Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24 novembre 2017, n. 5483. Ai sensi dell’art. 22, co 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato..

Ai sensi dell’art. 22, co 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma solo a coloro che, per effetto dell’ostensione, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento

Sentenza 24 novembre 2017, n. 5483
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2016, proposto da An. Bo., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ro. Da., con domicilio eletto presso studio dello stesso in Roma, viale (…);
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sez. II n. 13852/2015, resa tra le parti, concernente diniego di accesso a documenti amministrativi relativi alle convocazioni e composizioni delle commissioni gntn
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e udito per l’appellante l’avvocato M.R. Damizia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1.La presente controversia concerne la richiesta di accesso della signora An. Bo., dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella qualità di partecipante alle Commissioni di vigilanza sui giochi (lotto, superenalotto, totocalcio, ecc.).
1.1. Con la richiesta del 14 novembre 2014, la signora Bo. ha premesso:
a) che la finalità è la verifica del rispetto del criterio di rotazione dei dipendenti, che avevano dato la disponibilità, previsto dalle “Linee Guida”;
b) che il calendario relativo al periodo ottobre 2014/marzo 2015 non seguiva l’ordine alfabetico per la rotazione, ma un ordine incomprensibile, e che, nello stesso calendario, era prevista una sola sua presenza (21 marzo 2015) per l’intero semestre;
c) che i calendari venivano inviati solo ai componenti delle Commissioni.
Sulla base di tale premessa, ha chiesto:
– copia dell’atto contenente i criteri adottati per redigere il calendario del periodo ottobre 2014/marzo 2015;
– copia dei calendari del periodo febbraio/maggio 2013;
– copia dei caledari “che sarebbero stati, di volta in volta, diramati, indipendentemente dalla presenza o meno del proprio nominativo all’interno degli stessi”;
– “copia della “Mappa aggiornata delle Commissioni istituite e delle attività di supporto ai concessionari”, nonché “delle presenze dei relativi componenti”, ossia dei partecipanti effettivi ad ogni commissione, di cui ai punti 3 e 7 delle “Linee Guida”…relativamente agli anni 2013 e 2014”.
1.2. Con successiva richiesta del 2 aprile 2015, la signora Bo. ha chiesto:
– copia dell’atto contenente i criteri adottati per redigere il calendario delle Commissioni di vigilanza del gioco del lotto, periodo 1° aprile/2 maggio 2015;
– copia del calendario delle Commissioni relativo allo stesso periodo.
2. Rispetto alla prima richiesta, non avendo ricevuto risposta dall’Amministrazione, l’istante ha adito la Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 25, co 4 della l. n. 241 del 1990.
La suddetta Commissione ha accolto l’istanza e inviato l’amministrazione al riesame.
2.1. L’amministrazione, con provvedimento del 9 aprile 2015, ha sostanzialmente denegato l’accesso.

[…segue pagina successiva]

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