Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24 novembre 2017, n. 5483. Ai sensi dell’art. 22, co 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato..

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10. Nella fattispecie è indubbio che l’amministrazione non si è attivata nella fase procedimentale. Ma, determinante ai fini dell’accoglimento dell’appello è l’assenza di un diritto alla riservatezza in capo ai nominativi dei componenti delle varie commissioni.
10.1. In capo ai nominativi dei componenti delle Commissioni facenti parte degli elenchi di cui si è chiesta la ostensione non può ravvisarsi un diritto alla riservatezza, trattandosi di dipendenti pubblici chiamati a partecipare alle stesse su base volontaria per lo svolgimento di una funzione pubblicistica, come rileva l’appellante. La richiesta di ostensione è solo diretta alla verifica del rispetto del criterio di rotazione, previsto dalle “Linee Guida”, dei dipendenti che avevano dato la disponibilità, ed è, quindi, fondata sulla esigenza di trasparenza dell’attività amministrativa. Infatti – oltre a chiedere l’atto contenente i criteri adottati nel redigere il calendario dell’ottobre 2014/marzo 2015, dove la ricorrente risultava inserita una sola volta nel semestre (richiesta già accolta dal T.a.r) – si è chiesta l’ostensione di calendari precedenti e successivi e delle variazioni della composizione delle stesse Commissioni. Ritiene il Collegio che la chiara finalità della richiesta di ostensione di tali atti, volta alla verifica dell’applicazione di criteri trasparenti nella rotazione, una volta che l’ufficio Coordinamento tecnico-informatico aveva elaborato il calendario delle Commissioni, e, quindi, finalizzata alla verifica del trasparente esercizio dell’attività dell’amministrazione, non lascia spazio ad una posizione antagonista di riservatezza tutelabile in capo ai componenti della Commissione.
Da quanto sin qui esposto deriva che il ricorso introduttivo non era – come erroneamente ritenuto in primo grado – inammissibile in parte qua per omessa previa notifica ad almeno un componente delle commissioni in quanto: a) l’interessata non conosceva i nominativi dei componenti ed anzi agiva proprio per conoscerli b) l’Agenzia, in fase procedimentale, non ha comunicato all’istante alcun nominativo e soprattutto non ha notiziato i componenti circa la presentazione dell’istanza di accesso, come invece sarebbe stato suo obbligo ove li avesse ritenuti controinteressati rispetto alla stessa; c) in realtà, e anche a prescindere da quanto sopra, non sussistono (e comunque non sono stati allegati) elementi dai quali possa dedursi in capo ai componenti designati un diritto alla riservatezza, come si è ora spiegato.
11. Risolta in senso favorevole all’appellante la questione di rito, occorre passare all’esame delle censure rivolte avverso il diniego di accesso, che come si vedrà subito risultano fondate.
Preliminarmente va però precisato che l’accoglimento del ricorso nel merito consente, in ossequio al criterio della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015), di prescindere dal profilo in ordine al se l’accesso agli atti, come richiesti nell’istanza del 14 novembre 2014, sia consentito, ai sensi dell’art. 25, co. 4 della l.n. 241 del 1990, per non avere l’amministrazione deciso tempestivamente, nei 30 giorni dalla ricezione dell’esito positivo dell’istanza alla Commissione centrale presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
Peraltro, tale profilo, dedotto dalla istante dinanzi al T.a.r., non è stato preso in esame dal primo giudice e non è stato espressamente riproposto in appello. Infatti, l’appellante, che pure lo richiama nelle conclusioni, nella parte esplicativa lo utilizza solo per avvalorare l’assenza di tutela della riservatezza, in una con l’onere incombente all’amministrazione di attivarsi per individuare i controinteressati (pag. 18 ricorso in appello).
12. In riferimento alla istanza di accesso del 2 aprile 2015, relativa al periodo 1° aprile/2 maggio 2015, va precisato che, secondo quanto risulta dagli stessi atti prodotti dall’amministrazione (all. 5 e 6), è smentita la tesi della stessa, secondo la quale avrebbe dato risposta alla istanza. Infatti, l’amministrazione ha risposto solo in ordine al quesito relativo al trattamento economico e non, invece, alla richiesta di ostensione dei documenti di cui si è detto (cfr. §.1.2.)
13. Il diritto della istante alla ostensione di tutti gli atti richiesti con ricorso al T.a.r., e non solo a quanto già riconosciuto con la sentenza gravata, si fonda – come ritenuto dal primo giudice – sull’interesse della stessa all’accesso, fondato sulla esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto soggetto che ha dato la disponibilità alla partecipazione delle Commissioni.
13.1. Né ha pregio la tesi dell’amministrazione del carattere generico delle richieste, come tali rivolte ad un controllo generalizzato, che avrebbe la conseguenza di aggravare l’esercizio dell’azione amministrativa a fronte della mancanza di uno specifico interesse tutelato.
13.1.1. Dall’esame delle istanze di accesso, come precisate nel ricorso introduttivo del giudizio, emerge che – oltre alla richiesta dei criteri adottati per rispettare il criterio della rotazione, concernenti le modalità con cui l’ufficio Coordinamento tecnico-informatico elabora il calendario delle Commissioni, soprattutto una volta che sia stato elaborato informaticamente un primo elenco, già accolta dal primo giudice rispetto al calendario dell’ottobre 2014/marzo 2015 ed estensibile alla analoga richiesta avanzata rispetto al calendario aprile/maggio 2015 – le altre istanze di ostensione non sono generiche ed, anzi, si collegano con adempimenti cui l’amministrazione è tenuta sulla base delle “Linee Guida”.
Si tratta, infatti, della ostensione: a) di atti specifici, quali i calendari richiesti sul presupposto della loro mancata comunicazione degli stessi all’istante per non essere stata la stessa ricompresa nelle commissioni del periodo di riferimento; b) di atti previsti nelle “Linee guida”. L’istante fa esplicito riferimento: I) all’art. 3, n. 2, lett. a), secondo il quale, la Direzione per l’organizzazione e la gestione delle risorse, “al fine di garantire un opportuno livello di controllo, tiene ed aggiorna la mappa delle Commissioni e delle presenze dei relativi componenti”; II) all’art. 7, secondo il quale la mappa alla data corrente delle commissioni istituite è contenuta in allegato alle “Linee Guida” e “la Direzione per l’organizzazione e la gestione delle risorse è incaricata di tenere la suddetta documentazione costantemente aggiornata”.
14. In conclusione, l’appello è accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata è accolto integralmente il ricorso dinanzi al T.a.r.
15. Le spese processuali seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie integralmente il ricorso proposto dinanzi al T.a.r.
Condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore dell’appellante delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere, Estensore

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