Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24 novembre 2017, n. 5483. Ai sensi dell’art. 22, co 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato..

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3. La signora Bo. ha proposto ricorso al T.a.r.
Ha chiesto che, previo annullamento ove occorra del diniego espresso del 9 aprile 2015, venisse consentito l’accesso ai documenti chiesti il 14 novembre 2015 in ragione del consenso formatosi il 6 aprile 2015 ai sensi dell’art. 25. co. 4.
In ogni caso, ha impugnato il provvedimento del 9 aprile 2015.
Inoltre, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi nei confronti della successiva richiesta di accesso del 2 aprile 2015.
4. Con la sentenza precisata in epigrafe, il T.a.r.:
a) ha disatteso l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione in riferimento al mancato rispetto del termine decadenziale decorrente dalla formazione del silenzio sull’istanza presentata il 14 novembre 2014, per essere stato comunque impugnato l’atto del 9 aprile 2015, con il quale è stato sostanzialmente negato l’accesso richiesto il 14 novembre 2014;
b) ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l’interesse della ricorrente all’accesso, in quanto membro della Commissione, disponendo “l’esibizione degli atti, ove esistenti, concernenti le modalità con cui l’ufficio Coordinamento tecnico-informatico elabora il calendario delle Commissioni”;
c) ha ritenuto il ricorso inammissibile rispetto a tutte le altre richieste per omessa notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 116 c.p.a; secondo il primo giudice, contenendo gli atti richiesti elenchi nominativi, questi devono essere qualificati controinteressati, ai sensi dell’art. 22, co 1, lett. c) della l. n. 241 del 1990, che definisce controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
5. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la signora Bo., limitatamente alla parte in cui: a) ha dichiarato inammissibili le altre richieste di accesso, per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati; b) ha compensato le spese giudiziali del grado.
5.1. Si è costituita l’amministrazione, instando per la conferma della sentenza gravata.
6. In riferimento alla ritenuta inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato, l’appello è fondato e va accolto.
7. In primo luogo, prescindendo per il momento dalla possibilità di attribuire la qualifica di controinteressati ai soggetti risultanti dagli elenchi richiesti, è opportuno soffermarsi sul profilo se i nominativi degli elenchi possono qualificarsi come soggetti “individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto”.
E’ pacifico dagli atti di causa che i calendari dei componenti delle commissioni venivano comunicati solo a coloro chiamati a comporle. L’istante ha chiesto l’ostensione dei calendari e delle variazioni della composizione delle stesse commissioni, sul presupposto che di questi non era a conoscenza in quanto non chiamata a comporre alcuna commissione; con la conseguenza che non poteva trattarsi di soggetti individuati o facilmente individuabili.
7.1. Né può valere l’obiezione dell’amministrazione, secondo la quale l’istante era in possesso dei calendari del periodo ottobre 2014/marzo 2015, rispetto ai quali lamentava di essere stata inserita una sola volta nel semestre (allegato al ricorso al T.a.r.), e rispetto ai quali aveva chiesto solo l’ostensione dei criteri che avevano presieduto alla scelta per assicurare il criterio della rotazione, con richiesta ritenuta fondata dal T.a.r. e non più in discussione. Nessuna certezza poteva esserci, infatti, sulla corrispondenza dei nominativi tra l’elenco in cui era in possesso e gli altri di cui aveva chiesto l’ostensione.
8. Centrale per l’accoglimento dell’appello è il giudizio sulla possibilità di attribuire la qualifica di controinteressati ai soggetti risultanti dagli elenchi richiesti.
8.1. Il quadro della giurisprudenza di questo Consiglio può così riassumersi.
8.1. Costituisce principio consolidato, quello secondo cui, ai sensi dell’art. 22, co 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma solo a coloro che, per effetto dell’ostensione, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento (tra le tante, Cons. Stato Sez. V, n. 3714 del 2016; Sez. V, n. 3190 del 2011; Sez. VI, n. 3601 del 2007).
8.2. Pure consolidato è il principio, secondo cui dalla previsione di cui all’art. 3, co. 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale, che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (Cons. Stato Sez. III, n. 1978 del 2016; Sez. VI, n. 677 del 2012; Sez. IV,, n. 2968 del 2011; Sez. VI, n. 5062 del 2010).
8.3. Questo Consiglio (Cons. Stato, sez. IV, 4308 del 2014) ha peraltro temperato il principio appena richiamato, fondato sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio procedimentale e processuale, facendo perno proprio sulla natura sostanziale della posizione di controinteressato, con la conseguenza che non è sufficiente la mancata attivazione dell’amministrazione in sede procedimentale per ritenere che non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato. Dovendosi, piuttosto, valutare la posizione del controinteressato, al quale, ai sensi dell’art. 116, co 1, c.p.a., il legislatore ha attribuito contenuto sostanziale, prevedendo che la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nel documento del quale si richiede l’accesso facultizzi detta parte, oltre che ad opporsi in sede procedimentale, anche a gravare l’eventuale provvedimento ostensivo e a resistere nel giudizio intentato dal richiedente in sede di diniego.
9. Ai fini della decisione della presente controversia, diventa pertanto rilevante quella giurisprudenza richiamata (cfr § 8.1.), attenta nel perimetrare le caratteristiche di tale portatore dell’interesse antagonista rispetto all’interesse fondato sulla esigenza di trasparenza. Si è, infatti, posto in luce che, in materia di accesso agli atti della P.A., ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto.

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