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3. Il motivo e’ fondato.
Si osserva che in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale l’ente gestore dell’assicurazione sociale (Inail) che abbia corrisposto l’indennizzo all’infortunato puo’, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile e’ privo di legittimazione passiva.
Ma questa Corte ha piu’ volte chiarito che la normativa di cui all’articolo 28 cit. (oggi sostanzialmente trasfuso nel Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142 non ha abrogato il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1916 c.c., che consente all’ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio previsto da tale norma nei confronti del terzo responsabile, sicche’ all’ente medesimo e’ dato di proporre l’una o l’altra azione in surrogazione, le quali attengono a rapporti diversi e sono diversamente disciplinate dalle disposizioni suddette (v., fra le altre, sent. n. 11112/1994; n. 7218 del 1991; n. 8544 del 1987).
4. Infatti l’orientamento di questa Corte (espresso con sentenze n. 2219 del 1998; 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991), e’ esclusivamente nel senso che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l’azione di surrogazione riconosciuta dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 28 all’istituto di assicurazione sociale del danneggiato, ai fini del rimborso delle spese da esso sostenute per prestazioni erogate al danneggiato stesso, soggiace, in assenza di una disciplina processuale speciale, alle norme generali del codice di procedura civile, con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare, solo se quest’ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero la successione particolare nel credito sia avvenuta prima di detto giudizio.
5. Alla luce della L. n. 990 del 1969, articolo 28, ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, comma 2, sussiste l’obbligo, per l’assicuratore della responsabilita’ civile, di “accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente (gestore dell’assicurazione sociale) per le prestazioni erogate o da erogare”, prima di “procedere alla liquidazione del danno” di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l’assicuratore del responsabile non potra’ sottrarsi agli adempimenti previsti dalla citata norma e non potra’ opporre di aver effettuato il pagamento al danneggiato in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte del predetto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazione erogate o erogande al danneggiato stesso (Cass. sent. n. 604 del 2003,sent 1.6.1991, n.6170; Cass. 27.7.1987, n, 6496; cass. 25.1.1995, n. 843).
6. Il principio fissato dall’articolo 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennita’, subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilita’, oltre ad articolarsi in una molteplicita’ di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro – i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore (nella specie: INAIL) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volonta’ di esercitare il diritto di surroga. L’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarita’ del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore Cass sent. n. 15022 del 15/07/2005.
7.La Corte di appello doveva tenere conto che l’Inali, intervenendo nel giudizio di primo grado, aveva comunicato di aver elargito all’assicurato (OMISSIS) le prestazione assicurative di legge per un ammontare di Euro 54.717,11 ed aveva proposto azione surrogatoria sia nei confronti del terzo responsabile che nei confronti della societa’ assicuratrice e farne derivare le conseguenze di cui alla consolidata giuriprudenza di legittimita’ sul punto.
La Corte di appello,inoltre, ritenendo che il pagamento dell’ (OMISSIS) al danneggiato impediva l’accoglimento della domanda di surroga dell’Inail anche per il terzo responsabile (OMISSIS), ha posto sullo stesso piano le due posizioni, erroneamente omettendo di valutare che l’Inail aveva agito nei confronti del terzo responsabile ex articolo 1916 c.c. e nei confronti della compagnia assicuratrice Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 142.
8.In relazione alla posizione del danneggiato (OMISSIS) la ricorrente ha formulato una critica generica alla decisione della Corte di Appello,ma non ha proposto specifica impugnazione.
Il ricorso va accolto nei confronti dell’ (OMISSIS) s.p.a e di (OMISSIS) e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.
Trattandosi di cassazione con rinvio non ricorre l’ipotesi dell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.
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