7.2007) sulla esistenza e validita’ del titolo costituivo del rapporto (garanzia fidejussoria prestata dal (OMISSIS), avente ad oggetto il pagamento da parte di Albergo Ristorante (OMISSIS) dei supplementi di premio relativi alla polizza fidejussoria rilasciata da (OMISSIS) s.a. a favore della regione Piemonte), il successivo accertamento richiesto dal debitore – con l’atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 12980 del 2010, emesso dal Tribunale di Milano relativo all’importo di Euro 6.399,63 e concernente analogo credito per premi assicurativi maturati nel periodo 28.7.2007 fino al 28.7.2010 – che ha contestato il medesimo titolo negoziale (garanzia fidejussoria) disconoscendo per la prima volta la propria sottoscrizione apposta nell’Appendice di coobbligazione alla polizza n. (OMISSIS).
Secondo motivo: violazione articoli 350 e 356 c.p.c.; omessa o contraddittoria motivazione.
Il ricorrente censura la sentenza di appello sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi in ordine alle istanze istruttorie rigettate dal Giudice di prime cure e riproposte con l’atto di appello.
Premesso che la vicenda processuale non appare descritta nel ricorso in modo perspicuo, atteso che il (OMISSIS), onde privare di efficacia probatoria il titolo, avrebbe dovuto disconoscere formalmente in giudizio la sottoscrizione apposta nel documento prodotto da (OMISSIS) s.a., mentre da quanto riferiscono le parti, il disconoscimento non sarebbe stato effettuato con l’atto di opposizione, ma solo tardivamente – ed in quanto tale ritenuto improduttivo di effetti dal Tribunale – e la societa’ assicurativa opposta, soltanto per tuziorismo, avrebbe formulato in comparsa di risposta istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c., sicche’ appare quanto meno curioso che, con il motivo di ricorso, il (OMISSIS) si dolga del mancato esame ed ammissione, da parte della Corte territoriale, della istanza di verificazione proposta da (OMISSIS) s.a., ebbene cio’ premesso la doglianza (che attiene anche al mancato esame da parte dei Giudici di appello della prova orale formulata su due capitoli concernenti la dimostrazione che il debitore non era presente il giorno in cui sarebbe stata sottoscritta la polizza) si palesa manifestamente infondata atteso che, la preclusione del vincolo di giudicato, rilevata dalla Corte d’appello rendeva irrilevante e dunque esonerava il Giudice di merito dall’esame delle istanze istruttorie, in quanto rivolte inammissibilmente a contestare la esistenza e validita’ della garanzia fidejussoria e cioe’ il titolo costitutivo del credito reso ormai intangibile dal giudicato.
Non appare pertinente, pertanto, il richiamo del ricorrente al precedente di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11460 del 17/05/2007, secondo cui “la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall’articolo 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell’ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, puo’ legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione”. L’enunciato principio, infatti, opera eminentemente sul piano della efficacia dei mezzi di prova, ed e’ insuscettibile di riverberarsi, pertanto, sul diverso piano degli effetti preclusivi del giudicato. Lo schema processuale del disconoscimento/riconoscimento tacito ex articoli 214 e 215 c.p.c., diretto a formare la presunzione legale di riconoscimento ovvero a privare di efficacia probatoria la scrittura prodotta in giudizio, e’ funzionale invero all’accertamento dei fatti costitutivi del rapporto controverso: ne segue che, una volta accertati tali fatti – alla stregua della disciplina processuale richiamata – e divenuto intangibile per forza di giudicato detto accertamento, con effetto preclusivo di un nuovo e diverso accertamento nel successivo giudizio tra le stesse parti, appare evidente come rimanga inibito alla parte di contestare – attraverso il meccanismo del disconoscimento – nel successivo giudizio, quegli stessi fatti sui quali ormai si e’ formato il giudicato.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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