Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 novembre 2017, n. 28318. Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso

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Il motivo investe i limiti della efficacia esterna del giudicato e, dunque, non essendo in questione la rilevazione o interpretazione del contenuto della decisione passata in giudicato, la questione prospettata si palesa correttamente come vizio di violazione di norma di diritto e non come vorrebbe la resistente come surrettizio e non piu’ esistente (dopo la riforma del Decreto Legge n. 83 del 2012 conv., in L. n. 134 del 2012) vizio di insufficienza logica motivazionale.
Tanto premesso il motivo e’ infondato.
In tema di efficacia oggettiva dell’accertamento contenuto nel decreto monitorio, non opposto nei termini di legge, con il quale e’ stata accolta integralmente o parzialmente la domanda di condanna proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all’articolo 633 c.p.c., non vi e’ uniformita’ di vedute nella dottrina, opponendosi alla tesi di coloro che, argomentando dalla specialita’ della disciplina normativa del procedimento d’ingiunzione, ed in particolare dall’articolo 640 c.p.c., comma 3, articolo 647 c.p.c., comma 2 e articolo 650 c.p.c., nonche’ dalla assenza di un’analoga norma o di un espresso richiamo all’articolo 2909 c.c. (come, invece, disposto dall’articolo 702 quater c.p.c., in tema di procedimento sommario di cognizione) che impone un vincolo preclusivo assoluto (“l’accertamento…..fa stato ad ogni effetto tra le parti…”), ritengono che la incontestabilita’ che nasce dal provvedimento non opposto e “dichiarato esecutivo” abbia un contenuto ridotto (definito come preclusione “pro judicato” per distinguerlo dall’effetto di accertamento pieno “ob rem judicatam” previsto dall’articolo 2909 c.c.), riferendosi, in sostanza, esclusivamente al “petitum” (e, dunque, debba ritenersi limitata al solo accertamento della esistenza e del quantum dell’intero credito o della frazione di credito azionato, senza tuttavia estendersi alle altre questioni che costituiscono il necessario presupposto-logico della pronuncia: in tal senso la definitivita’ dell’accertamento coprirebbe soltanto il “dedotto” ma non anche il “deducibile”), alla tesi di quegli altri autori che, traggono dalla stessa disciplina normativa speciale del procedimento d’ingiunzione, ed in particolare dagli articoli 647, 650 e 656 c.p.c., oltre che dalla assenza di altre norme dell’ordinamento processuale ostative, argomenti a sostegno, invece, della piena equiparazione dell’efficacia di giudicato ex articolo 2909 c.c., dell’accertamento definitivo del diritto compiuto tanto in esito al procedimento monitorio, quanto in esito al processo ordinario o sommario di cognizione.
Evidenti le ricadute pratiche.
Nel primo caso l’oggetto del giudizio e conseguentemente la preclusione che opera nei giudizi successivi, attiene esclusivamente al bene della vita indicato nel ricorso monitorio (anche se il Giudice nel valutare la sufficiente giustificazione probatoria della pretesa abbia dovuto prendere in considerazione il titolo della stessa), con la conseguenza che, nel successivo giudizio ordinario od anche nel successivo procedimento d’ingiunzione, il creditore istante potra’ azionare un diverso credito od anche una diversa frazione del medesimo credito (che non era stata richiesta e concessa con il precedente decreto monitorio, divenuto definitivo) derivante dal medesimo rapporto, non operando pertanto la preclusione “pro judicato” essendo diversi i “petita” (con riferimento all’elemento cronologico, come nel caso di distinte rate o di pagamenti dovuti in forma periodica; ovvero in relazione alla natura del credito, dipendente da quello principale: credito accessorio per interessi, credito risarcitorio per danno da ritardo); mentre il debitore che non si era opposto nel precedente procedimento, costituendosi nel giudizio ordinario di cognizione o proponendo opposizione al nuovo decreto monitorio, non incontrera’ alcuna preclusione alla proposizione, per la prima volta, di eccezioni di merito attinenti la esistenza, validita’ ed efficacia del rapporto ossia del medesimo titolo posto a fondamento del credito o della parte di credito oggetto del precedente provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile. Al contrario, il riconoscimento della piena equiparazione della efficacia di giudicato al decreto monitorio non opposto, ai sensi dell’articolo 2909 c.c., viene ad estendere la efficacia preclusiva dell’accertamento, nei successivi giudizi proposti tra le stesse parti, anche alle questioni presupposte che sono state oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento d’ingiunzione, non essendo piu’ consentito al debitore -convenuto ovvero opponente – nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diverso credito, porre in discussione la validita’ ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.

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