Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 novembre 2017, n. 27869. Il subingresso dell’assicuratore sociale (nella specie: INAIL) nei diritti dell’assicurato

Per il verificarsi del subingresso dell’assicuratore sociale (nella specie: INAIL) nei diritti dell’assicurato basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore

Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27869
Data udienza 10 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21002-2015 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Prestazioni dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2761/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.
FATTI DEL PROCESSO
(OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dello scontro con l’autovettura di proprieta’ e condotta da (OMISSIS).
Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) S.p.A, gia’ (OMISSIS) S.p.A., deducendo che la responsabilita’ del sinistro era da attribuirsi a colpa esclusiva di (OMISSIS). Nel giudizio interveniva volontariamente, depositando comparsa in data 14 gennaio 2008, l’Inail che,sul presupposto di aver erogato in favore di (OMISSIS),vittima di un incidente in itinere, le prestazioni assicurative di legge per un ammontare complessivo capitalizzato di Euro 54.717,11, agiva in surroga nei confronti dei convenuti (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A al fine di ottenere il pagamento della somma Versata.
Il Tribunale di Varese, affermata la responsabilita’ concorsuale in ragione del 40% a carico del (OMISSIS) e del 60% a carico del (OMISSIS), ha condannato quest’ultimo, in solido con la (OMISSIS) s.p.a, a corrispondere a (OMISSIS), in relazione alla misura della responsabilita’ accertata, la somma di Euro 53.826,00 quale risarcimento del danno non patrimoniale ed in favore dell’Inail la somma di Euro 8.231,64, quale risarcimento del danno patrimoniale.
A seguito di impugnazione di (OMISSIS) e di impugnazione incidentale di (OMISSIS), dell’ (OMISSIS) e dell’Inail, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 19 agosto 2014,ha ritenuto la concorrente pari responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti ex articolo 2054 c.c., comma 2; ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS); ha rigettato l’appello principale del (OMISSIS) ma, in considerazione dell’inammissibilita’ dell’appello incidentale del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS), ha mantenuto fermo l’importo del risarcimento liquidato dal tribunale in Euro 53.826,00; in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accertato il diritto dell’Inail di surrogarsi nei diritti risarcitori del proprio assicurato (OMISSIS) per l’ulteriore importo di Euro 32.213,97 oltre interessi legali dal 14-1-2001 al saldo.
Avverso tale decisione propone ricorso l’Inali illustrato da successiva memoria.
Resiste con controricorso L’ (OMISSIS).
Non presenta difese (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La Corte d’appello ha ritenuto, secondo i motivi di impugnazione dell’Inail formulati con l’appello incidentale, l’erroneita’ della sentenza del Tribunale per violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142; ha rideterminato l’importo dovuto all’Inail, riconoscendo che l’ente assicuratore aveva diritto di surrogarsi nei diritti risarcitori del proprio assicurato (OMISSIS) fino alla concorrenza di Euro 40.445,41, oltre interessi dal 14 gennaio, e non della minore somma di Euro 8.231,64, liquidata dal giudice di primo grado.
La Corte di appello ha ritenuto che l’Inail aveva adempiuto la propria obbligazione mediante il versamento in favore del (OMISSIS) della somma complessiva di Euro 87.228,70 e quindi aveva diritto di surroga nella misura del danno civilistico liquidato; ha affermato che, avendo l’ (OMISSIS) documentato di aver assolto la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato (OMISSIS) mediante il versamento di Euro 58.952,20,somma liquidata dal giudice di primo grado, non era possibile accogliere la domanda di condanna in solido degli appellati (OMISSIS) ed (OMISSIS) per gli importi ulteriori rispetto alla somma di Euro 8.231,65;che in difetto di domanda di condanna (OMISSIS), non vi era modo di condannarlo a restituire all’Inail quanto costituiva di fatto duplicazione del risarcimento complessivamente dovuto in suo favore; ha specificato che la sentenza, sia pure di parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Inail, non poteva che avere un valore meramente dichiarativo di accertamento riguardo al diritto di surroga dell’Inail.
2.Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142 e dell’articolo 1916 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene l’Istituto ricorrente che la giurisprudenza di legittimita’, in relazione al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, nel quale e’ stato trasfuso con modifiche il testo della L. n. 990 del 1969, articolo 28, ha chiarito che dalla disciplina dell’azione di surrogazione riconosciuta all’ente gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato nei confronti dell’assicurazione per la responsabilita’ civile, discende che dal momento in cui tale ente comunica all’assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l’assicurato danneggiato all’indennizzo e con cio’ lo preavvisa dell’intenzione di effettuare la surroga, l’assicuratore e’ tenuto all’accantonamento in via provvisoria della corrispondente somme in favore dell’ente gestore e la manifestazione della volonta’ di surroga incontra l’unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno.
Ne consegue che, non distinguendo la legge tra la liquidazione giudiziale o extragiudiziale del danno, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l’Istituto ha dichiarato di volersi surrogare,anche se l’Istituto manifesti la propria volonta’ di surroga quando il giudizio e’ gia’ in corso.
3.Di conseguenza la Corte d’appello aveva errato nel non tenere conto che l’Inail aveva manifestato la sua volonta’ di surroga in epoca anteriore alla liquidazione definitiva del danno operata dal tribunale e che il pagamento effettuato dalla societa’ assicuratrice al danneggiato non era opponibile all’ente gestore/essendosi nel frattempo perfezionata la successione a titolo particolare del diritto di credito maturato dalla vittima.
4.L’istituto ricorrente ha impugnato la sentenza anche nel capo in cui la Corte d’appello e’ pervenuta alla medesima decisione nei confronti di (OMISSIS) responsabile civile del sinistro.
Infatti il danneggiato perde la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 1916 c.c. per la parte di risarcimento per cui l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha dichiarato di volersi surrogare, a seguito della comunicazione dell’ammissione del danneggiato stesso all’assistenza, accompagnato dalla manifestazione di volonta’ di esercitare il diritto di surroga che determina il subingresso dell’istituto delle assicurazioni sociali del credito del danneggiato.
L’Inail aveva esercitato l’azione di surrogazione ex articolo 1916 gia’ prima del processo, secondo quanto risultava dalle lettere di diffida inviate al responsabile civile in data 14 maggio 2006 ed era intervenuto nel giudizio di primo grado, prima che venisse pronunziata la sentenza di condanna in favore della vittima.

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