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Dell’esercizio dei suoi poteri al riguardo il giudice e’ peraltro tenuto a dare debitamente conto con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, non essendo consentito pervenire ad apodittiche ed immotivate conclusioni.
Orbene, un tanto non puo’ dirsi nella specie.
In particolare la’ dove nell’impugnata sentenza risulta affermato che “nessuna prova concreta e’ stata fornita da parte della soc. (OMISSIS) s.p.a., sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, in ordine alla sussistenza del denunciato atto vandalico”, in particolare per non aver dato la prova “della piena volontarieta’ dell’azione posta in essere al solo fine di distruggere con la conseguente esclusione di una qualsiasi condotta accidentale”, sicche’ “nel caso di specie non e’ assolutamente possibile affermare che la notte tra il (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) e’ stata vittima di atti vandalici non essendo stata raggiunta alcuna concreta prova al riguardo dal momento che la fuoriuscita dell’olio potrebbe essere stata determinata accidentalmente anche nel corso della perpetrazione del furto e, comunque, manca la prova della volontarieta’ dell’azione”.
Ponendo a fondamento della propria decisione di rigetto della domanda di corresponsione dell’indennizzo assicurativo de quo la mancata prova da parte della societa’ odierna ricorrente della “piena volontarieta’ dell’azione”, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in base al quale, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, l’elemento psicologico (rectius, soggettivo) della condotta illecita va provato dal soggetto che lo allega, la prova potendo essere peraltro data anche per presunzioni, il cui apprezzamento e’ devoluto al giudice di merito, ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ in presenza di congrua motivazione (v. in particolare Cass., 22/7/2005, n. 15389; Cass., 21/9/2001, n. 11916; Cass., 5/6/2000, n. 7452; Cass., 18/12/1999, n. 14274. Cfr. altresi’ Cass., 7/10/2008, n. 24757; Cass., 17/08/2011, n. 17327; Cass., 30/12/2014, n. 27546, e, da ultimo, Cass., 22/3/2016, n. 5618).
Orbene, movendo dall’accertamento del fatto operato dal CTU, la corte di merito non ha in particolare indicato quali rilievi ed argomenti ha ravvisato deporre nella specie in termini decisivi ai fini della qualificazione della condotta dei danneggianti di allagamento del fondo de quo, mediante (“apertura dei portelli” dei silos dell’odierna ricorrente che lo contenevano, come connotata da profili di colpa anziche’ da intenzionale volonta’ dolosa, a fronte: a) dell’accertamento secondo cui “nella notte tra il (OMISSIS) la soc. (OMISSIS) s.p.a. subiva un furto di olio d’oliva nei silos nn. 81 e 82″ per circa 1.700 quintali; b) della situazione”fotografata” nella “perizia contrattuale del 30.3.2010” con l’indicazione dello “sversamento dell’olio determinato dall’apertura dei portelli”; c) della considerazione dell’entita’ quantitativa del medesimo e della vastita’ del fondo dal medesimo interessato, che come indicato dall’odierna ricorrente e’ stato tanto copioso da completamente allagare oltre 1000 mq di terreno (“i carotaggi erano stati espletati su di una superficie del terreno imbibito da olio pari ad 1/10. Sicche’, moltiplicando i numeri presi a riferimento pacifico per l’intera estensione, ben si comprende la bonta’ delle conclusioni maturate dagli arbitri, per le quali l’olio “sversato” ammontava a quintali 1183,00… lo sversamento di olio pari a tali quantitativi sostanzia la prova dell’atto vandalico”).
A tale stregua, la conclusione raggiunta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza si appalesa invero inammissibilmente apodittica, fondata su una mera astratta congettura o supposizione.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi e ogni altra diversa questione ed ulteriore profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che in diversa composizione fara’ luogo a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.
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